Con la sentenza n.14941 della Sesta Sezione Penale, la Corte di Cassazione ha stabilito che si può procedere all’estradizione per il reato di auto-riciclaggio, anche se questo reato fosse stato commesso quando ancora non esisteva nell’ordinamento giuridico italiano.
Una precedente sentenza della Corte di Appello di Firenze aveva escluso che la recente introduzione del reato di auto-riciclaggio potesse avere effetto sul requisito della previsione bilaterale del fatto, nell’ordinamento penale americano ed italiano, perché le condotte potevano essere incasellate in altri reati già previsti all’epoca del compimento del reato, anche per non violare il principio della non doppia punibilità per lo stesso reato.
La Cassazione, nel respingere le tesi difensive, osserva che in materia di cooperazione giudiziaria, per l’esistenza del principio della doppia punibilità, è necessario che l’Ordinamento italiano preveda come reato, al momento della decisione, il fatto per il quale la consegna è richiesta, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo fatto alla data della sua commissione.
A supporto viene citato sia il Testo del Trattato bilaterale di estradizione con gli Usa (che richiede solo la previsione bilaterale del fatto, senza fare riferimento al tempo in cui sarebbe stato compiuto il reato) sia la Giurisprudenza internazionale.
La Corte di Giustizia Europea a la Corte dei Diritti dell’Uomo, infatti, affermano che la collaborazione giudiziaria –nella forma del mandato d’arresto europeo e dell’estradizione, si pone come extra al perimetro del principio di Legalità: l’arresto e la consegna (azioni in cui si traducono le procedure), infatti, non hanno carattere punitivo; il Giudice incaricato di decidere non etra nel merito della vicenda ma esercita un controllo sull’essenza delle condizioni previste.