La controriforma del lavoro.
Come cambia – in peggio – il contratto di apprendistato
Il Contratto di Apprendistato
È un contratto misto (formazione e lavoro): al suo interno convivono un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto di formazione a tempo determinato.
Questi due aspetti fanno sì che il contratto sia disciplinato da regole speciali per il periodo in cui dura il rapporto di formazione e, solo alla fine di questo periodo (se il datore di lavoro non esercita la facoltà di disdetta), vengono meno le regole speciali e il rapporto è soggetto integralmente alla disciplina ordinaria.
Si divide in due forme:
- Apprendistato di I^ tipo per la qualifica e il diploma professionale
- Apprendistato di II^ tipo professionalizzante o contratto di mestiere.
Apprendistato di I^ tipo
Il Contratto di Apprendistato poneva dei principi, alcuni dei quali sono stati modificati in maniera rilevante dalla L. 78/2014. La procedura per l’assunzione degli apprendisti seguiva le regole ordinarie previste per qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, inclusa la forma scritta del contratto e del patto di prova e il divieto di retribuzione a cottimo. Inoltre era previsto:
- Scelta del sistema di determinazione della retribuzione: il datore di lavoro può inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettanze, in alternativa, stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
- Prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni
- Conferma in servizio alla fine del percorso formativo come condizioni per procedere a nuove assunzioni.
- Divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione, se non per giusta causa o giustificato motivo.
- Diritto di recedere “ad nutum” ai sensi dell’art. 2118 c.c. con decorrenza del preavviso dal termine del periodo di formazione. Se non viene esercitato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro (eccezione per l’apprendista assunto dalle liste di mobilità).
- Possibilità di usufruire dell’ASPI a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- Formazione: si inserisce nell’alternanza istruzione/formazione con rinvio alle norme regionali con il rispetto di principi e criteri direttivi (molto vaghi).
- Anche il monte ore di formazione interna ed esterna è rimesso alle Regioni.
Apprendistato di II^ tipo
- Finalità: Conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico -professionale.
- È diretto al raggiungimento di una competenza professionale più alta rispetto a quella raggiungibile con l’apprendistato di I tipo.
- Età: limite minimo 18 anni (17 se si è in possesso di una qualifica professionale ex l. 53/2003) e limite massimo di 29 anni. Non ci sono limiti di età per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
- Datori interessati: datori privati e anche pubblici.
- Durata: rimessa anche in questo caso alla contrattazione collettiva che deve rispettare il limite minimo di 6 mesi (salvo attività stagionali) e massimo di 3 anni (o 5 per le qualifiche professionali dell’artigianato).
- Formazione: definizione di competenza regionale ….per quella teoria e di competenza della contrattazione collettiva per quella pratica. Minimo 120 ore per anno di formazione teorica.
- Prevalenza della formazione aziendale rafforzata nella sua componente pratica rispetto al d.lgs. 276/2003.
- La formazione è sia interna che esterna, con rinvio alla contrattazione collettiva per le modalità di erogazione.
- Finalità: attività di ricerca, conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, conseguimento di titoli universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.
- Conseguimento di specializzazione tecnica superiore.
- Durata: minimo 6 mesi con rinvio alle leggi regionali, all’autonomia collettiva o individuale.
- Formazione: demandata alle regioni in accordo con le parti social, le università e le altre istituzioni formative
- Se l’inadempimento degli obblighi formativi impedisce la realizzazione della finalità formativa ed è imputabile esclusivamente al datore di lavoro, il datore di lavoro deve versare la differenza di contribuzione maggiorata del 100%.
Inoltre l’inadempimento rilevante dell’obbligo formativo comporta la conversione del rapporto in ordinario rapporto di lavoro subordinato con diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive. La qualifica professionale conseguita costituisce credito formativo per il proseguimento. |
La controriforma del contratto di Apprendistato
La nuova Legge interviene modificando in maniera rilevante alcuni principi fondamentali, ovvero:
- Forma scritta;
- Conferma in servizio;
- Retribuzione.
Esaminiamo questi peggioramenti in dettaglio:
- L’onere di forma scritta ora riguarda solo il contratto e il patto di prova, mentre il per piano formativo individuale viene previsto solo che il contratto lo contenga in forma sintetica.
- Viene modificata la disciplina della conferma in servizio alla fine del percorso formativo che prima era una condizione per procedere a nuove assunzioni: questo rilevante obbligo per il datore di lavoro è stato abrogato dalla l.78/2014 e comunque ne è stato significativamente ridotto l’ambito di
applicazione. - Prima della riforma c’era l’obbligo di stabilizzazione del 30% (dal 2015 il 50%) degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti. Ora viene ridotta la percentuale al 20% e comunque solo per le imprese con più di 50 dipendenti.
- La percentuale del 20% va calcolata con riferimento ai 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
- Sono esclusi dal computo del 20% i rapporti cessati per: recesso durante periodo di prova; licenziamento per giusta causa e dimissioni.
- Rimane ferma per la contrattazione collettiva nazionale, la possibilità di stabilire limiti diversi.
- Gli apprendisti assunti in violazione del limite del 20% sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.
a cura del Dipartimento Giuridico della Segreteria Fisac-Cgil di Bologna