
Con la sentenza n.1148/2013 la Cassazione ha stabilito che il tetto massimo di risarcimento introdotto dal c.d. “collegato lavoro” (legge 183/2010) nei casi di conversione del contratto a termine, si applica anche al lavoro interinale (e quindi alla somministrazione di manodopera). La norma, prevede che in caso di conversione di un contratto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve pagare un risarcimento compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; tale risarcimento è onnicomprensivo.
Sent. Cass. n. 1148 del 17/01/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)