L’Uif ha pubblicato nel sito ufficiale le Istruzioni sulle comunicazioni di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione.
Il Decreto Legislativo 90/2017 ha chiarito che gli obblighi antiriciclaggio coinvolgono le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti di amministrazione o di controllo con riguardo: A) i procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazioni o concessioni; B) le procedure di scelta del Contraente per l’affidamento di lavori/forniture/secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici);C) i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed Enti pubblici e privati.
Il Dlgs.231/2007 per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio, ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni debbano comunicare all’Uif dati ed informazioni riguardanti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. In questo contesto, l’Uif, dopo aver consultato il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità ed i termini della relativa comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
Nello specifico, il documento in pubblicazione è formato da diverse disposizioni (articoli da 1 a 12) e da un allegato contenente gli indicatori di anomalia elaborati al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte degli uffici della Pubblica amministrazione.
I primi articoli richiamano le regole per individuare gli indicatori di anomalie, che attengono ad aspetti sia soggettivi (connessi all’identità od al comportamento del soggetto cui si riferisce l’operazione) che oggettivi. Alcuni sono di carattere generale, altri più specifici per i vari settori di attività (appalti e contratti pubblici, immobili e commercio, finanziamenti pubblici..).
Gli articoli da 3 a 10 dettano le indicazioni relative alle modalità di invio della comunicazione all’Uif. E’ da evidenziare una semplificazione delle regole sulle modalità e sul contenuto delle comunicazioni rispetto a quelle vigenti per le segnalazioni di operazioni sospette inviate dalle altre categorie di destinatari degli obblighi.
Per ultimo, gli articoli 11 e 12 disciplinano i rapporti tra l’Uif ed il Soggetto delegato da ciascuna Pubblica Amministrazione a valutare e trasmettere le comunicazioni. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno individuare, con un provvedimento formalizzato, un Gestore quale Soggetto delegato nel compito sopraindicato.