Antiriciclaggio: i limiti della privacy nell’antiriciclaggio

I dati acquisiti ed archiviati dai Soggetti Obbligati all’Adeguata verifica ai fini antiriciclaggio hanno la priorità sul diritto alla privacy ed all’oblio.

Dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile nell’ordinamento italiano il regolamento Ue679/2016 in materia di privacy, il quale aggiorna l’elenco dei diritti degli interessati e ne rafforza la tutela ma, in nessun caso le esigenze di protezione dei dati personali possono prevalere sull’interesse alla sicurezza pubblica ed alla prevenzione dei reati.

E’ il regolamento europeo ad accordare agli Stati dell’Unione la possibilità di adottare disposizioni di Legge finalizzate a limitare determinati diritti/doveri, quando la stessa limitazione sia una misura necessaria e proporzionata a salvaguardare importanti e specifici interessi, tra cui le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali.

Questo riveste particolare importanza nel quadro della normativa antiriciclaggio (leggasi il Considerando n.19 del Regolamento). La Normativa pone a carico del Soggetti obbligati una serie di adempimenti (tra cui l’Adeguata verifica della Clientela) i quali prevedono il compimento di alcune attività, tra le quali, appunto, l’identificazione del Cliente e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equivalente oppure dati/informazioni raccolti da fonte affidabile ed indipendente.

I Soggetti obbligati devono, inoltre, conservare i dati e le informazioni acquisite per dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, dalla prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale (normativa antiriciclaggio).

L’adempimento di questi obblighi contrasta con alcuni diritti, riconosciuti all’interessato, dalla normativa privacy (diritto alla cancellazione dei dati, diritto all’oblio ed il diritto di revoca al consenso trattazione dei dati). Il nostro Legislatore, nell’adeguare lo schema di decreto legislativo nazionale alle disposizioni Ue, ha previsto precise limitazioni ai diritti dell’interessato. Infatti è sancito che tali diritti non possano essere esercitati qualora potesse derivare un pregiudizio effettivo e concreto anche agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio.

E’ inoltre consentito il trattamento di dati personali relativi a condanne penali ed a reati od a connesse misure di sicurezza, se autorizzate da una norma di Legge, o nei casi previsti dalla Legge, riguardanti l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose.

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