Estensione al diritto dei rimborsi dei farmaci
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1. Estensione del diritto al rimborso delle spese per farmaci successivamente alla stabilizzazione dei postumi
Il rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per farmaci deve essere effettuato anche per le spese sostenute dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali2. Ai fini del rimborso delle spese suddette, la funzione sanitaria valuta se il farmaco – indicato, in ogni caso nella prescrizione medica, dal sanitario che ha in cura l’assicurato e dallo stesso sanitario ritenuto terapeuticamente idoneo – è necessario per il miglioramento dello stato psicofisico in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa.
Il rimborso delle spese in questione deve essere effettuato anche nelle ipotesi di liquidazione in capitale della rendita, nonché nelle ipotesi in cui, a seguito di revisione della rendita stessa, questa venga ridotta o soppressa, sempre che residuino postumi, anche se non indennizzabili.
Spese sanitarie
In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
# le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione per spese sanitarie, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, siano detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
Le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili come spese sanitarie. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica.
In data 4 giugno 2014, la Direzione Generale Inail ha emanato la circolare n. 30, che ha per oggetto il diritto al rimborso dei farmaci per le prestazioni sanitarie necessarie al miglioramento dello stato psicofisico degli infortunati e dei tecnopatici.
In particolare l’INAIL fornisce indicazioni sulla modalità di richiesta del rimborso dei farmaci. Questi i punti principali:
I. Saranno rimborsati i farmaci acquistati che siano ritenuti necessari alle cure d’infortuni e malattie
professionali.
II. Devono essere prescritti in costanza di assenza dal lavoro o alla presenza di postumi permanenti e
senza limiti di tempo (anche oltre i termini di revisione). III. Sono esclusi coloro che non hanno postumi
(anche se titolari di rendita congelata ai sensi dell’art.9 ma valutata senza postumi) o qualora il caso sia
negativo.
1. Devono essere presentate all’INAIL le prescrizioni e gli scontrini in COPIA: NON SERVONO GLI ORIGINALI.
Si ricorda che ci sono leggi ben chiare che prevedono che gli originali devono essere conservati dall’interessato.
2. Nel caso la domanda sia incompleta, l’INAIL deve attivarsi per la richiesta all’interessato degli elementi mancanti.
3. I medici INAIL giudicano se i farmaci prescritti sono o no necessari al miglioramento dello stato psicofisico.
4. L’INAIL deve rispondere se non eroga il rimborso con un provvedimento.
5. La prescrizione è decennale
6. Possono essere richiesti rimborsi per farmaci prescritti e acquistati dal 13/11/2012 con richieste in istruttoria e/o dalla data di questa circolare.
A questo link si allega la tabella delle specialità farmaceutiche rimborsabili e i moduli di richiesta.