La IV Direttiva Europea Antiriciclaggio (Direttiva Ue 2015/849) contempla verifiche differenziate sulla base di approcci orientati al rischio. Questo senza trascurare le tutele previste nell’Unione Europea ed in particolare il ricordato dalla Carta di Nizza, che tutela i diritti dei Cittadini Europei.
Di fatto, la Direttiva deve essere applicata in modo tale da non essere discriminatoria riguardo le valutazioni del rischio nell’ambito dell’Adeguata verifica della Clientela. Tutto questo comporta che la valutazione del rischio nell’ambito dell’Adeguata verifica deve compiersi nel rispetto del divieto di qualsiasi discriminazione.
Tuttavia, le forme di trattamento automatizzato basate sui big data potrebbero comportare profilazioni non consentite dalla IV Direttiva stessa.
Di conseguenza occorre analizzare la norma, verificando quali possano essere i limiti per determinare il raggio di azione permesso per il rispetto dei parametri e dei diritti e per evitare la creazione di aree geografiche o di Cittadini Europei di diverso peso.