Come abbiamo visto nell’ultima comunicazione del 5 novembre, si fa più delicata la posizione di Banche ed Istituzioni finanziarie sotto il duplice profilo degli adempimenti fiscali ed antiriciclaggio, quando si tratta di Clienti con residenza fiscale estera. Infatti con l’entrata in vigore del Dlgs.60/2018 –attuativo della Direttiva DAC5- adeguata verifica antiriciclaggio ed adeguata verifica fiscale vengono a sovrapporsi. La tabella sottostante ne riassume le novità.
Adeguata verifica antiriciclaggio
Identificazione e verifica dell’identità del Cliente e del Titolare effettivo; acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Accesso alle informazioni antiriciclaggio Accesso alle informazioni antiriciclaggio nello svolgimento dei controlli finalizzati alle verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica fiscale. Sanzioni antiriciclaggio per gravi violazioni Sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila a 5mln di euro ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo s superiore a 5mln di euro. Sanzioni antiriciclaggio per violazioni di scarsa offensività Ordine di eliminazione dell’infrazione e di astenersi dal ripeterla; se l’infrazione contestata è cessata, dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa ed il Soggetto responsabile.
|
Adeguata verifica fiscale
Identificazione del Cliente con residenza fiscale estera; identificazione delle Persone fisiche che esercitano il controllo su Entità finanziarie passive ovunque risiedano. Autorità di controllo Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per i Soggetti obbligati diversi dalle Istituzioni finanziarie: Autorità di Vigilanza di Settore ed Agenzia delle Entrate per Banche ed altre Istituzioni finanziarie. Sanzioni per la verifica fiscale Per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la violazione degli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 21mila euro. |