Antiriciclaggio: ancora sulle valute virtuali

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea del 19 giugno 2018, la Direttiva europea Ue 2018/843, comunemente conosciuta come V Direttiva europea Antiriciclaggio. Con questa pubblicazione si compie un ulteriore passo nel processo di riforma della normativa antiriciclaggio, iniziato tre anni fa con l’emanazione della Direttiva Ue 2015/849.

L’oggetto della Direttiva ricomprende le valute virtuali, le carte prepagate anonime, l’uso del contante nel commercio di beni culturali, ritenuti ancora anelli deboli nella catena di sicurezza antiriciclaggio.

Ad essere particolarmente sotto osservazione sono, soprattutto, le monete virtuali la cui regolamentazione compare per la prima volta nei lavori della Commissione. La Direttiva, infatti, estende gli obblighi antiriciclaggio ai Prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali e le valute aventi corso forzoso oltre che ai Prestatori di servizi di portafoglio digitale (coloro che fornisco servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti al fine di detenere/memorizzare/trasferire valute virtuali).

Nelle nuove norme la valuta virtuale viene definita rappresentazione di valore digitale che non è emessa/garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata ad una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come strumento di scambio e può essere trasferita/memorizzata/scambiata elettronicamente.

Nei Soggetti obbligati dalla V Direttiva entrano anche i Commercianti d’Arte, se il valore dell’operazione (o delle operazioni tra loro collegate) sia pari o superiore a 10mila euro; coloro che forniscono aiuto materiale/assistenza/consulenza in materia fiscale nell’esercizio di un’attività imprenditoriale; gli Agenti immobiliari, invece, sono tenuti ora ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio anche quando agiscono in qualità di intermediari, ma unicamente alle operazioni con canone mensile pari o superiore ai 10mila euro.

Viene, inoltre, reso pubblico l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di Trust ed Istituti giuridici affini.

Per quanto riguarda la disciplina delle carte prepagate, viene ridotta la soglia da 250 a 150 euro l’importo massimo al di sotto del quale i Soggetto obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela. 

Per ultimo, la V Direttiva si impegna a tutelare meglio chi segnala un caso sospetto di riciclaggio, a fronte di qualsiasi minaccia od atto ostile, ritorsione o di eventuali atti discriminatori. Viene altresì riconosciuto il diritto di presentare denuncia in condizione di sicurezza. La nuova Direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 10 gennaio 2020.

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