Con la sentenza n.20600/2013 la Cassazione ha affrontato il tema del danno da risarcire in caso di annullamento di licenziamento illegittimo, di rinuncia del lavoratore alla reintegra e di opzione per l’indennità di 15 mensilità prevista dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori. Secondo la Cassazione, tale risarcimento va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta; l’ammontare del risarcimento del danno da ritardo pertanto, deve essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto, escludendo abusi e rendendo effettivo il ristoro delle conseguenze negative subite dall’illegittimo recesso.