Viene esclusa la responsabilità da auto-riciclaggio solo in caso di utilizzo diretto dei proventi del reato presupposto, senza che vengano posti in essere comportamenti indirizzati a dissimulare la provenienza illecita degli stessi. Inoltre il prodotto/profitto/prezzo dell’auto-riciclaggio è completamente autonomo da quello del reato presupposto e consiste nei proventi ottenuti dall’impiego del prodotto/profitto/prezzo del reato presupposto in altre attività finanziarie/economiche/imprenditoriali/speculative.
A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione con due sentenze della Seconda sezione penale. La prima sentenza (n.30399) circostanzia la clausola d’esclusione prevista dal quarto comma dell’art.648ter1 del Codice penale. Una disposizione in base alla quale (afferma la Corte) il legislatore, superato il dogma della non punibilità dell’auto-riciclatore, ha comunque conservato una limitata area di “privilegio”, limitandola ai due tassativi casi di cui al quarto comma: mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto.
Interpretata così, la clausola è coerente con l’obbiettivo del nuovo reato: la sterilizzazione del profitto ottenuto con il reato presupposto, impedendo all’autore del reato stesso sia di reinvestire nell’economia legale sia di inquinare il libero mercato compromettendo l’ordine economico con l’utilizzo di risorse frutto di reati.
L’essenza dell’auto-riciclaggio è dunque nel divieto di comportamenti indirizzati a non rendere tracciabili i proventi del reato presupposto, proprio perché la tracciabilità, al contrario, impedisce il contagio dell’economia sana.
Quanto ai contorni del prodotto/prezzo/profitto dell’auto-riciclaggio, la sentenza n.30401 afferma che non può coincidere con quello del reato presupposto, in quanto di questo profitto l’autore ne ha già usufruito. Di conseguenza, deve essere qualche cosa d’altro, ed in particolare (anche ai fini della confisca) deve consistere in quelle utilità economiche conseguite per effetto dell’impiego/sostituzione/trasferimento in altre attività dei beni che provengono dalla commissione del reato presupposto. In caso contrario, si presterebbe il fianco alla contestazione anche di una doppia confisca.
Ricordiamo che per l’auto-riciclaggio non è sufficiente una condotta di ostacolo all’identificazione delle utilità del reato presupposto, ma serve anche il loro reimpiego.