Antiriciclaggio: la doppia stretta UE

Il Parlamento Europeo ha lanciato una doppia stretta con l’obbiettivo di contrastare il fenomeno del riciclaggio, e che riguardano il diritto penale, da una parte, e, dall’altra, un controllo sul contante in entrata ed uscita dall’Unione europea.

            Si tratta di una strategia volta a definire in modo comune i crimini collegati al riciclaggio, con delle sanzioni minime (valide per tutta l’Unione) come la condanna di almeno quattro anni di reclusione per i reati in materia. Poi, ancora, il divieto di occupare pubblici uffici o di beneficiare di finanziamenti pubblici per chi è stato condannato. Vi è un allargamento nella definizione di carte prepagate anonime. Le Autorità nazionali potranno  registrare informazioni sui movimenti di capitale anche al di sotto della soglia attuale di 10mila euro e sequestrare pro tempore il denaro contante nel caso si sospetti un’attività illecita.

Nell’attesa dell’iter legislativo comunitario definitivo (approvazione formale dei Ministri Ue), appare evidente che i due provvedimenti garantiscono una serie di norme aggiornate ed uniformi come strumento di contrasto al riciclaggio. Un recente studio contenuto nel Rapporto finale del Progetto Ocp (Organised crime portfolio) coordinato dal Centro Interuniversitario italiano Transcrime dichiara che le attività illecite in Europa generano, ogni anno, 11omld di euro 1,5% del Pil, anche con un occhio attento all’uso delle valute virtuali, che presentano nuovi rischi e sfide nella lotta al riciclaggio di denaro sporco.

Come spiega il relatore al provvedimento “le nuove norme sulla criminalizzazione del riciclaggio colpiscono gli autori dei reati dove sono più incisive, cioè sul denaro. Questo perché si impedisce loro di finanziare le attività (legali od illegali) con i proventi di azioni illecite”. Viene, infatti, rivisto il regime sanzionatorio per le Persone fisiche e per quelle giuridiche, con l’aggiunta di aggravanti sia per i reati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale sia se l’autore del reato è uno dei Soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio e lo abbia commesso nell’ambito dell’esercizio professionale.

            Per quanto riguarda l’altra proposta, si estende la definizione di denaro contante anche al denaro contante “a oro” ed alle carte elettroniche prepagate anonime. Ma non solo, in quanto, nel caso di denaro contante non accompagnato (inviato a mezzo pachi postali o spedizioni di merci) di importo pari/superiore a 10mila euro in entrata/uscita Ue, le Autorità competenti dello Stato membro interessato possono imporre al mittente/destinatario del denaro contante, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni. Le stesse Autorità possono trattenere il denaro contante fino a quando il mittente/destinatario non abbia presentato la dichiarazione informativa.

Photo by UE en Perú

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