La Commissione europea ha stabilito i criteri per la determinazione dei casi in cui gli Stati membri potranno imporre (sulla base dell’art.45, paragrafo 9, Direttiva2015/849), ai Prestatori di servizi a pagamento ed agli Emittenti di moneta elettronica, la nomina di un punto di contatto centrale, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio.
La Norma è contenuta nel Regolamento delegato Ue 2018/1108 che reca le norme tecniche di regolamentazione sui criteri di nomina dei punti di contatto centrali per gli Emittenti di moneta elettronica ed i Prestatori di servizi di pagamento.
Il Regolamento è destinato ad integrare la IV Normativa Europea Antiriciclaggio (punto di riferimento in materia). Con l’introduzione di queste norme regolamentari si fanno più specifici gli obblighi di prevenzione a carico degli Emittenti stessi, ai quali gli Stati membri potranno imporre la nomina di un punto di contatto centrale, qualora abbiano sede nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui Sede centrale sia in un altro Stato membro (sempre che l’entità e la portata delle attività svolte raggiungano/superino determinate soglie (numero di sedi pari/superiore a dieci; importo previsto dalla moneta elettronica distribuito e rimborsato o valore cumulativo delle operazioni di pagamento eseguito dalla sede superiore a 3mln di euro per esercizio finanziario o 13mln di euro nell’esercizio finanziario precedente). Comunque è un criterio flessibile che non esclude la possibilità per gli Stati di imporre la nomina di un punto di contatto centrale anche quando, a prescindere dal numero di sedi o dal volume di affari, ritengano che il rischi di riciclaggio sia in aumento e se hanno fondati motivi per considerare il rischio come elevato.
Precisiamo che la funzione di un punto di contatto centrale, come declinato nel Considerando del Regolamento, è quella di assicurare per conto dell’Emittente di moneta elettronica o del Prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, il rispetto delle Norme Antiriciclaggio, applicate dalle Sedi. In più dovrebbe assolvere anche ad una funzione di coordinamento tra l’Emittente di moneta elettronica (od il Prestatore di servizi di pagamento), le sue Sedi e le Autorità dello Stato in cui esse operano, per facilitarne la vigilanza. Altre funzioni potrebbero essere imposte dagli Stati sulla base di una valutazione globale dei rischi. In particolare presentare una segnalazione di operazione sospetta all’Unità di informazione finanziaria dello Stato membro ospitante nel cui territorio è stabilito l’Ente obbligato.
In coerenza con il criterio dell’approccio basato sul rischio che informa la IV Direttiva, dovrebbero assicurare che gli obblighi siano proporzionati al fine e non vadano oltre quanto necessario per conseguire gli obbiettivi di prevenzione ai fini della normativa antiriciclaggio.