Antiriciclaggio: gli archivi unici bancari

Gli Archivi Unici delle Banche potranno continuare ad essere utilizzati ai fini della Normativa Antiriciclaggio. Questo è quanto stabilito nell’ultimo provvedimento pubblicato dalla Banca d’Italia e da subito in vigore.

Il Dlgs. n.90/2017 (modificante il Dlgs. 231/2007 in materia di obblighi antiriciclaggio)  non prevede nessuna norma in tema di archiviazione dei dati della Clientela presso gli Intermediari finanziari, i quali (nel frattempo, però) avevano adottato fin dal 1991 (prima legge antiriciclaggio, n.197) le misure di registrazione previste dalle direttive sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco.

Solo il nostro Paese aveva adottato la modalità informatica, lasciando comunque la possibilità a Professionisti ed altri Soggetti non finanziari la possibilità di utilizzare Registri cartacei per assolvere all’obbligo della registrazione. Il Decreto 90 ha eliminato sia gli Archivi informatici che quelli cartacei a partire dal 4 luglio 2017. Questo ha creato dubbi di diritto intertemporale, anche perché la possibilità di sanzionare la mancanza dei Registri presso la sede dei Soggetti obbligati è venuta meno.

La Banca d’Italia ha preso atto della modifica ma, vista la possibilità  che le Autorità di Settore avranno in futuro di emanare norme di attuazione, che prevedano anche l’utilizzo degli Archivi informatizzati da parte dei Soggetti vigilati, in maniera opportuna ha precisato che gli Archivi Unici Informatici continueranno a costituire una idonea modalità di conservazione dei dati.

Il Sistema bancario e l’Aira (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) avevano, comunque, già fatto intendere che non avrebbero rinunciato alla possibilità di utilizzare gli Archivi stessi, per registrare le nuove informazioni e, soprattutto, conservare e consultare facilmente i dati.

In questa Comunicazione, la Banca d’Italia indica l’abrogazione del Provvedimento datato 3 aprile 2013 Archivio Unico Informatico, nonché alcune parti di quello recanti disposizioni sull’Adeguata Verifica della Clientela, emesso nella stessa comunicazione ed, in particolare, nella parte Terza (Misure semplificate  e sull’individuazione del Titolare Effettivo).

Ciò avviene in quanto il Decreto 231/2007 (ad oggi vigente) ha già recepito gli orientamenti sulla materia in maniera più articolata e diversa rispetto al passato (ad esempio sulle modalità dell’Adeguata Verifica – sia ordinaria che rafforzata – e sulla determinazione dei Titolari effettivi delle Persone giuridiche). Tutto questo varrà, in ogni caso, fino all’emanazione delle nuove istruzioni sulla materia che Bankitalia dovrà definire entro il 31 marzo.

Rimangono, invece, inalterate le disposizioni del 10 marzo 2011 sull’organizzazione e sui sistemi di controllo interno che, inoltre, istituirono le funzioni antiriciclaggio presso gli Istituti di Credito e gli altri Intermediari.

Pulsante per tornare all'inizio