Con la sentenza n.807/2013 la Cassazione, annullando un licenziamento, ha ribadito, in tema di licenziamento per giusta causa, il principio di proporzionalità tra fatto addebitato e recesso. Ogni comportamento deve essere valutato per la sua gravità al fine di comprendere se esso sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro tanto da far ritenere impossibile la continuazione del rapporto di lavoro. La gravità dell’inadempimento, precisa la Cassazione, deve essere valutata nel rispetto della regola generale della “non scarsa importanza” (art. 1455 codice civile), sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tale cioè da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per essersi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia.
Sent. Cass. lavoro n. 807 del 15/01/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)