Decreto fiscale 2019 collegato alla Legge di Bilancio

Il Decreto fiscale 2019 collegato alla Legge di Bilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 ottobre 2018.

Il testo del DL n. 119/2018 contiene le ultime modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri.

Le novità contenute nel testo definitivo del DL n. 119/2018 riguardano l’ampliamento e la definizione dei vari capitoli sulle diverse misure, pace fiscale in primis e sono state  inserite direttamente nel testo ufficiale in sede di conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019.

Tra le ultimissime novità fiscali contenute nel testo definitivo e che il Governo intende avviare a partire dal 2019 vi è il condono delle cartelle non pagate riservato ai contribuenti in difficoltà, con tre aliquote e il pagamento in base all’ISEE.

La cosidetta pace fiscale è articolata in diverse misure tra cui la nuova  rottamazione t- ter  delle cartelle esattoriali e il  condono dei debiti con importi fino a 1.000 euro nel decennio dal 2000 al 2010.

Sono presenti inoltre disposizioni in materia di lavoro e altre misure urgenti come le tematiche relative al fondo per il ristoro dei risparmiatori nonché la proroga del prestito per Alitalia.

Ecco le principali misure fiscali contenute nel testo ufficiale del DL n. 119/2018:

  • la nuova rottamazione-ter delle cartelle esattoriali;
  • stralcio totale dei debiti fino a 1.000 euro compresi nel decennio dal 2000 al 2010;
  • varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate;
  • avvio dell’obbligo della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 senza sanzioni per i primi sei mesi;
  • semplificazioni fiscali in tema di fattura elettronica, tra cui la possibilità di emissione entro dieci giorni dalla data dell’operazione.
  • obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • processo digitale per la giustizia tributaria.

Quanto al nostro settore rileva la dispozione di cui all’art 20 DL che provvede a regolamentare le dinamiche di applicazione dell’Iva sull’operato di una Banca di Credito Cooperativo (BCC) nei casi di adesione, rigetto della richiesta di adesione, recesso o esclusione da parte della stessa BCC ad un “Gruppo Bancario Cooperativo”.

-Il “Gruppo Bancario Cooperativo” è stato istituito con l’introduzione dell’Articolo 37-bis del T.U.B., avvenuta con il D. L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con la Legge n. 49 dello stesso anno.

L’istituzione di tale ente si inquadra nella riforma del Credito Cooperativo e prevede un raggruppamento di banche composte da una società Capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo. La Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 dello stesso Articolo 37-bis”.

Nella relazione tecnica di accomopagnamento al DL si legge

Ecco quello che si legge nella relazione tecnica sulla norma inserita nella bozza di decreto fiscale che farà parte della manovra finanziaria del governo:

La norma intende estendere al Gruppo Bancario Cooperativo l’applicazione della disciplina del gruppo IVA, prevista dal titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, n. 633. Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), in base alla normativa vigente, non potrebbe costituire un Gruppo IVA in quanto tra i membri del Gruppo non sussiste il controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.1, del codice civile, secondo cui la controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società controllata. Nel GBC – gruppo al quale le banche di credito cooperativo devono obbligatoriamente aderire per essere autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria in forma di credito cooperativo – il controllo sulle società aderenti è, invece, esercitato dalla Capogruppo in base al particolare contratto di coesione, previsto e definito nei contenuti minimi dalla legge stessa. In particolare, ai sensi dell’art. 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato in sede di riforma delle BCC, è previsto che la società capogruppo eserciti l’attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base al contratto di coesione.

La Capogruppo, in base alla normativa richiamata, deve essere una società costituita in forma di società per azioni, autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo. Secondo quanto previsto dall’art. 11 della direttiva CE 2006/112, l’eventuale modifica normativa potrebbe essere adottata solo previa consultazione del comitato IVA. La Commissione UE, nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2009, ha fornito le linee guida sulle modalità di attuazione del Gruppo IVA, con la finalità di garantirne l’attuazione uniforme, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema comunitario. In particolare, per quanto concerne la individuazione del vincolo finanziario, la Commissione in tale sede ha ritenuto che possa farsi riferimento ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50%) o alla stipula di un contratto di franchising, chiarendo che ciò garantirebbe che un’impresa ha effettivamente il controllo su un’altra.

 

Per completezza , nella medesima seduta del 15 ottobre oltre al Decreto Fiscale di cui sopra e  alla Legge di Bilancio, ieri respinta dall’UE è stato varato altresì il cd Decreto semplificazioni v ma non ancora pubblicato in Gazzetta che allo stato conterrebbe misure impattanti in materia di lavoro.

Queste in estrema sintesi.

  • CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale – si consente la proroga degli ammortizzatori sociali per il 2018 e 2019 per le imprese con più di 100 dipendenti, che abbiano problemi occupazionali. La cassa integrazione può essere concessa per 12 mesi per riorganizzazione aziendale e sei mesi per il caso di crisi;
  • trattamento di mobilità in deroga – il trattamento di mobilità in deroga è concesso per 12 mesi a favore di quei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 a condizione che a questi lavoratori siano applicate misure di politica attiva. La stessa misura si applica ai i lavoratori dell’area di Termini Imerese e Gela che godono di tale trattamento dal 2016.
  • riforma della governance dell’Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal);
  • abolizione del libro unico del lavoro;
  • semplificazione del rapporto biennale del personale;
  • semplificazione in materia di imprese dello spettacolo;
  • semplificazione del deposito dei contratti collettivi;
  • semplificazione in materia di appalti;
  • semplificazione della gestione separata.

 

Qui il link al testo completo del Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/23/18G00151/SG

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