
Con la sentenza n.9201/2012 la Corte di Cassazione ha affrontato l’argomento del trasferimento di un lavoratore che assiste un familiare affetto da handicap. Il caso riguardava l’assistenza ad un congiunto in stato di handicap non in situazione di gravità. La Suprema Corte ha effettuato nell’occasione una breve cronistoria normativa, in quanto il trasferimento fu disposto nel 1997, quando vigeva la formulazione originaria dell’art. 33 della legge n. 104/1992. La Cassazione ha rilevato come il testo originario della legge prevedesse l’assenso dal lavoratore al trasferimento a prescindere dalla situazione di gravità o meno dell’handicap: di conseguenza ha dichiarato illegittimo il trasferimento in esame. Successivamente, la legge n. 183/2010, art. 24 (il c.d. “collegato lavoro”) ha invece modificato la normativa prevedendo la necessità dell’handicap grave anche per la materia dei trasferimenti.
Sent. Cass. lavoro n. 9201 del 07/06/2012