Antiriciclaggio: le prerogative di Bankitalia

L’Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha risposto in maniera affermativa ad un quesito posto dalla Banca d’Italia riguardo il tema della potestà sanzionatoria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, confermando che è riservata all’Istituto stesso anche la competenza ad irrogare sanzioni ai titolari di funzioni amministrative/direzione/controllo degli Intermediari sottoposti alla sua vigilanza.

            Questo parere del Consiglio di Stato (affare 669/2018) si inserisce all’interno di una materia delicata, introdotta dalla nuova normativa italiana antiriciclaggio Dlgs90/2017, recepente la IV direttiva Ue, che introduce novità all’interno del nostro ordinamento giuridico. L’art.62 del decreto stabilisce l’applicazione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 5mln di euro ai soggetti titolari di funzioni amministrative, direzionali e di controllo dell’Intermediario bancario e finanziario che non assolve,  in tutto od in parte, i compiti assegnati (direttamente od indirettamente) correlati alla funzione/incarico e che, di conseguenza, abbia agevolato/facilitato/reso possibile violazioni gravi/ripetute/sistematiche/plurime delle disposizioni antiriciclaggio previste per i soggetti vigilati, di quelle in materia di procedure e controlli interni, delle relative disposizioni attuative adottate dalle Autorità di vigilanza di Settore nonché dell’inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazion, di astenersi dal ripeterle anche indicando le misure da adottare ed il termine per attuarle.

            La stessa sanzione si applica a Soggetti apicali che hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’Intermediario finanziario o bancario al rischio di riciclaggio. Tale Normativa prevede altresì che qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione  sia superiore a 5 milioni di euro, la sanzione debba essere aumentata fino al doppio dell’importo del vantaggio stesso.

Quindi mentre la disciplina sanzionatoria è estremamente precisa sulla quantificazione delle sanzioni, qualche dubbio rimaneva sul Soggetto competente ad irrogare le sanzioni stesse, visto che la Norma non fornisce elementi chiari ed espliciti. Per questo è stato richiesto parere al Consiglio di Stato.

Alla domanda se la Banca d’Italia fosse competente in materia, il Consiglio di Stato ha dato risposta affermativa, con la precisazione che da tale competenza è esclusa l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al Personale ed ai Titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo di Intermediari bancari e finanziari in quanto attribuita per Legge al Ministero economia e finanza (Mef).

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