antiriciclaggio: gli obblighi degli studi professionali

Per una ancora più completa conoscenza della materia (utile in caso di consulenza allo sportello), riassumiamo gli obblighi degli Studi Professionali in tema di Antiriciclaggio.

 

 1) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Identificazione e verifica dell’identità del Cliente/eventuale esecutore /eventuale titolare effettivo;
  • acquisizione di informazioni entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo della prestazione professionale;
  • controllo costante del rapporto continuativo o prestazione professionale.

 

 2) ADEGUATA VERIFICA DEL RISCHIO

  • Valutazione soggettiva del Cliente: natura giuridica, attività svolta, comportamento tenuto nel compimento dell’operazione (in caso di reticenza, riluttanza a fornire le informazioni per l’identificazione;
  • valutazione dell’operazione: tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica della prestazione;
  • l’adeguata verifica si svolge secondo modalità semplificate, ordinarie o rafforzate a secondo del livello di rischio riscontrato.

 

 3) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

  • Vanno conservati i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica, le scritture e le registrazioni delle singole operazioni effettuate;
  • gli strumenti materiali di conservazione dei dati e delle informazioni sono il Fascicolo dei Clienti e gli strumenti informatici;
  • i dati e le informazioni devono essere accessibili tempestivamente alle Autorità e devono essere conservate per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

 

 4) RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

  • Occorre specificare al Cliente nell’Informativa sulla Privacy (Regolamento Ue2006/679) che i dati forniti potranno essere utilizzate per le finalità previste dalla normativa Antiriciclaggio.

 

 5) SEGNALAZIONI ALL’UIF DI OPERAZIONI SOSPETTE

  • Deve essere segnalata (prima di essere compiuta) ogni operazione che, per caratteristiche/entità/natura od altre circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate (tenuto anche conto della capacità economica e dell’attività svolta dal Soggetto cui è riferita) induca a ritenere che siano in corso/che siano state compiute/tentate operazioni di riciclaggio.

 

 6) SOGLIE PER IL CONTANTE

  • Obbligo di segnalazione al Mef trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari/superiore a 3mila euro.

   

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