Antiriciclaggio: gli assegni non trasferibili e le penalita’

Occorre utilizzare con molta prudenza gli assegni privi della dicitura “non trasferibile” (vedi nostra comunicazione del 28 febbraio. Ndr) in attesa del Decreto Legislativo che regoli le sanzioni.

Le Ragionerie dello Stato richiedono un’oblazione di 6mila euro per evitare le sanzioni antiriciclaggio (Dlgs. 231/2007) per coloro che hanno emesso o incassato assegni privi della dicitura non trasferibile. L’oblazione, da pagare entro 60 giorni, elimina il rischio di procedimenti più complessi che potrebbero concludersi con sanzioni variabili da 3mila a 50mila euro.

Lo scorso 27 febbraio la Commissione Finanze della Camera ha esaminato l’atto 504 (attuazione della Direttiva Ue2016/2258) raccomandando al Governo di tornare ai principi di ragionevolezza e proporzionalità nel sanzionare le violazioni. Dunque: o si ritorna ad una sanzione calcolata in percentuale (ad es. dall’1 al 40% della somma trasferita) o si adottano parametri che attutiscano la sanzione. Ricordiamo che nell’antiriciclaggio operano principi già collaudati nell’applicazione della Legge 689/1981 che riguarda l’impossibilità di far valere eventuali circostanze  favorevoli (Corte Costituzionale 468/2005).

                Se non vi sono motivi specifici per pagare subito l’oblazione, si può contare su tempi di circa un anno (se non avviene prima una modifica legislativa). Perché, prima di emettere Decreti che costringano effettivamente a pagare, le Ragionerie territoriali devono aspettare il parere di una Commissione presso il Mef, la quale predisporrà i criteri generali di valutazione dei comportamenti di sospetto riciclaggio (valutazione che avviene quando si emette/riscuote un assegno senza la clausola “non trasferibile” ndr.).

In seguito, il Ministero adotterà specifici criteri che quantificheranno le sanzioni che variano da 3mila a 50mila euro. È lecito pensare, però, che la Commissione centrale tenga in considerazione le situazioni più banali, cioè quelle più lontane dai rischi di riciclaggio, e sanzionandole con il minimo (attualmente di 3mila euro). Anche questa sanzione può essere contestata davanti al Tribunale civile al momento della sua notifica. La congruità della sanzione sarà valutata considerando i parametri utilizzati in materia di antiriciclaggio e cioè: gravità, durata della violazione, grado di responsabilità della persona, capacità finanziaria del Soggetto responsabile, vantaggi ottenuti con la violazione, pregiudizio causato a terzi, cooperazione con le Autorità antiriciclaggio, mitigazione del rischio ed, infine, eventuali precedenti violazioni.

            Oltre a questi parametri, i Giudici potranno sommare quelli più adeguati alle operazioni domestiche (matrimoni, donazioni ai nipoti, acquisto prima casa con assegni trasferibili) previsti dalla Legge 689/1981. Questa Legge, infatti, consente di valutare la gravità della violazione (importo dell’assegno), la personalità e le condizioni economiche di chi ha violato la legge e l’opera svolta per eliminare/attenuare le conseguenze della violazione.

Ancora un’osservazione sul rapporto tra chi ha pagato e chi ha incassato l’assegno: il debito pagato con assegno “trasferibile” è comunque da considerarsi saldato anche se chi ha ricevuto l’assegno dovrà pagare una sanzione. Secondo la normativa antiriciclaggio è negligente anche chi ha incassato l’assegno senza rendersi conto che era “trasferibile”.

Pulsante per tornare all'inizio