Allegati CCNL ABI 2025

ALLEGATO n. 1

ELENCO DELLE IMPRESE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Il presente elenco è aggiornato all’11 luglio 2025

Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Altamura

FINAOSTA – Finanziaria Regionale Valle d’Aosta – Aosta

International Factors Italia – IFITALIA – Assago

Cassa di Risparmio di Asti – Asti

BdM Banca – Bari

Banca Mediolanum – Basiglio

Mediolanum Fiduciaria – Basiglio

Banca Sella – Biella

Banca Sella Holding – Biella

Centrico – Biella

Fabrick – Biella

Nivola – Biella

Sella Leasing – Biella

BPER Factor – Bologna

Factorcoop – Bologna

Banca Popolare dell’Alto Adige – Bolzano

Cassa di Risparmio di Bolzano – Bolzano

Raetia SGR s.p.a. in liquidazione – Bolzano

Banca Valsabbina – Brescia

Credito Lombardo Veneto – Brescia

Società Finanziaria Regione Sardegna – SFIRS – Cagliari

Banca Popolare delle Province Molisane – Campobasso

FINMOLISE – Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise – Campobasso

Banca Popolare del Cassinate – Cassino

Banca Stabiese – Castellammare Di Stabia

Fincalabra – Catanzaro

Banco di Credito P. Azzoaglio – Ceva

Banca di Cividale – Cividale Del Friuli

Cedacri – Collecchio

Cirene Finance – Conegliano

Credem CB – Conegliano

DB Covered Bond S.r.l. – Conegliano

Desio OBG – Conegliano

Estense Covered Bond – Conegliano

Estense CPT Covered Bond – Conegliano

Banca Popolare di Cortona – Cortona

Banco di Desio e della Brianza – Desio

Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese – Dogana

Cassa di Risparmio di Fermo – Fermo

Banca Cambiano 1884 – Firenze

Banca Ifigest – Firenze

Base Digitale – Firenze

Fidi Toscana – Firenze

Findomestic Banca – Firenze

IFIS NPL Investing – Firenze

Banca Popolare di Fondi – Fondi

Ulixes SGR – Fondi

Solution Bank – Forlì

Cassa di Risparmio di Fossano – Fossano

Banca Popolare del Frusinate – Frosinone

Banca Passadore & C. – Genova

Carige Covered Bond – Genova

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE – Genova

Lanterna Finance – Genova

Banca di Imola – Imola

Banca Popolare di Lajatico – Lajatico

Banco di Lucca e del Tirreno – Lucca

Banca Popolare Pugliese – Matino

Banca Ifis – Mestre

IFIS NPL Servicing – Mestre

Acantus – Milano

Accenture Financial Advanced Solutions & Technology – Milano

Accenture Services and Technology – Milano

Alba Leasing – Milano

Aletti Fiduciaria – Milano

AllFunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano – Milano

Allianz Bank Financial Advisors – Milano

AMCO – Asset Management Company – Milano

Amundi SGR – Milano

Anima SGR – Milano

Arca Fondi SGR – Milano

Arepo Fiduciaria – Milano

Assifact – Associazione Italiana per il Factoring – Milano

Attijariwafa Bank Europe – Milano

Banca AideXa – Milano

Banca Akros – Milano

Banca Aletti – Milano

Banca Cesare Ponti – Milano

Banca della Nuova Terra – Milano

Banca Profilo – Milano

Banca Progetto in amministrazione straordinaria – Milano

Banca Widiba – Wise Dialog Bank – Milano

Banco BPM – Milano

Banco BPM Invest Società di Gestione del Risparmio – Milano

Bank of America Europe Designated Activity Company – Milan Branch – Milano

Bank of China – Filiale di Milano – Milano

Barclays Bank Ireland PLC – Milano

Bayerische Landesbank – Filiale di Milano – Milano

BFF Bank – Milano

BNL Leasing – Milano

BNP Paribas – Succursale in Italia – Milano

BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions – Milano

Borsa Italiana – Milano

CA Indosuez Wealth (Europe) – Italy Branch – Milano

Calit – Credit Agricole Leasing Italia – Milano

Cassa Lombarda – Milano

Castello SGR – Milano

CDP Equity – Milano

Citibank Europe Plc – Milano

Citibank National Association – Succursale di Milano – Milano

Commerzbank AG – Milano

Cordusio Società Fiduciaria per Azioni – Milano

CREDEM – Euromobiliare Private Banking – Milano

Credit Agricole Corporate and Investment Bank – Succursale di Milano – Milano

Deutsche Bank – Milano

Deutsche Bank AG – Milano

Deutsche Bank Mutui – Milano

DWS International GmbH – Milano

Elite – Milano

equensWorldline SE – Milano

Eurizon Capital SGR – Milano

Euromobiliare Advisory SIM – Milano

Euromobiliare Asset Management SGR – Milano

Euromobiliare Fiduciaria – Milano

EuroNext Corporate Services Italy – Milano

Euronext Holding Italia – Milano

Euronext Securities Milan – Milano

EuroNext Technologies – Milano

Exetra – Milano

Factorit SpA – Milano

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management – Società di Gestione del Risparmio – Milano

Fiditalia – Milano

Fiduciaria Sant’Andrea – Milano

Finanza Sud Sim Società di intermediazione mobiliare per azioni – Milano

FinecoBank Banca Fineco – Milano

Finint Private Bank – Milano

Finlombarda – Milano

Fruendo – Milano

Generali Real Estate SGR – Milano

Generfid – Milano

Help Line – Milano

HSBC Continental Europe Italy – Milano

IFIS Rental Services – Milano

Illimity Bank – Milano

ING Bank N.V. Succursale di Milano – Milano

Intesa Sanpaolo Private Banking – Milano

Intesa Sec. – Milano

Intrum Italy – Milano

ISP CB Ipotecario – Milano

ISP CB Pubblico in liquidazione – Milano

ISP OBG – Milano

Isybank – Milano

JPMorgan Chase Bank National Association – Milano

Kruso Kapital – Milano

Mediobanca Premier – Milano

Mediobanca SGR – Milano

MUFG Bank LTD – Milano

Natixis – Milano

Nexi – Milano

Nexi Payments – Milano

Oaklins Italy – Milano

Pri.Banks – Associazione Banche Private Italiane – Milano

Profilo Real Estate – Milano

S.I.Re.F. – Società Italiana di Revisione e Fiduciaria – Milano

SACE Fct – Milano

Sella SGR – Milano

Sella Venture Partners SGR – Milano

Service HUB – Milano

Société Générale Securities Services – Milano

Solarisbank AG – Milano

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia – Milano

Symphonia SGR – Milano

UBI Finance – Milano

UBS Europe SE – Succursale Italia – Milano

UniCredit – Milano

UniCredit Bank GmbH – Milano

Unicredit Factoring – Milano

UniCredit Leased Asset Management – Milano

UniCredit Leasing – Milano

Xoldy – Milano

Zurich Italy Bank – Milano

BPER Banca – Modena

Consultinvest Asset Management SGR – Modena

Consultinvest Investimenti SiM – Modena

Puglia Sviluppo – Modugno

Rexer – Monza

Cassa di Risparmio di Orvieto – Orvieto

Banca Popolare Etica – Padova

Cherry Bank – Padova

IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia – Palermo

Credit Agricole Group Solutions – Parma

Credit Agricole Italia – Parma

Intesa Sanpaolo International Value Services – Parma

Present Systems – Perugia

Banca di Piacenza – Piacenza

Banca Agricola Popolare di Sicilia – Ragusa

La Cassa di Ravenna – Ravenna

Avvera – Reggio Emilia

Credem Private Equity SGR – Reggio Emilia

Credemfactor – Reggio Emilia

Credemleasing – Reggio Emilia

Credito Emiliano – Reggio Emilia

Affide – Roma

Banca CF+ Credito Fondiario – Roma

Banca Credifarma – Roma

Banca Credito Attivo – Roma

Banca del Fucino – Roma

Banca di Sconto – Roma

Banca Finnat Euramerica – Roma

Banca UBAE – Roma

Bancomat – Roma

Bank Sepah – Filiale in Italia – Roma

Blu Banca – Roma

BNL GRUPPO BNP PARIBAS – Roma

Capgemini Finance Tech – Roma

Cassa Depositi e Prestiti – Roma

CBI – Società Benefit – Roma

CDP Immobiliare – Roma

CDP Real Asset SGR – Roma

Consorzio ABI Lab – Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca – Roma

Dexia Crédit Local S.A. – Sede Secondaria di Roma – Roma

doNext – Roma

Dynamica Retail – Roma

Euronext Clearing – Roma

Fides – Roma

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – Roma

Financit – Roma

Finnat Fiduciaria – Roma

Fintecna – Roma

Fucino Finance – Roma

Gardant – Roma

Gardant Bridge Servicing – Roma

Gardant Investor SGR – Roma

Gardant Liberty Servicing – Roma

Groupama Asset Management SA – Succursale italiana – Roma

IBL Real Estate – Roma

Igea Digital Bank – Roma

Imprebanca – Roma

Investire SGR – Roma

Istituto Bancario del Lavoro – Roma

Istituto Finanziario Europeo – I.F.E. – Roma

Istituto per il Credito Sportivo e Culturale – Roma

Lazio Innova – Roma

Master Gardant – Roma

Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno – Roma

MTS – Roma

Prestilalia – Roma

Simest – Roma

Special Gardant – Roma

Sviluppo HQ Tiburtina (SHQT) – Roma

Worldline Merchant Services Italia – Roma

Sanfelice 1893 Banca Popolare – San Felice Sul Panaro

CSE Consorzio Servizi Bancari – San Lazzaro Di Savena

CSE Consulting – San Lazzaro Di Savena

CSE Servizi – San Lazzaro Di Savena

OneWeIf – San Lazzaro Di Savena

Banco di Sardegna – Sassari

Bibanca – Sassari

Numera Sistemi e Informatica – Sassari

Sardaleasing – Sassari

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano – Savigliano

Dock Joined in tech – Segrate

Kyndryl Italia – Segrate

Value Transformation Services – Segrate

Banca Monte dei Paschi di Siena – Siena

Monte Paschi Fiduciaria – Siena

Banca Popolare di Sondrio – Sondrio

Stelline Real Estate – Sondrio

Aquileia Capital Services – Tavagnacco

Julia Portfolio Solutions – Tavagnacco

Banca del Piemonte – Torino

Banca Investis – Torino

Banca Patrimoni Sella & C. – Torino

Banca Reale – Torino

Equiter – Torino

Finpiemonte – Torino

Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy – Torino

Intesa Sanpaolo – Torino

Intesa Sanpaolo Innovation Center – Torino

Intesa Sanpaolo Rent Foryou – Torino

Investi Fiduciaria (e di revisione) – Torino

Neva SGR – Torino

Pictet & Cie (Europe) – Torino

Santander Consumer Bank – Torino

Sella Fiduciaria – Torino

Sella Personal Credit – Torino

SERFIT – Torino

TIMFin – Torino

ViviBanca – Torino

Banca di Credito Popolare – Torre Del Greco

Cassa del Trentino – Trento

Mediocredito Trentino-Alto Adige – Trento

Banca Generali – Trieste

Generali Asset Management SGR – Trieste

Generali Investments Holding – Trieste

Generali Real Estate – Trieste

Banca Popolare del Lazio – Velletri

doValue – Verona

Immobiliare Stampa – Vicenza

Cassa di Risparmio di Volterra – Volterra

Allegato n. 2 – TABELLE ECONOMICHE

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📌 Tabella 1 – Stipendio

Importi mensili per 13 mensilità — Dal 1° luglio 2023

  • QD 4° Livello
    • Stipendio: 4.911,48
    • Scatti di anzianità: 95,31
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30
  • QD 3° Livello
    • Stipendio: 4.180,89
    • Scatti di anzianità: 95,31
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30
  • QD 2° Livello
    • Stipendio: 3.760,45
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • QD 1° Livello
    • Stipendio: 3.547,80
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 4° Livello
    • Stipendio: 3.156,90
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 3° Livello
    • Stipendio: 2.899,88
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 2° Livello
    • Stipendio: 2.739,63
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 1° Livello*
    • Stipendio: 2.599,29
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale)
    • Stipendio: 2.350,10
    • Scatti di anzianità: 29,07
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59

* € 2.373,39 per lavoratrici e lavoratori in servizio alla data del 19 dicembre 2019 con livello retributivo di inserimento professionale (abrogato con Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019, art. 16), limitatamente all’eventuale periodo residuo di applicazione dello stesso.

A tale importo andrà aggiunta l’“Integrazione ex F.O.C. 2019” nelle misure e per il periodo di cui al comma 2 della Norma Transitoria in calce all’art. 50.

** Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale)

📌 Tabella 4 – Una tantum

Tabella 4 – Una tantum

Gli aumenti mensili per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2023 e il 30 novembre 2023 vengono riconosciuti sotto forma di importo “una tantum” secondo le misure e le condizioni di seguito indicate:

  • QD 4° Livello
    • Importo una tantum: 1.679,60
  • QD 3° Livello
    • Importo una tantum: 1.459,40
  • QD 2° Livello
    •  Importo una tantum: 1.385,35
  • QD 1° Livello
    • Importo una tantum: 1.320,35
  • 3ª Area 4° Livello
    • Importo una tantum: 1.250,00
  • 3ª Area 3° Livello
    • Importo una tantum: 1.078,40
  • 3ª Area 2° Livello
    • Importo una tantum: 1.018,75
  • 3ª Area 1° Livello
    • Importo una tantum: 966,60
  • Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale)
    • Importo una tantum: 873,95

Tale importo:

  • spetta alle lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
  • è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio retribuito prestato dall’interessata/o nel periodo medesimo;
  • è ridotto nei casi di lavoro a tempo parziale in relazione al minor orario prestato;
  • è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne che per il trattamento di fine rapporto e per i trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale.

Gli aumenti

• dal 1° settembre 2024

Importi mensili per 13 mensilità — Dal 1° settembre 2024

Per ogni livello sono riportati: Stipendio base, Valore scatto di anzianità, Importo ex ristrutturazione tabellare.

  • QD 4° Livello
    •  Stipendio: 5.045,85
    •  Scatti di anzianità: 95,31
    •  Importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30
  • QD 3° Livello
    • Stipendio: 4.297,64
    • Scatti di anzianità: 95,31
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30
  • QD 2° Livello
    • Stipendio: 3.871,28
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • QD 1° Livello
    • Stipendio: 3.653,43
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 4° Livello
    • Stipendio: 3.256,90
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 3° Livello
    • Stipendio: 2.986,15
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 2° Livello
    • Stipendio: 2.821,13
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 1° Livello
    • Stipendio: 2.676,62
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale)
    • Stipendio: 2.420,02
    • Scatti di anzianità: 29,07
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59

• dal 1° giugno 2025

Importi mensili per 13 mensilità — Dal 1° giugno 2025

Per ogni livello sono riportati: Stipendio base, Valore scatto di anzianità, Importo ex ristrutturazione tabellare.

  • QD 4° Livello
    • Stipendio: 5.113,03
    • Scatti di anzianità: 95,31
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30
  • QD 3° Livello
    • Stipendio: 4.356,02
    • Scatti di anzianità: 95,31
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30
  • QD 2° Livello
    • Stipendio: 3.926,69
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • QD 1° Livello
    • Stipendio: 3.706,24
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 4° Livello
    • Stipendio: 3.306,90
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 3° Livello
    • Stipendio: 3.029,29
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 2° Livello
    • Stipendio: 2.861,88
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 1° Livello
    • Stipendio: 2.715,28
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale)
    • Stipendio: 2.454,98
    • Scatti di anzianità: 29,07
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59

• dal 1° marzo 2026

Importi mensili per 13 mensilità — Dal 1° marzo 2026

Per ogni livello sono riportati: Stipendio base, Valore scatto di anzianità, Importo ex ristrutturazione tabellare.

  • QD 4° Livello:
    • Stipendio: 5.160,06
    • Scatti di anzianità: 95,31
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30
  • QD 3° Livello:
    • Stipendio: 4.396,88
    • Scatti di anzianità: 95,31
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30
  • QD 2° Livello:
    • Stipendio: 3.965,48
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • QD 1° Livello:
    • Stipendio: 3.743,21
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 4° Livello:
    • Stipendio: 3.341,90
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 3° Livello:
    • Stipendio: 3.059,49
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 2° Livello:
    • Stipendio: 2.890,41
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • 3ª Area 1° Livello:
    • Stipendio: 2.742,34
    • Scatti di anzianità: 41,55
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99
  • Area Unificata (ex 1ª e 2ª Area Professionale)
    • Stipendio: 2.479,45
    • Scatti di anzianità: 29,07
    • Importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59

Allegato n. 3 - Indennità e Compensi Vari

Allegato n. 3 Indennità e Compensi Vari

Aree professionali e quadri direttivi

  • lavori in locali sotterranei — 45,99
  • turno notturno — 30,68
  • indennità agli addetti al sabato alla consulenza e nelle succursali presso località turistiche o centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini — 18,42
  • giornata di reperibilità* — 30,68

Aree professionali

  • turno diurno — 4,30
  • indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15 — 3,68
  • per intervento — 18,42

Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale)

  • pernottamento — 18,42
  • vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno — 24,52
  • vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno — 14,71
  • custodia diurna nella giornata di sabato — 49,04

* Con un minimo di: 13,95

Allegato n. 4 - Concorso Spese Tranviarie

Concorso Spese Tranviarie (12 mensilità)

  • Verona
    • Importo mensile: 1,11
  • Catania
    • Importo mensile: 1,21
  • Bari
    • Importo mensile: 1,24
  • Venezia
    • Importo mensile: 1,27
  • Padova, Palermo
    • Importo mensile: 1,34
  • Trieste
    • Importo mensile: 1,47
  • Bologna
    • Importo mensile: 1,50
  • Messina, Napoli, Torino
    • Importo mensile: 1,55
  • Genova
    • Importo mensile: 1,70
  • Firenze
    • Importo mensile: 2,01
  • Roma
    • Importo mensile: 2,32
  • Milano
    • Importo mensile: 2,92

Allegato n. 5 - Indennità di rischio

INDENNITÀ DI RISCHIO (misure mensili) per:

Quadri direttivi, 3ª area professionale e personale dell’Area unificata (ex 1ª e 2ª area) che svolge le attività art. 92, comma 7, CCNL 31/03/2015 (esclusi addetti a mansioni operaie).

a) Cassieri che maneggiano continuamente valori allo sportello (contanti) (“Addetti” con riguardo ai Quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo.)

    • Capoluoghi / centri ad intenso movimento: 126,62
    • Altri centri: 94,95

b) Addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (non QD 3°/4°)

    • Capoluoghi / centri ad intenso movimento: 126,62
    • Altri centri: 94,95

c) Cassieri che maneggiano valori allo sportello ma non contanti

    • Capoluoghi / centri ad intenso movimento: 90,24
    • Altri centri: 67,67

d) Cassieri che maneggiano valori non spiegabili allo sportello

    • Capoluoghi / centri ad intenso movimento: 64,21
    • Altri centri: 48,11

e) Addetti allo sportello per incasso effetti / bollette (non QD 3°/4°)

    • Capoluoghi / centri ad intenso movimento: 62,52
    • Altri centri: 46,85

f) Addetti alla cassa che coadiuvano il cassiere (art. 92, comma 7, 3ª alinea)

    • Capoluoghi / centri ad intenso movimento: 55,06
    • Altri centri: 41,31

g) Addetti stanza compensazione (valori non spiegabili allo sportello)

    • Capoluoghi / centri ad intenso movimento: 48,60
    • Altri centri: 36,38

Personale Area Unificata (ex 1ª e 2ª area) — art. 92, comma 3 e 6, CCNL 31/03/2015

h) Maneggio contanti o valori non spiegabili allo sportello

    • Capoluoghi / centri ad intenso movimento: 36,38
    • Altri centri: 27,23

Regole aggiuntive (condizioni di maggiorazione)

  • Se l’addizione giornaliera allo sportello supera le 5 ore: indennità aumentata fino a +20%
  • Se l’addizione supera le 6 ore: ulteriore +14%

(esclusi addetti a mansioni operaie)

Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.

Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una addibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta addibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

Allegato n. 6 - Preavviso

  1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell’art. 86, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

    Quadri Direttivi:

a) Con trattamento di previdenza migliorativo completo: 4 mesi

b) Con trattamento migliorativo inferiore alla misura massima: trattamento di cui alla lettera c) ridotto del 25%

c) Senza trattamento di previdenza migliorativo:

      • 5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni
      • + ½ mensilità per ogni anno successivo
      • fino a un massimo di ulteriori 5 mesi

3ª Area Professionale:

a) Con trattamento di previdenza migliorativo completo: 2 mesi

b) Con trattamento migliorativo inferiore alla misura massima: trattamento di cui alla lettera c) ridotto del 25%

c) Senza trattamento di previdenza migliorativo:

      •  ½ mensilità per ogni anno di anzianità
      • minimo: 2 mensilità
      • massimo: 8 mensilità

Area Unificata (ex 1ª e 2ª area professionale)

a) Con trattamento di previdenza migliorativo completo:
– 45 giorni

b) Con trattamento migliorativo inferiore alla misura massima:
– trattamento di cui alla lettera c) ridotto del 25%

c) Senza trattamento di previdenza migliorativo:
– 1/3 mensilità per ogni anno di anzianità
– minimo: 1 mensilità + ½
– massimo: 6 mensilità

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.

  1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 86, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

Quadri Direttivi:

a) Con trattamento di previdenza migliorativo: 4 mensilità

b) Senza trattamento di previdenza migliorativo:
– Con anzianità non superiore a 5 anni → 4 mensilità
– Con anzianità da 5 a 10 anni → 5 mensilità
– Con anzianità superiore a 10 anni → 6 mensilità

3ª Area Professionale:

a) Con trattamento di previdenza migliorativo: 2 mensilità

b) Senza trattamento di previdenza migliorativo:
– Con anzianità non superiore a 5 anni → 2 mensilità
– Con anzianità da 5 a 10 anni → 3 mensilità
– Con anzianità superiore a 10 anni → 4 mensilità

Area Unificata (ex 1ª e 2ª area professionale):

a) Con trattamento di previdenza migliorativo: 45 giorni

b) Senza trattamento di previdenza migliorativo:
– Con anzianità non superiore a 5 anni → 1 mensilità
– Con anzianità da 5 a 10 anni → 2 mensilità
– Con anzianità superiore a 10 anni → 3 mensilità

Nota: L’area unificata comprende l’ex 1ª e 2ª area professionale.

  1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell’art. 86, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

Quadri Direttivi:

      • Con anzianità non superiore a 5 anni → 5 mensilità
      • Con anzianità da 5 a 10 anni → 6 mensilità
      • Con anzianità da 10 a 15 anni → 7 mensilità
      • Con anzianità superiore a 15 anni → 8 mensilità

3ª Area Professionale:

      • Con anzianità non superiore a 5 anni → 3 mensilità
      • Con anzianità da 5 a 10 anni → 4 mensilità
      • Con anzianità da 10 a 15 anni → 5 mensilità
      • Con anzianità superiore a 15 anni → 6 mensilità

Area Unificata  (ex 1ª e 2ª area professionale):

      • Con anzianità non superiore a 5 anni → 2 mensilità
      • Con anzianità da 5 a 10 anni → 2 ¼ mensilità
      • Con anzianità da 10 a 15 anni → 3 mensilità
      • Con anzianità superiore a 15 anni → 4 mensilità

Nota: L’area unificata comprende l’ex 1ª e 2ª area professionale.

  1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art. 86, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

Quadri Direttivi

a) Con trattamento di previdenza migliorativo: 5 mensilità

b) Senza trattamento di previdenza migliorativo:

      • Con anzianità non superiore a 6 anni → 5 mensilità
      • Per ogni anno successivo ai 6 anni → + ½ mensilità
      • Con un massimo complessivo di → 10 mensilità

3ª Area Professionale

a) Con trattamento di previdenza migliorativo: 3 mensilità

b) Senza trattamento di previdenza migliorativo:

      • Con anzianità non superiore a 5 anni → 2 mensilità
      • Con anzianità da 5 a 10 anni → 3 mensilità
      • Con anzianità superiore a 10 anni → 4 mensilità

Area Unificata (ex 1ª e 2ª area professionale)

a) Con trattamento di previdenza migliorativo: 2 mensilità e ½

b) Senza trattamento di previdenza migliorativo:

      • Con anzianità non superiore a 5 anni → 1 mensilità
      • Con anzianità da 5 a 10 anni → 2 mensilità
      • Con anzianità superiore a 10 anni → 3 mensilità

Ai fini della presente tabella:

    • si considera l’anzianità di effettivo servizio della lavoratrice / lavoratore;

    • per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello per il quale la lavoratrice/lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

Nota: Per lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale trova applicazione il comma 5 della Norma di raccordo in calce all’art. 100.

Allegato n. 7 - Missione e diarie

(dal 1° gennaio 2005)

  • Centri fino a 200.000 abitanti
      •  Quadri Direttivi: 133,66
      •  3ª Area Professionale: 79,40
      •  Area Unificata (ex 1ª + 2ª Area)*: 62,75
  • Centri da 200.001 a 500.000 abitanti
      • Quadri Direttivi: 147,03
      • 3ª Area Professionale: 87,34
      • Area Unificata (ex 1ª + 2ª Area)*: 69,02
  • Centri da 500.001 a 1.000.000 abitanti
      • Quadri Direttivi: 160,40
      • 3ª Area Professionale: 95,29
      • Area Unificata (ex 1ª + 2ª Area)*: 75,30
  • Centri oltre 1.000.000 abitanti
    • Quadri Direttivi: 173,76
    • 3ª Area Professionale: 103,22
    • Area Unificata (ex 1ª + 2ª Area)*: 81,57

*  Per lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale trova applicazione il comma 5 della Norma di raccordo in calce all’art. 100.

Allegato n. 8 - PROFILI FORMATIVI E STANDARD PROFESSIONALI PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

1 – Addetto attività commerciali

2 – Addetto attività di supporto alla gestione dell’azienda

3 – Addetto attività di supporto aree specialistiche di business

4 – Addetto attività amministrative e/o contabili

5 – Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazione

1 – Profilo di: ADDETTO ATTIVITÀ COMMERCIALI

Descrizione:

Nell’ambito delle strutture di presidio del mercato e dei ruoli organizzativi previsti in azienda, svolge attività operative e/o contabili e/o commerciali riferite alla gestione della clientela di riferimento, anche attraverso canali telefonici e telematici, in coerenza con le direttive aziendali.

Contribuisce a soddisfare le esigenze della clientela, assicurando appropriati livelli di servizio.

competenze tecnico professionali generali:

    • Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi;

    • Operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, alla qualità e alle esigenze della clientela;

    • Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda;

    • Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda;

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione, anche mediate da strumenti di comunicazione a distanza, finalizzate ad una relazione efficace e trasparente con la clientela;

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo;

    • Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime;

    • Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;

    • Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro;

    • Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.

competenze tecnico professionali specifiche:

    • Avere un’adeguata conoscenza sul funzionamento dei mercati e sugli strumenti finanziari comuni;

    • Conoscere e proporre prodotti e servizi per la clientela di riferimento e saper contribuire alla vendita degli stessi, anche mediante ricezione/effettuazione delle telefonate (inbound – outbound) e utilizzo di canali informatici, in coerenza con le politiche commerciali dell’azienda e con gli indirizzi ricevuti;

    • Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza;

    • Operare nell’ambito dei sistemi cd. in “tempo reale” e, cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale;

    • Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di svolgere attività di informazione, helpdesk e assistenza per l’insieme delle operazioni proprie dell’area di attività, anche a favore di chi opera tramite il canale In Web, promuovendo azioni di sviluppo commerciale;

    • Avere un’adeguata conoscenza degli aspetti normativi interni ed esterni connessi con l’assistenza alla clientela e la conseguente operatività, inclusa quella contabile ed amministrativa, per poterli applicare correttamente.

2 – Profilo di: ADDETTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’AZIENDA

Descrizione:

Nell’ambito di strutture centrali collegate alla gestione dell’azienda (risorse umane, legale, bilancio e auditing, marketing, pianificazione e controllo, ecc.) svolge attività prevalentemente operative.

competenze tecnico professionali generali:

    • Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa.

    • Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso ai clienti interni.

    • Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.

    • Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.

    • Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (es. privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.

    • Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.

    • Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.

    • Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.

competenze tecnico professionali specifiche:

    • Avere un’adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed esterne, da applicare nell’esercizio della propria attività.

    • Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell’area di attività.

    • Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.

    • Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell’area specialistica di competenza.

    • Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull’andamento dell’attività e presentare i risultati conseguiti.

3 – Profilo di: ADDETTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREE SPECIALISTICHE DI BUSINESS

Descrizione:

Nell’ambito di strutture centrali collegate al business creditizio/finanziario (crediti, finanza, rischi, ecc.), svolge attività prevalentemente operative.

competenze tecnico professionali generali:

    • Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa, le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sulla composizione dei prodotti.

    • Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso al cliente interno.

    • Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.

    • Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.

    • Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (es. antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.

    • Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici specifici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.

    • Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.

    • Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.

competenze tecnico professionali specifiche:

    • Avere un’adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed esterne, da applicare nell’esercizio della propria attività.

    • Conoscere prodotti e servizi offerti alla clientela di riferimento.

    • Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell’area di attività.

    • Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.

    • Conoscere le fasi di sviluppo dell’area specialistica di competenza per il relativo utilizzo.

    • Conoscere le fasi di gestione e sviluppo dei prodotti e servizi relativi alla propria area di competenza.

    • Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull’andamento dell’attività e presentare i risultati conseguiti.

    • Conoscere le interconnessioni tra operazioni creditizie, finanziarie e presidio dei rischi al fine di operare coerentemente con le medesime.

4 – Profilo di: ADDETTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI

Descrizione:

Svolge le attività operative e contabili affidategli, contribuendo al buon funzionamento procedurale e amministrativo dell’unità di appartenenza.

competenze tecnico professionali generali:

    • Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.

    • Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela.

    • Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.

    • Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.

    • Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.

    • Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.

    • Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.

    • Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.

competenze tecnico professionali specifiche:

    • Avere un’adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare in materia di contabilità e/o sistemi di pagamento e/o contrattualistica relativa alle operazioni che si svolgono con la clientela.

    • Conoscere le dinamiche organizzative, le logiche e i processi gestionali delle principali attività e dei prodotti riservati alla clientela di riferimento, in coerenza con gli indirizzi dell’azienda.

    • Conoscere e utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza.

    • Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software applicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di videoscrittura.

    • Acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico.

    • Acquisire le conoscenze e compilare documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte.

    • Acquisire le conoscenze e operare nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” e cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale.

5 – Profilo di: ADDETTO ATTIVITÀ INFORMATICHE E/O DI TELECOMUNICAZIONE

Descrizione:

Svolge attività connesse alla elaborazione di dati, al funzionamento, all’assistenza e alla manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione adottati in azienda, garantendo gli standard di sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati, dei programmi e dei sistemi.

competenze tecnico professionali generali:

    • Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.

    • Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela interna/esterna.

    • Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.

    • Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.

    • Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.

    • Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.

    • Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.

    • Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.

competenze tecnico professionali specifiche:

    • Conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare.

    • Conoscere la struttura hardware di un elaboratore.

    • Conoscere e utilizzare i principi basilari della programmazione, i “linguaggi informatici” e la terminologia “tecnica” della propria area di attività.

    • Conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i mezzi periferici che interagiscono con il sistema operativo principale.

    • Conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.

    • Conoscere le logiche, i processi e le procedure che caratterizzano l’attività di assistenza telematica (supporto alle attività periferiche – help desk).

Allegato n. 9 - IL TUTORE AZIENDALE

Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l’inserimento all’interno dell’impresa.

Nel caso in cui la formazione sia impartita all’apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l’attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione.

Le funzioni di tutore possono essere svolte da una lavoratrice/lavoratore qualificato designato dall’impresa.

La lavoratrice/lavoratore designato dall’impresa deve:

  • avere formazione e competenze adeguate;

  • possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;

  • svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista;

  • esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte dell’impresa.


Ai fini dell’erogazione della formazione agli apprendisti, l’impresa ha la “capacità formativa interna” necessaria, anche ai fini della formazione di base e trasversale, qualora vi siano:

  • risorse umane idonee a trasferire competenze;

  • tutori con formazione e competenze adeguate;

  • locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.

Allegato n. 10 - FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO

ART. 6 ACCORDO 23 NOVEMBRE 2023 DI RINNOVO DEL CCNL 19 DICEMBRE 2019

Le Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni che seguono.

Le Parti stipulanti si attiveranno conseguentemente per chiedere ai competenti Ministeri di emanare con la massima tempestività il decreto di recepimento.

Art. 5. Prestazioni

  1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’art. 2:

    a) in via ordinaria:

    1. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea;

    2. al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all’art. 10, comma 6;

    b) in via straordinaria:

all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo;

Qualora l’erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata;

b-bis) all’erogazione di prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla legge per l’accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario;

c) in via emergenziale:

all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all’art. 12 del presente decreto.

d) ad assicurare nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.

    1. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all’art. 2.

    2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

    3. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

    4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

    5. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.

    6.  Nel caso di cui al comma 6 che precede, per l’accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario (ad es. contratti di espansione) il Fondo eroga le prestazioni di cui al comma 1, lettera b-bis).


Art. 6. Finanziamento

  1. Per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c) è dovuto al Fondo:

    a) un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;

    b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all’1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell’1,5%.

  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

  3. Per la prestazione straordinaria e integrativa di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b-bis) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili o degli assegni integrativi e della contribuzione correlata.

3 bis. Per la prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni nell’ambito del percorso di staffetta generazionale, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura.

  1. Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012.

  2. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 25, della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.


Art. 7. Accesso alle prestazioni

  1. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 è subordinato:

    a) per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

    b) per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

    c) per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), b-bis, e c), all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

  2. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), b-bis, e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

    L’accesso alla prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale che preveda anche l’adesione dei lavoratori interessati su base volontaria.

  3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

  4. Alle prestazioni di cui all’art. 5, nell’ambito dei processi di cui all’art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.


Art. 9. Criteri di precedenza e turnazione

  1. L’accesso dei soggetti di cui all’art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

  2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all’art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.

  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 già deliberate e delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 già deliberate nel triennio precedente la domanda.

  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già deliberate.

  5. Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalità definite dall’INPS con propria circolare.

  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

  7. I soggetti di cui all’art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.


Art. 10. Prestazioni: criteri e misure

  1. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea.

  2. Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell’art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di:

    Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a Euro 2.099;

    di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad Euro 3.318.

    Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all’art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.

    La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

    Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

  3. Nel caso di sospensione temporanea dell’attività di lavoro con ricorso all’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 4, della legge n. 92/2012, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell’importo dell’indennità stessa.

  4. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

  5. Alle durate di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 31, della legge n. 92/2012.

6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l’assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.

6. Nel quadro di processi connessi alla c.d. staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, il Fondo, ai sensi dell’art. 26, comma 9, lett. c-bis, Dlgs. n. 148 del 2015, assicura ai lavoratori interessati il versamento mensile della contribuzione correlata alla minor retribuzione percepita a seguito dell’accesso volontario al processo di staffetta generazionale.

  1. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

    1. l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro.

      Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’art. 24, legge n. 214/2011.

    2. l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

    1. l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

    1. l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

  1. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

  2. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; l’assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo restando il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3.

  3. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.

  4. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorative, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è determinata in base a quanto previsto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

11-bis. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

12-bis. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b-bis), il Fondo eroga un assegno integrativo di sostegno al reddito il cui valore è pari alla differenza tra l’importo di cui al comma 7 e quanto corrisposto in forza delle previsioni di legge per l’accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario. Provvede inoltre a versare la contribuzione correlata pari alla eventuale differenza tra quanto previsto dai commi 11 e 11-bis e l’eventuale contribuzione riconosciuta ai sensi delle previsioni di legge per l’accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario.

13. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

  1. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.


Art. 11. Cumulabilità della prestazione straordinaria

  1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d’investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

  2. Contestualmente all’acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo il criterio comune di cui all’art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati in costanza di lavoro.

  4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.

  1. [comma abrogato / non più vigente]

6. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.

8. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.

APPENDICE N. 1 - PROTOCOLLO D’INTESA PER DISCIPLINARE I PASSAGGI DA NORMATIVE COLLETTIVE DIVERSE A QUELLA NAZIONALE E COMPLEMENTARE DEL CREDITO

Nei confronti delle imprese presso le quali si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata secondo normative collettive diverse (settori industria, commercio, etc.) con quella definita dalla presente normativa nazionale e complementare, l’applicazione della medesima avverrà con un’intesa tra l’impresa e le apposite delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale destinatario del presente accordo.

Dette delegazioni saranno costituite – per ciascuna delle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale – da non più di 3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti degli organismi sindacali aziendali costituiti facenti capo alle organizzazioni medesime (due dei quali possono essere sostituiti da dirigenti territoriali dell’organizzazione stessa o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).

Nell’ipotesi in cui non sia stato costituito alcun organismo sindacale aziendale detta delegazione sarà composta – per ciascuna delle organizzazioni in parola che abbia iscritti nell’impresa – da non più di tre dirigenti territoriali dell’organizzazione medesima o della Confederazione cui essa eventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostituitamente un lavoratore dell’impresa iscritto alla suddetta organizzazione).

L’intesa – fatto salvo, nel caso di trasferimento d’azienda, quanto previsto dall’art. 2112 c.c. e fermo quanto previsto dall’art. 4 – viene stipulata alle condizioni seguenti:

a) inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali e nei quadri direttivi previsti dal presente contratto nazionale, tenendo conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all’atto del passaggio. In casi particolari può, altresì, tenersi conto del livello economico complessivo fruito a tale momento;

b) definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerato che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all’atto del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, va redistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal presente contratto nazionale.

A tal fine ciascuna lavoratrice/lavoratore verrà inserito nell’ambito del trattamento previsto per il proprio inquadramento, in modo che l’importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più vicino a quello che l’interessato percepiva.

L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato come suesposto, verrà mantenuta come “assegno ad personam”, assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti.

L’attuale disciplina del contratto nazionale in tema di automatismi si applica con modalità individuate nelle intese aziendali di cui al primo comma.

Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle imprese di cui al primo comma sono valutate per intero ai fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia.

Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico e delle normative in materia di orari, turni e reperibilità, in una complessiva valutazione della situazione in atto al momento dell’applicazione della presente disciplina, saranno definiti nelle intese aziendali di cui al primo comma del presente protocollo.

La definizione dell’inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore/lavoratrice, secondo quanto stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ed al secondo comma, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra l’impresa e l’interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato.

A dette transazioni sarà data applicazione dopo l’avvenuta formalizzazione, presso l’apposita Commissione di Conciliazione sindacale ai sensi dell’art. 13, ovvero costituita presso gli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c.

Eventuali divergenze tra le Parti stipulanti aventi ad oggetto l’applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente esaminate dalle Parti medesime, con l’eventuale assistenza di ABI e delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole definizione.


VERBALE INTERPRETATIVO

  • premesso che al quarto comma, lett. a) si fa riferimento a “casi particolari” non espressamente individuati

le Parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso fare esclusivo riferimento a situazioni individuali – e, quindi, non generali – nelle quali:

a) l’interessato fruisca, all’atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti;

b) l’interessato fruisca, all’atto del passaggio, di anticipati scatti di anzianità: in questo ultimo caso potrà tenersi conto degli scatti anticipati (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il numero massimo di scatti stabiliti dal presente contratto nazionale.

APPENDICE N. 2 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ GENERAZIONALE

Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell’1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. “vecchio iscritto” ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, che, nell’ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;

  • che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;

  • che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.

APPENDICE N. 3 - ENBICREDITO

  1. Allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito quale Ente bilaterale nazionale, costituito fra le Parti ai sensi dell’accordo 4 dicembre 1998, con l’obiettivo di promuovere e sostenere iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e riqualificazione professionale del personale del settore del credito, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 31 marzo 2005, un contributo a favore di Enbicredito nella misura pari ad 1 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 31 dicembre 2004 da utilizzare per il finanziamento di specifici progetti ai fini di cui sopra.

  2. Per ciascuno degli anni successivi, tale contributo – ferma la misura di 1 euro pro-capite – sarà subordinato all’esaurimento del plafond di cui al primo comma e alla presentazione, da parte di Enbicredito, di ulteriori progetti idonei che non risultino finanziati o finanziabili prioritariamente tramite risorse europee, nazionali o regionali.


VERBALE DI ACCORDO

11 luglio 2007, in Roma

(Omissis)

Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al CCNL 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007.

Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’esercizio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 13 del proprio Statuto.


VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 luglio 2009, in Roma

(Omissis)

Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al CCNL 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione – Soci

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 4 dicembre 1998, l’Ente nazionale bilaterale per il settore del credito, denominato Enbicredito, che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c. è regolato, in via esclusiva, dal presente Statuto.

Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca-Uil e Unità Sindacale Falcri Silcea.

Articolo 2 – Sede – Durata

La sede è in Roma, Piazza del Gesù n. 49.

La durata dell’Ente è stabilita al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione (Con delibera del 16 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito la proroga della durata dell’Ente fino al 31 dicembre 2025).

Articolo 3 – Scopo

L’Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e sostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad interventi sul sistema di formazione e di riqualificazione professionale esistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese sottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l’Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di:

a) promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di riqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche e universitarie;

b) promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel settore del credito e ricerche – anche in raccordo con le attività dell’Osservatorio nazionale – sui temi della formazione;

c) promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi interprofessionali per la formazione continua operanti nel settore creditizio, le Regioni e/o con altri Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;

d) svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti delle aziende creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di accesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani;

e) svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di presentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la titolarità per acquisire i relativi finanziamenti;

f) promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello delle competenze acquisite attraverso gli interventi di formazione;

g) gestire, tramite l’apposita Sezione Speciale di cui all’art. 12, l’attività del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.).

L’Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità – svolgendo i relativi compiti e funzioni – che le Parti contrattuali concorderanno a livello nazionale di attribuire allo stesso e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 – Entrate

Ad eccezione dei contributi che affluiscono alla Sezione Speciale per il finanziamento del F.O.C., concorrono a formare il fondo comune dell’Ente le seguenti entrate:

  • le risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all’Ente;

  • le somme corrisposte dai soci aggregati a titolo di contributo e di concorso spese di gestione;

  • ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell’Ente previste dall’art. 3, lett. da a) a f).

I corrispettivi di prestazioni per i servizi resi a terzi e le misure dei contributi e del concorso spese di gestione annuali dovute all’Ente bilaterale nazionale dai partecipanti sono stabilite con accordo tra ABI e le Organizzazioni sindacali. Tali misure saranno, di volta in volta, recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, nel corso della durata dell’associazione non potranno essere distribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti partecipanti fondi o riserve di alcun tipo.

Articolo 5 – Soci aggregati

Sono soci aggregati:

a) le Aziende associate all’ABI che hanno conferito alla stessa apposito mandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire dell’assistenza, della consulenza, dell’informazione e della rappresentanza nel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di lavoro;

b) le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore creditizio-finanziario: in tal caso l’ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente bilaterale nazionale.

I soci aggregati possono sempre recedere dall’Ente.

Articolo 6 – Organi

Gli organi dell’Ente bilaterale nazionale sono:

  • il Consiglio di Amministrazione;

  • il Comitato di Gestione;

  • il Presidente;

  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 14 (quattordici) membri: n. 7 (sette) sono designati dall’ABI; n. 7 (sette) sono designati dalle Organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di delegare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei presenti.

Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

Articolo 8 – Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio. Esso è composto da n. 10 (dieci) membri: n. 5 (cinque) designati dall’ABI e n. 5 (cinque) dalle Organizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente, ai sensi dell’art. 9.

Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015, designano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione.

Il quinto membro espressione di parte sindacale è designato – a rotazione seguendo il criterio della maggiore rappresentatività – da una delle altre Organizzazioni dei lavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Gestione, nell’ambito della Sezione Speciale di cui all’art. 12, gestisce l’attività del F.O.C. secondo le attribuzioni riconosciute dal Regolamento del “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.)” del 31 maggio 2012, allegato al presente Statuto (di seguito Regolamento del F.O.C.).

Inoltre, il Comitato di Gestione, in relazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione:

  • coordina l’attività dell’Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore, l’attività amministrativa, contabile ed operativa;

  • adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all’organizzazione interna dell’Ente;

  • svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli atti e delle attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

  • sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale;

  • provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti il Comitato di Gestione.

Articolo 9 – Presidente – Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente e la firma sociale, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, anche temporaneo, egli viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.

Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati da ABI, mentre il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalle Organizzazioni sindacali.

Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.

Articolo 10 – Coordinatore

L’attività dell’Ente è curata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza. Il Coordinatore esegue le deliberazioni degli Organi sociali ai quali risponde.

Il Coordinatore, in particolare:

a) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dei predetti Organi;

b) per l’espletamento di tali compiti e funzioni potrà avvalersi del supporto di collaborazioni esterne, se autorizzato dal Comitato di Gestione;

c) predispone per il Comitato di Gestione e per il Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente e redige trimestralmente un rapporto, anche tecnico-economico, in merito alle attività svolte;

d) assiste il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione nello svolgimento delle rispettive funzioni;

e) cura la tenuta e l’aggiornamento di tutti i libri sociali, compresa la prima nota ed il libro-cassa, nonché la documentazione relativa alle operazioni eseguite dall’Ente.

Articolo 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato.

Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al collegio, dall’altra componente.

Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.

In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.

In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti organi.

I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7.

In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.

Articolo 12 – Sezione Speciale

In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 dell’Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 e dall’art. 32 del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e le aree professionali, e per le finalità di cui all’art. 3 del Regolamento del F.O.C., è istituita la Sezione Speciale dell’Ente, gestita, secondo le modalità e i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di Gestione di cui all’art. 8.

Articolo 13 – Rendiconto annuale

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato di Gestione provvede, secondo le modalità previste dall’art. 10 del Regolamento del F.O.C., alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell’Ente.

Il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno, ivi compreso quello della Sezione Speciale di cui al comma che precede, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Articolo 14 – Scioglimento dell’Ente

La decisione circa lo scioglimento dell’Ente, nonché in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito l’Ente medesimo.

Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui attivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patrimonio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dall’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità previste dall’art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.

Articolo 15

Disposizioni finali

I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compensi.

In attuazione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di realizzare un Regolamento e procedere all’approvazione dello stesso.

Le modifiche al presente Statuto saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 5 ottobre 2012

• APPENDICE N. 4 - VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

il 19 aprile 2013, in Roma

(Omissis)

Premesso che:

  • con l’appendice n. 4 del CCNL 19 gennaio 2012 le Parti firmatarie hanno delegato ad una Commissione paritetica il compito di valutare possibili iniziative congiunte in tema di pari opportunità e conciliazione di tempi di vita e di lavoro, di responsabilità sociale d’impresa alla luce dell’Avviso comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 7 marzo 2011;

  • nel predetto Avviso comune del 7 marzo 2011 viene affermato, tra le altre cose, che occorre un’azione sinergica, a tutti i livelli, tra le iniziative legislative, le politiche sociali e quelle contrattuali a sostegno della conciliazione tra famiglia e lavoro ricercando e implementando soluzioni innovative, tanto di tipo normativo che organizzativo, che possano agevolare la cura dei bambini e degli anziani, anche al fine di contribuire alla realizzazione di contesti lavorativi tali da agevolare una migliore conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini;

  • nell’art. 27 del CCNL 19 gennaio 2012, si è condivisa e riconfermata la necessità di un forte impegno per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi;

  • l’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall’art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, promuove azioni positive volte a conciliare tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia dei lavoratori  dipendenti, prevedendo incentivi a sostegno delle misure di conciliazione nell’ambito del Fondo per le Politiche per la famiglia; con DPCM 23 dicembre 2010, n. 277, è stato definito il regolamento in materia di criteri e modalità per la concessione dei contributi, che all’art. 3 individua le possibili tipologie di azioni positive oggetto dei progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative per la conciliazione;

  • il Piano nazionale della famiglia adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012 mira a realizzare un quadro organico e di medio termine di politiche specificamente rivolte alla famiglia;

  • l’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, del 25 ottobre 2012, prevede la possibilità di adottare e finanziare iniziative finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, avendo fra l’altro, come obiettivo strategico l’occupazione femminile attraverso i seguenti indirizzi operativi: miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e per tutti i cittadini; miglioramento della integrazione tra i servizi di cui al punto precedente e gli interventi connessi alle politiche familiari e al welfare locale; introduzione di modalità contrattuali e forme flessibili di organizzazione del lavoro, rispondenti alle esigenze di conciliazione; creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona e dei servizi per la famiglia e comunità; promozione dei congedi parentali per i padri; realizzazione di azioni sperimentali promosse e coordinate dal Dipartimento delle Pari opportunità;

  • la riforma del mercato del lavoro realizzata con la legge n. 92/2012 ha introdotto nuove misure di sostegno alla genitorialità – attuate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012 – al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

  • la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) recependo la direttiva 2010/18/CE dell’8 marzo 2010, ha previsto la possibilità di fruire dei congedi parentali anche su base oraria attribuendo alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le relative modalità di fruizione, nonché i criteri di calcolo della medesima base oraria e la equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La normativa interna ha così inteso adeguarsi alla direttiva che attua l’accordo quadro europeo;

  • il Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 dedica particolare attenzione sia ai temi delle pari opportunità, del work life balance, delle iniziative a favore dei disabili, del volontariato e di altre possibili iniziative di solidarietà, sia ai valori etici cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese, ribadendo che l’azione delle stesse e dei lavoratori deve mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile e che ciò comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività, prevedendo la costituzione di un Osservatorio nazionale paritetico anche allo scopo di analizzare, e favorire la diffusione di buone pratiche e di strumenti della RSI a livello aziendale e nel settore;

  • il 18 maggio 2005 le Parti sociali europee del settore bancario (EU Bank Social Partners) hanno firmato una dichiarazione congiunta (Joint Statement) su “Employment & Social Affairs in the European Banking Sector: Some aspects related to CSR” relativa a: Training, learning and development; Core labour standards; Work-life balance; Internal Communications; Equal Opportunity;

  • la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 EUROPA 2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, ripresa dal Governo nel documento di economia e finanza del 18 aprile 2012 alla sezione III “Programma Nazionale di Riforma”, si pone l’obiettivo d’innalzare il potenziale di crescita economica, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale nei Paesi dell’Unione e nei Paesi membri;

  • il 16 aprile 2013 è stato presentato il Piano d’azione nazionale sulla Responsabilità sociale d’impresa 2012-2014 nel cui ambito si richiamano fra l’altro le linee guida ISO 26000 “Guida alla Responsabilità sociale”.

Quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Commissione nazionale sulle pari opportunità

L’attività della Commissione Nazionale sulle Pari Opportunità di cui all’art. 14 del CCNL 19 gennaio 2012 verrà avviata entro e non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine le Parti firmatarie procederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti – nel numero massimo di 2 per ogni Organizzazione Sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l’ABI – ed all’individuazione del Presidente e del Vice Presidente ai quali sarà affidata la responsabilità della puntuale convocazione della Commissione per l’espletamento dei compiti loro attribuiti, con cadenza almeno quadrimestrale.

Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall’ABI e viceversa.

In particolare la Commissione pari opportunità, oltre ai compiti previsti all’articolo contrattuale di cui sopra, potrà:

• approfondire e valutare gli elementi di criticità, nei vari aspetti in cui essi si esplicano, allo scopo di favorire ulteriormente l’equilibrio di genere nelle politiche di pari opportunità;

• sviluppare le professionalità attraverso la valorizzazione dell’elemento formativo, eventualmente in sinergia con FBA a sostegno di azioni positive, della conciliazione di tempi di vita e di lavoro, dell’invecchiamento attivo dei dipendenti bancari;

• sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio anche con riferimento alle attività svolte dalle commissioni aziendali pari opportunità che possono costituirsi ai sensi dell’art. 15 CCNL 19 gennaio 2012;

• valutare nell’ambito della Commissione le possibili sinergie realizzabili tra le parti a livello territoriale, con particolare riguardo alle sedi regionali, eventualmente coinvolgendo gli organismi istituzionali di parità competenti;

• individuare linee guida per la attuazione nel settore del credito delle iniziative previste a livello locale dall’intesa del 25 ottobre 2012 richiamata in premessa e per l’acquisizione dei relativi finanziamenti;

• studiare e approfondire le agevolazioni connesse ai regimi di imposizione fiscale e contribuzione previdenziale, anche al fine di valutare la possibilità di intraprendere azioni comuni nei confronti delle Autorità competenti;

• attivare, ai fini di cui sopra, le opportune sinergie con Sedi Accademiche e Centri Studi accreditati.

Le riunioni della Commissione saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti. La Commissione elaborerà relazioni periodiche e promuoverà iniziative pubbliche congiunte per la diffusione dei risultati.

Art. 2 – Osservatorio nazionale paritetico sulla Responsabilità Sociale d’impresa (CSR)

L’attività dell’Osservatorio previsto dal Protocollo 16 giugno 2004 sullo Sviluppo Sostenibile e compatibile del sistema bancario verrà avviata entro e non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine le Parti firmatarie procederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti – nel numero massimo di 2 per ogni Organizzazione Sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l’ABI – ed all’individuazione del Presidente e del Vice Presidente ai quali sarà affidata la responsabilità della puntuale convocazione dell’Osservatorio per l’espletamento dei compiti loro attribuiti, con cadenza almeno quadrimestrale.

Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall’ABI e viceversa.

I compiti dell’Osservatorio di cui sopra restano quelli stabiliti dal Protocollo 16 giugno 2004 con particolare riguardo al monitoraggio delle forme di agevolazione e/o incentivazione esistenti, a livello europeo, italiano, territoriale; alla promozione di buone pratiche settoriali anche attraverso il confronto con analoghe iniziative assunte in altri settori sia a livello nazionale che internazionale, alla valorizzazione di strumenti innovativi di welfare; allo stimolo di eventuali forme di partnership tra diverse aziende finalizzate ad individuare strumenti integrativi di welfare (ad esempio asili nido, voucher servizi, mobility management).

Le riunioni dell’Osservatorio saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti. L’Osservatorio elaborerà relazioni periodiche e promuoverà iniziative pubbliche congiunte per la diffusione dei risultati.

Ai fini di quanto sopra, le Parti auspicano lo sviluppo, ad ogni livello, del dialogo sui temi della Responsabilità sociale d’impresa per favorire una diffusione delle politiche di sostenibilità.

Art. 3 – Utilizzo degli istituti contrattuali ai fini della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Al fine di sviluppare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’utilizzo degli strumenti contrattuali quali il telelavoro, i permessi ed i congedi per motivi personali e familiari, il part-time, il lavoro multiperiodale, le aziende sono invitate a ricercare il migliore equilibrio tra le esigenze, tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, anche alla luce delle nuove forme di erogazione dei servizi, e i tempi di vita familiare, personale e di lavoro dei dipendenti, con l’obiettivo di migliorare il clima ed il benessere in azienda.

In particolare le imprese sono invitate a valutare, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, la possibilità di consentire ai lavoratori/lavoratrici che ne facciano richiesta di poter beneficiare di particolari forme di flessibilità di orario, ivi compreso il telelavoro e il part time, in riferimento alle seguenti condizioni: genitori con figli entro i primi tre anni di vita del bambino e per esigenze legate alla fase di inserimento dei figli nei servizi socio/educativi, nella scuola per l’infanzia e nel primo anno di scuola primaria, ovvero nel caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado.

Art. 4 – Utilizzo dei congedi parentali su base oraria

L’art. 32, comma 1 bis, del D.lgs. n. 151 del 2001 prevede che la contrattazione collettiva di settore stabilisca le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Le Parti, nell’ambito dei lavori della Commissione di cui al primo punto del presente Accordo, convengono di incontrarsi a seguito dell’emanazione delle necessarie istruzioni applicative da parte degli Enti competenti, e comunque non oltre il mese di luglio 2013, per esaminare congiuntamente la materia al fine di individuare le opportune soluzioni.

Art. 5 – Aspettativa e flessibilità d’orario per l’assistenza ai figli affetti da patologie legate all’apprendimento

In relazione ad istanze formulate, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, dai genitori che debbano assistere nelle attività scolastiche a casa i figli studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (DSA) le imprese sono invitate a valutare l’esercizio da parte degli interessati del diritto di cui all’art. 6 della citata legge alla luce delle flessibilità contemplate dagli artt. 57 e 108 del CCNL 19 gennaio 2012.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti attiveranno le opportune iniziative al fine di favorire l’accesso ai finanziamenti previsti dall’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 25 ottobre 2012 e dall’art. 9 della legge n. 53 del 2000 anche attraverso l’attivazione di accordi sindacali a livello aziendale o di gruppo.

Con l’accordo del 31 marzo 2015 di rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 si è convenuto che: “Quando, ai sensi dell’art. 5 del Verbale di accordo 19 aprile 2013, l’azienda accordi i permessi per l’assistenza ai figli affetti da patologie legate all’apprendimento (DSA), la stessa ne consentirà la fruizione anche ad ore, nel massimo di 5 giorni l’anno con un preavviso minimo di 10 giorni”.

VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI FRUIZIONE ORARIA DEI CONGEDI PARENTALI

Il 15 dicembre 2015, in Roma

(Omissis)

premesso che:

• l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall’art. 1, comma 339, lett. a), l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di congedo parentale, prevede che “la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”;

• l’art. 32, comma 1-ter, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, prevede che “in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo”;

• con l’accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali, le Parti hanno previsto di incontrarsi per valutare, tra l’altro, i criteri di attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore;

• le Parti stesse intendono dar corso a tale impegno, fissando modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali omogenee per tutto il settore e finalizzate ad un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello dell’impresa ad una efficiente organizzazione del lavoro,

tutto ciò premesso e considerato si conviene che a far tempo dal 1° febbraio 2016, la fruizione oraria del congedo parentale, ferme per ogni altro aspetto le previsioni di legge in materia, è consentita secondo le seguenti modalità:

• il congedo orario potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un’ora giornaliera la cui somma nell’arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere;

• ai fini dell’esercizio di tale facoltà il personale dovrà presentare all’azienda – con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi – una domanda in forma scritta unitamente alla documentazione inoltrata all’INPS, indicando la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate e la collocazione nella giornata. Nei casi di oggettiva impossibilità a rispettare il predetto termine di preavviso, troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001;

• oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;

• APPENDICE N. 5 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA

Il 12 febbraio 2005, in Roma

(Omissis)

si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato – tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva – di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito.

• APPENDICE N. 6 - FONDO NAZIONALE DEL SETTORE DEL CREDITO PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

Il 13 gennaio 2005², in Roma

(Omissis)

Premessa

In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia.

I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre,

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale.

La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse.

Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi.

Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti.

Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda di appartenenza.

Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati.

In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.

NORMA TRANSITORIA

Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 ed agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità.


Allegato

FAC SIMILE DEL MODULO DI REVOCA

AL FONDO PROSOLIDAR

Data, …………………

Io sottoscritto/a …………………………………………, matr. n. ……………, dipendente da …………………………, non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Onlus e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tempestiva comunicazione all’Azienda.

Firma del lavoratore/lavoratrice

…………………………………………


PROTOCOLLO D’INTESA  FONDAZIONE PROSOLIDAR – ONLUS³

Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma

(Omissis)

Premesso che:

In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar – Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà – Onlus, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al CCNL 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010,

le parti convengono che:

a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar – Onlus”.

Con l’art. 22 dell’Accordo 23 novembre 2023 di rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019 si è convenuto che:

  1. Le Parti confermano la propria sensibilità, unitamente alle lavoratrici/lavoratori e alle imprese del settore, ai valori della solidarietà e la volontà di rafforzare gli interventi di sostegno attraverso la Fondazione Prosolidar ente filantropico – ente del Terzo settore, istituita tra le Parti stesse con l’obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale.
  2. Conseguentemente, le Parti condividono che, a far tempo dall’anno 2023, il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 10 (dieci) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo le Aziende verseranno 10 (dieci) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti.
  3. Le lavoratrici/lavoratori contribuiranno dal 2023 al Fondo nelle misure di cui al comma che precede, salvo diversa volontà che la lavoratrice/lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite specifica comunicazione”.

• APPENDICE N. 7 - PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO

Il 16 giugno 2004, in Roma

(Omissis)

premesso che:

• il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed agli assetti contrattuali.

Tali assetti, confermati dal CCNL 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria – che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica – e in un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello;

• in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale;

• in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità”;

• in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese e del governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;

• le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto CCNL 11 luglio 1999, hanno ravvisato l’opportunità – anche alla luce dell’esperienza applicativa del CCNL stesso – di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;

• il nuovo CCNL, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori;

• con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;

• il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del CCNL 11 luglio 1999,

A) quanto sopra premesso, le Parti:

  1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni ’90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la funzione propulsiva, particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;

  2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale;

  3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa;

  4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;

  5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato globale – vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogniforma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;

  1. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;

  2. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività;

  3. riaffermano in tema di sistemi incentivanti – qualora adottati dalle imprese – e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise;

  4. ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità;

  5. convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro – da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta – per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante;

  1. confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto.

    In particolare tali obiettivi si realizzano:

    • dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal CCNL;

    • ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;

    • assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

  1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di imprese creditizie meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate procedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla formazione.

  2. L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Imprese a valutare con la massima attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.

    Con riferimento alle imprese che volontariamente intendono adottare l’approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare – quella europea – l’economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

    In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”.

    Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”.

    Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione, nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d’impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee e Federazione Banche Popolari Europee.

    Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.

    Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:

    • analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;

    • nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:

    – relazioni sindacali ai vari livelli;

    – assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;

    – salute e sicurezza sul lavoro;

    – formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;

    – sviluppo delle competenze e crescita professionale;

    – pari opportunità professionali;

    – comunicazione interna alle imprese;

    – work life balance;

    – salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);

    – iniziative a favore di disabili;

    – iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;

    – azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;

    – gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.

    Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.

• APPENDICE N. 8 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI SOCIALI EUROPEE DEL SETTORE BANCARIO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL DICEMBRE 20

Il testo dell’Accordo sarà inserito in fase di stampa

• APPENDICE N. 9 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI SOCIALI
EUROPEE DEL SETTORE BANCARIO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA DEL GENNAIO 2014

Il testo dell’Accordo sarà inserito in fase di stampa

• APPENDICE N. 10 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO (F.O.C.)

REGOLAMENTO¹

Art. 1 – Denominazione e finalità

  1. Il “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo.

  2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando, in particolare, la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo stesso.

  3. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le modalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.


¹ Modificato ai sensi dell’art. 35, comma 3, del presente contratto.


Art. 2 – Oggetto del Regolamento

  1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che – ai sensi dell’art. 3 del relativo Statuto – tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.

Art. 3 – Comitato di Gestione della Sezione Speciale

  1. Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell’ambito di Enbicredito, una Sezione Speciale che provvede all’erogazione delle prestazioni del Fondo.

  2. Nell’ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell’Ente.

  3. L’attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l’anno solare.

  4. La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 marzo 2026, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i contratti collettivi di cui all’art. 1 e fermo, comunque, l’espletamento delle residue attività connesse all’operatività del Fondo.

Art. 4 – Alimentazione della Sezione Speciale – Contributi dei lavoratori

  1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2026, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.

  2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.

  3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*.

    Con riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi.

    In forza del CCNL 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012**, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti.
    Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.

    Ai fini di cui sopra il contributo pro capite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua.

    I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.


    * Rispettivamente art. 108 e art. 61 del presente testo coordinato.

    ** Il contributo dei dirigenti è previsto dall’art. 14, comma 4, del CCNL 13 luglio 2015 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.


  4. I contributi sono versati – sul conto corrente che il Comitato di Gestione provvede a comunicare – dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente. Limitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.

Art. 5 – Mancato/Ritardato versamento

  1. Tutti i versamenti – di cui all’art. 4 che precede – devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità communicate dal Comitato di Gestione.

  2. Trascorso il termine utile per il versamento, l’Azienda inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l’applicazione, dandone comunicazione all’Azienda.

Art. 6 – Prestazioni a favore delle Aziende

  1. Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, effettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 marzo 2026.

  2. A far tempo dal 1° gennaio 2024*, il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un importo annuo pari a 3.500 euro per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto con contratto a tempo indeterminato e che si trovi in una delle seguenti condizioni:

    * Relativamente alle condizioni e agli importi della prestazione in vigore fino al 31 dicembre 2023, v. art. 34, comma 6, del CCNL 19 dicembre 2019.


    – giovani disoccupati fino a 36 anni di età;
    – disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità;
    – donne;
    – persone con disabilità;
    – lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.

    Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all’ultimo alinea, il predetto importo annuo è pari a 4.500 euro, maggiorato di ulteriori 1.000 euro annui nel caso in cui la sede di lavoro della lavoratrice/lavoratore sia nella stessa Provincia di residenza.

  3. Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi di stabilizzazione a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici con rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento.
  4. La prestazione richiesta dall’Azienda è subordinata alla sussistenza delle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.
  5. Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.

Art. 7 – Domanda di accesso alla prestazione

  1. L’Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun/a lavoratore/lavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.

  2. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall’art. 4.

  1. Le domande inoltrate dalle Aziende per l’accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l’ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definirà tempo per tempo.

Art. 8 – Criteri di erogazione delle prestazioni

  1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla presentazione – l’istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:

    – il regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda richiedente;

    – la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la prestazione, dei requisiti di cui all’art. 6;

    – la titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;

    – in generale, la completezza della documentazione inoltrata.

  2. Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque, l’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviata, pena la decadenza della domanda.

  3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.

  4. L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto della domanda, l’avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.

  5. L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.

  6. Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:

    il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi;

    i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda;

    – nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.

Art. 9 – Impiego dei contributi e spese di gestione

  1. Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell’art. 4 sono destinati alle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di gestione per l’attività svolta dal Fondo.

  2. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.

Art. 10 – Rendiconto annuale

  1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di Enbicredito.

  2. Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione gli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e livelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di cui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull’eventuale utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.

Art. 11 – Comunicazioni e recapiti

  1. Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti, comunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi operative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito istituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.

Art. 12 – Privacy e trattamento dei dati personali

  1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al rispetto del D.Lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del Garante per la privacy.

Art. 13 – Disposizioni finali

  1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.

    * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012.

  1. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.

VERBALE INTERPRETATIVO
Il 20 gennaio 2014

(Omissis)

Premesso che

– con l’art. 31 del CCNL 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione – F.O.C. Nella medesima disposizione è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito – Enbicredito;

– il 31 maggio 2012, le Parti hanno sottoscritto il Regolamento disciplinante il funzionamento del Fondo (di seguito il Regolamento) ed il 5 ottobre 2012 hanno concordato le modifiche allo Statuto di Enbicredito necessarie in conseguenza della istituzione del F.O.C.;

– il 26 marzo 2013, con l’insediamento dei nuovi Organismi di governo e controllo di Enbicredito, si è avviata la fase operativa dell’attività del Fondo per l’Occupazione;

– le Parti ritengono opportuno integrare le disposizioni vigenti con taluni chiarimenti applicativi nell’ottica di meglio cogliere le finalità del Fondo per l’Occupazione;

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

  1. Le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni/stabilizzazioni di personale da inquadrare nell’ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del CCNL 19 gennaio 2012 e fintanto che permanga tale inquadramento.
  2. Per stabilizzazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento, si intende l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso, o intercorrerà – nell’ambito della medesima azienda o di altra azienda del medesimo Gruppo bancario – un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), purché:a) i requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del Regolamento sussistano quantomeno al momento dell’instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;b) il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi precedenti all’assunzione a tempo indeterminato.
  3. Al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa dell’occupazione nel Paese, il F.O.C. potrà erogare le prestazioni anche nelle ipotesi di assunzione e/o stabilizzazione – previste da specifici accordi aziendali o di gruppo – di lavoratori provenienti da altri settori produttivi, intendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse (settore industria, commercio, etc.) da quella del credito. In questi casi, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del Regolamento in tema di identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.
  4. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2 del Regolamento al momento dell’instaurazione del rapporto, le prestazioni del Fondo potranno essere erogate anche per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati prima del 1° gennaio 2012 e “trasformati” dopo tale data.
  5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, le prestazioni saranno erogate alle aziende secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 6, primo e secondo alinea del Regolamento, prendendo a riferimento la data di “trasformazione” del rapporto.
  6. Per l’individuazione delle “aree geograficamente svantaggiate”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, terzo alinea, del Regolamento, è confermato il riferimento alla regolamentazione emanata in attuazione di quanto previsto dall’art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, segnatamente, del D.M. 13 novembre 2008 in base al quale “Le aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l’anno 2008 in tutte le regioni e province autonome”.In considerazione della sopravvenuta abrogazione del richiamato riferimento normativo si fa riserva di introdurre successivamente criteri diversi per l’individuazione delle “aree geograficamente svantaggiate”, anche alla luce di provvedimenti legislativi/regolamentari che dovessero essere emanati in materia.
  7. In sede di istruttoria di cui all’art. 8 comma 1 del Regolamento, al Comitato di gestione verrà fornito il dato relativo al contributo versato da ciascuna azienda, per quanto dovuto all’atto della domanda, ripartito come segue: contributo (indicativo) 4%; dirigenti; quadri direttivi, aree professionali. I dati di cui sopra costituiscono informazioni riservate a tutti i conseguenti effetti.

OMISSIS: bozza delibera del Comitato di gestione di Enbicredito in tema di prestazioni del FOC – Presentazione delle domande e erogazione delle prestazioni – Indicazioni operative.


VERBALE DI ACCORDO – Il 25 novembre 2015

(Omissis)

Premesso che

– con l’art. 31 del CCNL 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione – F.O.C. e si è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito – Enbicredito;

– con l’accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del predetto CCNL, le Parti hanno prorogato sino al 31 dicembre 2018 l’operatività del F.O.C., confermando le vigenti modalità di funzionamento e misure di finanziamento;

– il punto 2 del citato accordo 31 marzo 2015 prevede che “Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, assunti a far tempo dalla data di stipulazione del presente accordo, è attribuito uno stipendio nella misura mensile di euro 1.969,54, riferito alle tabelle in vigore dal 1° gennaio 2015, per quattro anni dalla data di assunzione, fermo quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del CCNL 19 gennaio 2012 in tema di contribuzione datoriale del 4% alla previdenza complementare” e che “Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo l’incremento di cui al primo alinea del presente punto 2 sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C.”;

– l’accordo 31 marzo 2015 ha istituito un apposito Gruppo paritetico – che ha avviato i lavori il 23 luglio 2015 – con l’incarico, tra l’altro, di definire quanto necessario per realizzare l’impegno di cui all’alinea che precede e di valutare “la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato”;

tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, si conviene quanto segue:

A) LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

Art. 1

  1. Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015 compete un importo denominato “Integrazione ex F.O.C.” a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale.

  2. L’“Integrazione ex F.O.C.” è pari a euro 175,07 lordi mensili per tredici mensilità.

  3. Le aziende erogheranno ai lavoratori di cui al primo comma l’importo di cui al comma che precede con le competenze mensili a far tempo dal mese di gennaio 2016. Con la medesima mensilità di gennaio 2016 le aziende corrisponderanno, in un’unica soluzione, anche l’importo arretrato relativo al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2015.

  4. I medesimi importi:

    – non sono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;

    – competono pro quota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale e/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.

Art. 2

  1. A fronte delle erogazioni di cui all’art. 1, il F.O.C. riconosce all’azienda le seguenti prestazioni:

    3.145,84 euro annui (2.419,88 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto ante 1° gennaio 2015, ovvero assunto dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 senza diritto per l’azienda all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    2.554,56 euro annui (1.965,05 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 per il quale l’azienda abbia diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Al termine dell’esonero contributivo triennale sarà assicurato l’importo di cui all’alinea che precede;

    2.800,59 euro annui (2.154,30 euro per il 2015), per ciascun apprendista.

  1. Tali prestazioni sono determinate tenendo conto della differenza tra lo stipendio del livello retributivo di inserimento professionale ex CCNL 2012 e quello stabilito dall’accordo del 2015, dei connessi oneri di legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare nella misura del 4%.

  2. Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui all’art. 1, comma 4, secondo alinea e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti dall’azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e/o recuperare da soggetti terzi.

Art. 3

  1. Le aziende, al fine di percepire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 1, sono tenute a comunicare al F.O.C., utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile, le seguenti informazioni relative a ciascun lavoratore interessato:

A) Nel mese di gennaio 2016:

– nome e cognome;

– codice fiscale;

– tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o apprendistato);

– eventuale diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– data di assunzione;

– termine ultimo di applicazione del livello retributivo di inserimento professionale;

– costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2015.

B) Nel mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2016:

– le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);

– costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per il periodo 1° gennaio – 30 novembre;

– eventuali variazioni rispetto a quanto già comunicato (quali, ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, venir meno dell’applicazione del livello retributivo di inserimento professionale).

C) Nel mese di gennaio di ciascun anno a partire dal 2017:

– le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);

– costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per la mensilità di dicembre e per la tredicesima dell’anno precedente.

  1. È in facoltà del Comitato di Gestione di Enbicredito procedere a verifiche in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all’azienda la relativa documentazione.

Art. 4

  1. Sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 3 il F.O.C. eroga a ciascuna azienda:

    quanto dovuto ai sensi della lett. A) dell’art. 3, entro il mese di marzo 2016;

    quanto dovuto ai sensi della lett. B) dell’art. 3, entro il mese di dicembre di ciascun anno;

    quanto dovuto ai sensi della lett. C) dell’art. 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno.

  1. Nel caso in cui le comunicazioni non pervengano nei termini indicati, ma comunque entro 3 mesi dalla scadenza degli stessi, il F.O.C. provvederà alle relative erogazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.

B) RIMODULAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.O.C. E LEGGE DI STABILITÀ 2015

Art. 5

  1. Per le assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2015, oggetto delle prestazioni del F.O.C. di cui all’art. 6 del Regolamento 31 maggio 2012, i relativi importi sono ridotti del 50% in ciascuno dei casi in cui l’azienda abbia titolo all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118 e commi 121-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. Ai fini di cui al comma che precede le aziende sono tenute a comunicare al F.O.C. – utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile – la titolarità del diritto al predetto esonero contributivo per le assunzioni/stabilizzazioni per le quali è presentata domanda di prestazione al F.O.C.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti proseguiranno a partire dal gennaio 2016 gli incontri del Gruppo paritetico sulle tematiche previste dall’accordo 31 marzo 2015, per realizzarne le finalità nell’ambito delle complessive disponibilità del Fondo, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 5 del presente accordo.

In tale ambito valuteranno anche eventuali adeguamenti delle prestazioni del F.O.C. in presenza di proroga dell’esonero contributivo per il 2016.

• APPENDICE N. 11 - ACCORDO QUADRO SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI
REGOLE PER UN CONTRATTO SOSTENIBILE

Il 24 ottobre 2011, in Roma

(Omissis)

Premessa

Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esigenze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratterizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e privatizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali.

In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali.

Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi ed istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazioni sindacali del Paese.

La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazione dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, possono dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore.

A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale ed ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte strategiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento.

L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibilità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fattori per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori.

Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto creditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professionali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori.

Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sindacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei CCNL 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti.

Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del CCNL 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del CCNL 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

Art. 1 (Assetti della contrattazione collettiva)

Gli assetti contrattuali del settore prevedono:

– un primo livello di contrattazione con il Contratto Collettivo Nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008.

– un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti da detto CCNL.

I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all’accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l’adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi.

I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di categoria, secondo le modalità e gli ambiti disciplinati dal CCNL stesso.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 2 (Indice inflattivo e verifica degli scostamenti)

Per la dinamica degli effetti economici del CCNL, le Parti adotteranno, tempo per tempo, l’indice previsionale relativo all’andamento dei prezzi al consumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo CCNL.

Al termine del triennio di valenza contrattuale, le Parti stipulanti procederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa significatività, tra l’inflazione prevista di cui al comma che precede e quella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti per la definizione della dinamica degli effetti economici del CCNL.

L’eventuale recupero di detti significativi scostamenti sarà effettuato con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3 (Base di calcolo)

Le Parti, ai fini dell’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione, definiranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia quando espansivi, sia quando caratterizzati da difficoltà produttive e reddituali, ed al raffronto competitivo, la base da prendere a riferimento per la definizione degli incrementi e la misura dell’applicazione dell’indice previsionale alle componenti della retribuzione.

Art. 4 (Procedure per il rinnovo del CCNL)

Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un CCNL in scadenza e quello successivo.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.

Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei Sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali – l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L. 12.6.1990 n. 146 in materia di contributi sindacali.

Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.

Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

Tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del CCNL medesimo.

La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l’accordo per il rinnovo del CCNL.

Art. 5 (Secondo livello di contrattazione)

I contratti di secondo livello di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede.

I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente, se gli Organismi sindacali – legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.

La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.

Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.

Durante i 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.

Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali.

In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimento di un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nel medesimo contratto, con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.

L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.

Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.

Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demand alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.

Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le Parti.

Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del DL n. 98 del 2011.

Art. 6 (Forme di bilateralità)

Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal CCNL stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).

Più in dettaglio, nei CCNL in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.

Art. 7 (Rispetto delle regole)

Le Parti si danno atto che le normative contrattuali saranno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione.

In tale ambito, saranno anche riesaminate le procedure sindacali nonché le previsioni contrattuali in tema di controversie collettive aziendali rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto, allo scopo di rafforzare il ruolo conciliativo delle Parti nazionali.

Le Parti assumono il comune impegno a rispettare ed a far rispettare ad ogni livello ed in tutte le sedi tutte le regole che, nella loro autonoma determinazione, hanno definito in materia di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali.

* * *

Accordo 7 luglio 2010 – Art. 15

All’art. 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) è aggiunto il seguente 4° comma:

  1. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali – e comunque per un massimo di quattro anni – trascorso il quale la comunicazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata.

• APPENDICE N. 12 - ACCORDO NAZIONALE 8 FEBBRAIO 2017 SU POLITICHE COMMERCIALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE

Il 17 ottobre 2017, in Milano

1. Composizione

La Commissione nazionale è composta da:

    • due rappresentanti per ogni Organizzazione sindacale stipulante i CCNL ABI (con possibilità di indicare eventuali sostituti);
    • un uguale numero di rappresentanti designati da ABI.

La Commissione individua al proprio interno due Coordinatori, uno di parte sindacale ed uno di parte datoriale, cui è attribuita la funzione di assicurare l’operatività della Commissione stessa, ivi incluse le attività di convocazione delle riunioni e la predisposizione dei relativi ordini del giorno.

La prima nomina dei Coordinatori avrà valenza sino al 31 dicembre 2018 e le successive avranno cadenza di norma biennale.

2. Compiti

Con l’obiettivo di indirizzare, favorire e monitorare l’attuazione coerente di quanto previsto dall’Accordo 8 febbraio 2017 – anche attraverso una opportuna interlocuzione con gli organismi aziendali o di gruppo costituiti – alla Commissione nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. acquisire informazioni, diffondere le buone pratiche e eventualmente realizzare iniziative congiunte in materia di politiche commerciali, informazione, formazione e comunicazione, sistemi di incentivazione;

  2. interloquire con le commissioni o gli organismi bilaterali di confronto costituiti in sede aziendale o di gruppo ai sensi del Punto 9, comma 6, dell’Accordo 8 febbraio 2017;

  3. avviare una comune azione allo scopo di accrescere il grado di conoscenza e di consapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto dell’Accordo 8 febbraio 2017, puntando in particolare sulla diffusione della cultura finanziaria etica e responsabile, sull’informazione, sulla formazione, sulla comunicazione, sull’ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo e sulle modalità di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche, in un’ottica prioritaria di prevenzione;

  4. redigere una relazione annuale relativa alla propria attività ed alle fattispecie esaminate, con il richiamato obiettivo di diffusione delle buone pratiche;

  5. concordare criteri e modalità per avviare un’indagine di clima settoriale tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui risultati saranno oggetto di analisi da parte della Commissione stessa;

  6. svolgere momenti di confronto ove sorgano significative questioni riferite a fattispecie di rilievo, di carattere generale e non relative a singoli casi – da prospettare in forma aggregata e anonima – che non abbiano trovato composizione nelle sedi aziendali o di gruppo, in merito all’applicazione dell’Accordo 8 febbraio 2017.

3. Funzionamento

La funzione di segreteria della Commissione nazionale è svolta a cura dell’ABI. Sarà utilizzata a tali fini un’apposita casella di posta elettronica. Le riunioni della medesima Commissione hanno luogo presso la sede dell’Associazione di Roma o di Milano e saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti.

A) Per l’espletamento dei compiti di cui ai numeri da 1 a 5 la Commissione nazionale si riunisce con cadenza almeno annuale. Le riunioni funzionali a quanto sopra potranno avere luogo, anche a richiesta di una delle parti, su iniziativa dei Coordinatori che valuteranno anche le relative urgenze;

B) Per il compito di cui al numero 6, la Commissione nazionale si riunisce, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa segnalazione.

I soggetti legittimati ad effettuare le predette segnalazioni sono:

  • le commissioni/organismi bilaterali aziendali/di gruppo di cui al Punto 9, comma 6, dell’Accordo 8 febbraio 2017;
  • le aziende/le capogruppo, anche tramite i referenti individuati ai sensi del Punto 9, comma 10, dell’Accordo 8 febbraio 2017;
  • gli organismi sindacali aziendali/di gruppo, per il tramite delle rispettive Segreterie nazionali.

Le segnalazioni dovranno pervenire per iscritto alla menzionata casella di posta elettronica e dovranno contenere tutti gli elementi utili per consentire alla Commissione nazionale di effettuare la necessaria istruttoria, anche al fine di valutare la riconducibilità della fattispecie ai requisiti di cui al citato numero 6.

La Commissione nazionale può chiedere alle parti aziendali/di gruppo ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

La Commissione provvederà ad una opportuna rendicontazione delle attività della Commissione stessa.

È assicurata, in ogni caso, la dovuta riservatezza delle informazioni acquisite in tale ambito.

Nel corso della prima riunione si stabilirà l’agenda dei lavori della Commissione.

• APPENDICE N. 13 - VERBALE DI ACCORDO SUL CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZE DI GENERE

Il 8 marzo 2017, in Roma

(Omissis)

premesso che:

• l’art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in tema di “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, prevede che “La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, … inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di assentarsi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi”;

• lo stesso articolo 24, al comma 5, dispone altresì che: “Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo e, al comma 7, che “restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva”;

  • con il CCNL 31 marzo 2015 le Parti stipulanti hanno condiviso il valore di indirizzo di alcuni Atti di derivazione europea, in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, convenendo sulla necessità di adottare comportamenti coerenti con tale valore, anche alla luce del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 (art. 69).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti nazionali intendono dare attuazione al demandato contenuto nella citata normativa di legge, convenendo le seguenti modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 del citato art. 24 a favore delle donne vittime di violenza di genere:

  • il congedo di cui al comma 1 dell’art. 24, della durata massima di tre mesi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, deve essere computato con riferimento alle giornate nelle quali è prevista attività lavorativa;
  • il congedo in parola può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, su base oraria o giornaliera in coerenza alle disposizioni normative e può essere cumulato, nella medesima giornata, con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
  • durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto all’indennità prevista dalla legge;
  • ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente accordo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all’azienda l’intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 24;
  • tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si impegnano a sensibilizzare ed ad attivarsi nei confronti degli organi competenti, ivi compresa la Consigliera nazionale di parità, al fine di verificare che la fruizione del congedo possa avvenire per periodi minimi di un’ora giornaliera, con riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 24 d.lgs. 80/2015.

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA, UNISIN

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro

Vi comunichiamo che, a far tempo dalla data odierna, le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono essere convocate, ai diversi livelli di confronto ivi previsti, congiuntamente tra loro e disgiuntamente da ogni altra Organizzazione Sindacale presente nel settore.

Quanto sopra con preghiera di voler dare conseguente comunicazione alle Vostre Associate.

Roma, 14 luglio 2025

 

CCNL ABI – Articolato 14 luglio 2025

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