Fondo di Solidarietà ordinario
La Cassa Integrazione degli assicurativi
Il Fondo Intersettoriale di Solidarietà per il sostegno al reddito
Istituito nel 2011 e modificato nel 2014 con la riforma Fornero, il Fondo Intersettoriale di Solidarietà offre sostegno alle aziende ed ai lavoratori dei settori Ania ed Aisa in situazioni di riorganizzazioni aziendali o di crisi.
Finalità del Fondo :
- IN VIA ORDINARIA: Programmi di formazione e riconversione del personale
- IN VIA ORDINARIA: Finanziamento di assegni integrativi al reddito
- IN VIA STRAORDINARIA: Sostegno al reddito per un massimo di cinque anni fino alla maturazione dei requisiti pensionistici
Ricorso al Fondo durante la crisi Covid-19
A seguito della crisi economica dovuta all’epidemia Covid-19, le aziende del settore assicurativo possono accedere al Fondo ordinario secondo le modalità introdotte dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio; inoltre, grazie al protocollo concordato con le rappresentanze sindacali, sono state stabilite misure migliorative rispetto alla Cassa Integrazione in deroga.
Le prestazioni del Fondo ordinario legato al Covid-19:
- Possono coprire fino a 9 settimane (decreto “Cura Italia”) aumentabili di ulteriori 5 settimane (decreto “Rilancio”);
- Consentono la sospensione dell’attività lavorativa in maniera totale o parziale;
- Garantiscono il 100% della retribuzione, della contribuzione, del Premio di produttività e di ogni altro elemento della retribuzione stabilito negli accordi aziendali;
- Garantiscono la maturazione delle ferie anche nei periodi disospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- Richiedono un accordo sindacale aziendale per l’attivazione.
DIFFERENZE CON LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
La Cassa Integrazione Guadagni e la Cassa Integrazione in deroga erogano un assegno di integrazione al reddito pari all’80% della retribuzione, ma con un importo massimo pari a:
-€939,89 netti ( €998,18 lordi ) per retribuzioni mensili complessive* fino a €2159,48;
-€1129,66 netti (€1199,72 lordi) per retribuzioni mensili complessive* superiori a €2159,48. –
*la retribuzione mensile complessiva comprende il rateo delle mensilità aggiuntive (es: tredicesima )
Il Fondo è alimentato con i contributi dei lavoratori e delle aziende del settore assicurativo.
Le retribuzioni sono anticipate dall’azienda, in modo che il lavoratore non subisca ritardi.
A cura dell’Ufficio Giuridico della Fisac Cgil di Roma e del Lazio