La normativa relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Dlgs.231/2007 e successive modificazione) annovera le Banche, Società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane, Società di gestione del risparmio, Società finanziarie e Fiduciarie, tra i Soggetti obbligati ossia coloro che sono tenuti ad osservare specifici obblighi antiriciclaggio, tra cui l’adeguata verifica della Clientela, la conservazione e la segnalazione delle operazioni sospette (tra le più importanti). Le stesse norme a garanzia dell’adempimento degli obblighi, prevedono l’applicazione di sanzioni sia di natura penale che amministrativa e che possono essere particolarmente onerose, specie nei casi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.
Gli stessi Intermediari finanziari che rientrano tra gli obbligati dalla normativa antiriciclaggio, sono gli stessi che la Legge 95/2015 individua come destinatari degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nei confronti di clienti con residenza fiscale estera. Tali obblighi consistono nell’identificazione, all’atto dell’apertura di un conto finanziario da parte di un Soggetto/Persona fisica non residente (o di un cittadino straniero ovunque residente), tramite l’acquisizione del Codice fiscale, di una attestazione di residenza fiscale (statunitensi nel caso di cittadini Usa) nonché delle generalità, del luogo/data di nascita e dell’indirizzo.
Per le Persone giuridiche deve essere acquisita la Denominazione/Ragione sociale nonché la Sede legale (art.5 Legge 95/2015). In più, i medesimi Soggetti finanziari all’apertura di un Conto finanziario da parte di Entità non finanziarie passive ovunque residenti, debbono anche procedere all’identificazione delle Persone fisiche che esercitano il controllo sulle Entità stesse.
Adesso, il Dlgs.60/2018 dispone che l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della Clientela, in base all’art.18 Legge antiriciclaggio, è consentito anche nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della Legge 18 giugno 2015 n.95. Nel caso in cui le informazioni Aml (Anti money laundering) siano nella disponibilità di Banche od Istituzioni finanziarie, non sembra che l’Agenzia delle Entrate possa avvalersi della Guardia di Finanza (vedasi nuovo art.3, comma 3ter Dlgs.29/2014) cosa che invece può avvenire per gli altri Soggetti obbligati previsti dalle norme antiriciclaggio. Di conseguenza, questi ultimi restano assoggettati ai controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, le quali sono chiamate, dalla nuova norma, a stipulare una convenzione per la regolamentazione dei loro reciproci rapporti; invece per Banche ed altre Istituzioni finanziarie gli Organi di Controllo restano l’Autorità di Vigilanza di Settore e l’Agenzia delle Entrate.
Invece, viene a mancare la rigida delimitazione dell’ambito operativo degli accertamenti, in quanto le nuove norme permettono di utilizzare le evidenze acquisite in sede di antiriciclaggio anche in vista dei controlli inerenti il corretto assolvimento dell’adeguata verifica ai fini fiscali, ma anche il rispettivo contrario. Questo doppio utilizzo dei dati fiscali ed antiriciclaggio necessita di un dialogo costante e di un rafforzamento dei canali informativi tra l’Agenzia delle Entrate ed l’Autorità di Vigilanza del Settore, evitando così la moltiplicazione di procedimenti effettuati su rilievi puramente formali in quanto titolare effettivo e contribuente non sempre coincidono.
Uno scambio di informazioni “fluido” è necessario, anche, per una ragionata applicazione delle sanzioni, in base ai principi di proporzionalità e di ne bis in idem. Va ricordato, infatti, che il mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica fiscale viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 2mila a 21mila euro (art.9 Legge 95/2015) alla quale potrebbe sommarsi quelle previste per violazione obblighi antiriciclaggio. Dunque anche sul lato della Compliance aziendale le norme nuove richiederanno adeguamenti finalizzati ad una più efficiente collaborazione tra le funzioni antiriciclaggio e fiscale.