Con la sentenza n.28888 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione stabilisce l’applicazione di uno sconto sulle sanzioni antiriciclaggio. La sentenza riguarda una sanzione applicata ad un Soggetto finanziario che era stato multato per violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospette (mancata segnalazione di una considerevole mole di operazioni di prelievo di denaro contante da parte di un cliente). L’importo complessivo della sanzione, a causa del numero di operazione effettuate dal cliente e dell’importo complessivo, aveva compreso il 10% delle somme movimentate. Su questa aspetto la Cassazione ha stabilito una rideterminazione del trattamento punitivo, chiarendo che l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 (che ha riscritto larghe parti della disciplina antiriciclaggio) impone un’applicazione retroattiva nel segno del favor rei.
Si tratta di una deroga nell’ambito delle sanzioni amministrative al principio che vede applicabile la Legge in vigore al momento dell’infrazione. Viene specificato, però, che esiste una norma precisa, l’art.69, del Decreto che lo prevede espressamente. La Corte di Cassazione specifica che la soggezione alla disciplina in vigore quando viene commessa la violazione è ancora possibile ma solo se la sua applicazione dà un esito più favorevole al Soggetto sanzionato.
La sentenza, inoltre, respinge l’opposizione fondata sulla valorizzazione della clausola di invarianza economica, ovvero la perdita che l’Erario subisce dall’interpretazione da parte della Cassazione. La Corte precisa che il credito da sanzione non può essere mai considerata una entrata stabile da parte dell’Amministrazione finanziaria perché è la sua stessa esistenza ad essere dubbia, in quanto subordinata all’esito della controversia giudiziaria. Di fatto, l’esito delle liti non deve poter condizionare i saldi di finanza pubblica, aprendo così ad una riconsiderazione della percentuale del 10% di tassazione della sanzione.