Rammentiamo che, a fare tempo dal 1° gennaio 2012, è in vigore l’ adeguamento dei massimali e delle fasce retributive di riferimento in caso di utilizzo – a seguito di accordo sindacale a conclusione delle procedure contrattuali previste – della prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà presso INPS.
Prestazione ordinaria in caso di riduzione di orario o sospensione temporanea dell’ attività di lavoro (art. 10, DM n.158/2000):
* € 1.107,11 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’ interessato è inferiore a € 2.037,57;
* € 1.275,53 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è compresa tra 2.037,57 e € 3.221,70;
* € 1.611,36 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’ interessato è superiore a € 3.221,70.
In merito alla retribuzione lorda mensile da prendere a riferimento vedi quanto previsto dall’Accordo 8 luglio 2011 (recepito dal decreto 3 agosto 2012).
Rammentiamo che il Fondo interviene per integrare il salario del lavoratore destinatario di riduzione di orario , nella misura del 60% del salario perso per effetto della riduzione di orario ( fermo il massimale ).
Con riserva di approfondimento.