Antiriciclaggio: attive le nuove regole

Dopo la Delibera 28/2018, con la quale erano state individuate delle “buone prassi” in materia di Peps (Persone Politicamente Esposte) la Banca d’Italia ritorna ad occuparsi di antiriciclaggio con un Comunicato (cui occorre chiarire la rilevanza giuridica) con la quale specifica agli Intermediari bancari e finanziari indicazioni precise in merito alle modalità di adempimento alle nuove regole.

Le indicazioni di Bankitalia ricoprono sia il periodo transitorio previsto dalla legge, che si protrarrà fino al 31 marzo 2018, sia quello successivo, fino all’entrata in vigore della nuova Normativa di attuazione della Banca d’Italia.

La Legge Antiriciclaggio precisa che le disposizioni emesse dalle Autorità di Vigilanza di Settore, ai sensi di norme abolite o sostituite per effetto della riforma, proseguano nel trovare applicazione fino al 31 marzo 2018 (art.9 comma 1 Dlgs 231/2007 e successive modifiche) vincolando le Autorità di Vigilanza di Settore ad adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della riforma (4 luglio 2017) la normativa di attuazione (art.9 comma 2 Dlgs.231/2007 e modifiche).

La Legge, però, non specifica come risolvere mediotempore eventuali contrasti tra le disposizioni attuative, che continuano ad applicarsi, e le nuova normativa in vigore. La Banca d’Italia, dunque, specifica che gli Intermediari dovranno attenersi fino al 31 marzo 2018 alle previsioni contenute nei provvedimenti emanati in base alle precedenti previsioni di legge, ma solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina, limite non previsto dalla Legge.

Infatti, secondo le valutazioni della Banca d’Italia, sarebbe certamente compatibile con le nuove norme il provvedimento (10 marzo 2011) che reca le disposizioni attuative in materia di organizzazione/procedure/controlli interni.

            Invece, si giudicano  immediatamente applicabili gli obblighi di Adeguata Verifica, come previsto dalla riforma, in quanto contengono aspetti in precedenza rimessi alla Normativa di attuazione delle Autorità di Vigilanza.

            In questa ottica, risultano inapplicabili (in quanto incompatibili con le nuove disposizioni, le norme del Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della Clientela, nella parte in cui disciplinavano le misure semplificate di Adeguata Verifica e l’individuazione del Titolare Effettivo.

Per quest’ultimo profilo, la Banca d’Italia prescrive agli Intermediari di utilizzare i criteri dettati dalle nuove norme per l’identificazione del Titolare Effettivo di Clienti diversi dalle Persone fisiche (Società di capitali, Persone giuridiche private, Trust) ai fini dell’individuazione del Titolare Effettivo delle Società di Persone, nonché delle altre tipologie di Clienti diversi dalle Persone fisiche anche se privi di personalità giuridica (ad es. Associazioni non riconosciute).

Tali modalità si pongono come eccedenti al dettato della Legge e risulterebbero in discordanza con alcune indicazioni del Ministero Economia e Finanza.

            Il comunicato dell’Autorità di Vigilanza pare problematico ove impone agli Intermediari di confrontarsi da subito con i nuovi obblighi di Adeguata Verifica senza il supporto delle nuove Norme di attuazione.

 

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