Antiriciclaggio: nuovi soggetti per le criptovalute (ultima parte)

In linea con le indicazioni di Corte di Giustizia, Bce ed Eb, il Legislatore ha fortemente differenziato le valute virtuali dalle valute a corso legale, con definizioni diverse. La norma cataloga le attività connesse alle valute virtuali definendo i Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali come ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo/scambio/conservazione di valuta virtuale ed alla loro conversione in valuta avente corso legale, richiedendo agli stessi di iscriversi in una specifica Sezione del Registro dei Cambia-valuta attraverso una comunicazione, le cui modalità e tempistiche sona rinviate ad un Decreto (di prossima emanazione) da parte  del Ministero delle Finanze. Naturalmente la il Decreto dovrà individuare le definizione di tali Categorie, in particolare differenziando tra scambio e conversione.

Gli Exchanger possono essere individuati tra quei Soggetti che offrono servizi di contrattazione attraverso la quotazione dei tassi di cambio per l’acquisto/vendita di valuta virtuale contro le principali valute a corso legale, offrendo servizi immediati di conversione (spot o a pronti), attività che sono da svolgersi in modalità professionale. Essi possono essere di due tipi: fisici o virtuali con relativi problemi diversi da affrontare relativamente all’adeguata verifica. Gli Exchanger che utilizzano il contratto fisico con il Cliente, seguiranno le normali procedure di adempimento, mentre quelli virtuali restano, per il momento, in sospeso. Questo perché la previsione di identificazione a distanza necessita di adeguate forme e modalità (art.19, comma 1, n.5) che le Autorità del Settore devono ancora definire.

L’introduzione degli Exchanger nella normativa dovrà misurarsi con l’eterogeneità degli stessi e l’operatività concreta, dovendo tenere nel giusto conto il fatto che la tracciabilità delle valute virtuali si interseca con la normativa per la protezione dei dati personali.

Dunque ogni Soggetto dovrà sviluppare la propria politica di gestione del rischio, al fine di graduare le entità delle misure ed individuare eventuali operazioni sospette, con le difficoltà di un sistema innovativo ed in evoluzione.

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