Statuto della Fisac Cgil

TITOLO I° – Principi Costitutivi
Art. 1 - Definizione
La Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito d’ora in avanti denominata FISAC/CGIL è la struttura verticale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, d’ora in avanti denominata CGIL, di cui assume i principi fondamentali sanciti nello Statuto Confederale, che organizza i lavoratori e le lavoratrici delle attività creditizie, finanziarie, parabancarie, assicurative, di concessione per la riscossione dei tributi, della Banca Centrale (BI-UIC) e degli altri settori della Vigilanza (Consob, Isvap, Antitrust), nonché delle attività ad esse ordinate e funzionali).
L’adesione alla FISAC/CGIL è volontaria. Essa comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
– La FISAC/CGIL aderisce a UNI e UNIFINANCE.
La FISAC/CGIL, per il tramite della CGIL è affiliata alla CES. La FISAC/CGIL ha sede in Roma.
Art. 2 - Principi fondamentali
La FISAC/CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.
Considera la pace tra i popoli bene supremo dell’umanità.
La FISAC/CGIL ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l’umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.
La FISAC/CGIL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l’affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.
La FISAC/CGIL ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività della Confederazione Sindacale Internazionale, proponendosi di contribuire alla sua affermazione per la promozione, la difesa ed il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l’esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle Istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.
La FISAC/CGIL è, altresì, impegnata nella costruzione dell’Unione Europea quale soggetto ̀ unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la FISAC/CGIL opera per rafforzare l’unità del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione, da parte della CES e dell’EUROFIET, della contrattazione sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.
La FISAC/CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i immigrate/i di decidere – su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze – della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.
La FISAC/CGIL tutela, nelle forme e con le procedure più ̀ adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali.
La FISAC/CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è un’organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
La stessa autonomia della FISAC/CGIL, anch’essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica, in primo luogo, nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
La FISAC/CGIL considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ci ̀ comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell’azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori, pertanto, considera necessario agire perché́ da tutte le componenti dell’associazione sindacale del nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell’insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.
La FISAC/CGIL considera l’unità dei lavoratori e la democrazia sindacale – e, in questo quadro, l’unità delle Confederazioni – valori e obiettivi strategici, valori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e la promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell’autonomia progettuale e programmatica del sindacato.
La FISAC/CGIL, nell’ambito delle finalità complessive della CGIL, persegue la tutela degli interessi economici, professionali, sociali e morali ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita di tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori indicati dall’art.1.
È pertanto compito della FISAC:
a) assicurare l’unità dei/lle lavoratori/trici del comparto sui comuni programmi politici e di azione;
b) realizzare politiche contrattuali dell’intero comparto, in coerenza con le scelte confederali nonché con le politiche di settore;
c) concorrere a definire e coordinare le politiche rivendicative nell’ambito degli obiettivi del Sindacato generale dei diritti; e della difesa degli interessi dei lavoratori e lavoratrici;
d) assumere scelte politiche che contribuiscano alla soluzione dei problemi di riforma del comparto in stretto raccordo con la strategia generale del movimento sindacale;
e) tutelare e difendere gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
f) assistere a mezzo dei suoi organismi i lavoratori e le lavoratrici in tutte le controversie con i datori di lavoro;
g) eliminare ogni fattore che limiti il ruolo delle donne nella società e nel lavoro, intacchi la loro dignità personale, ostacoli il diritto al lavoro nel settore della intermediazione finanziaria e l’accesso ai livelli professionali e di responsabilità, realizzando per le lavoratrici la parità di diritti e delle opportunità il pieno riconoscimento e valorizzazione della professionalità nelle qualifiche e nelle retribuzioni;
h) perseguire altresì ̀ tutte le finalità proprie della CGIL così come indicato nello Statuto confederale:
i) affermare e realizzare il pieno riconoscimento e la rappresentanza del Sindacato in ogni luogo di lavoro.
La FISAC/CGIL realizza i compiti di cui sopra:
a) tramite azioni sindacali su scala aziendale, regionale e nazionale attuando la contrattazione su tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro demandati dai CCNL;
b) con l’elaborazione di programmi rivendicativi generali e particolari in coerenza con le linee politiche confederali ed unitarie;
c) concorrendo a promuovere una legislazione sociale che sancisca il diritto al lavoro, alla salute e sicurezza e ad una adeguata protezione sociale per le lavoratrici e lavoratori.
Art. 3 - Iscrizione alla FISAC/CGIL
L’iscrizione alla FISAC/CGIL avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio.
A tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta, con deliberazione motivata, dalla Segreteria della stessa struttura, previo parere favorevole del/dei Centro/i regolatori competente/i nei casi di gravi condanne penali, sino all’espiazione della pena, di attività o appartenenza o sostegno diretto o indiretto ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (a titolo esemplificativo: organizzazioni segrete, mafiose, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni terroristiche).
Sulle stesse situazioni si procede, con deliberazione motivata della segreteria della stessa struttura, previo parere favorevole del/i centro/i regolatore/i competente/i, nel caso di iscritte/i determinando l’interruzione del rapporto associativo con la FISAC/CGIL.
Sulla conformità alle previsioni statutarie di tali deliberazioni si pronuncia a richiesta dell’interessato/a il Collegio Statutario Nazionale.
L’iscrizione alla FISAC/CGIL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali, è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dell’iscritta/o.
L’iscrizione con delega alla CGIL comporta per i lavoratori attivi una trattenuta mensile.
Art. 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti
Le iscritte e gli iscritti alla FISAC/CGIL hanno pari diritti.
Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell’organizzazione – posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
Ogni iscritta e ogni iscritto alla FISAC/CGIL ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi.
Le iscritte e gli iscritti alla FISAC/CGIL hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FISAC/CGIL e della CGIL.
La FISAC/CGIL adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell’organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.
La formazione permanente e continua, anche in materia di protezione dei dati personali e di dati non personali, è un diritto/dovere di ogni persona che lavora e rappresenta la FISAC/CGIL ad ogni livello.
Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze del Comitato di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all’interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l’attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.
Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, uguale e libero.
La FISAC/CGIL tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.
La FISAC/CGIL tutela il diritto alla protezione dei dati personali delle iscritte e degli iscritti, così come degli altri interessati dei quali tratta i dati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti
Le iscritte e gli iscritti alla FISAC/CGIL partecipano alle attività dell’organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attendono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentate/i, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l’unità e l’immagine della FISAC e della CGIL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per la FISAC/CGIL su un’unica piattaforma, quella definita dal mandato.
Art. 6 - Democrazia sindacale
I cardini su cui poggia la vita democratica della FISAC/CGIL sono:
a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla FISAC/CGIL, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti attivi, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, o pensionati, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;
b) l’adozione di regole per la formazione delle decisioni dell’Organizzazione ai vari livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali per la definizione e l’approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi da parte dei lavoratori. Il mandato esplicito delle Assemblee Generali di riferimento alla sottoscrizione degli accordi è vincolante. Comunque, per la CGIL, in assenza del mandato di tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;
c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi;
d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
e) l’unicità dell’organizzazione nell’impegno fattivo alla realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi affinché́ si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della FISAC/CGIL, il valore della confederalità;
g) l’adozione di un Codice Etico relativo ai comportamenti, diritti e doveri di coloro a cui si applica. La violazione del codice etico è violazione dello Statuto.
h) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
-
- di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti all’Assemblea Generale;
- di gestione politica dei mandati ricevuti dall’Assemblea Generale di rappresentanza legale della FISAC/CGIL e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
- di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di Garanzia;
- di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della FISAC/CGIL, attribuito al Collegio di Verifica e al Collegio Statuario di garanzia statutaria – intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo Statuto della FISAC/CGIL – attribuita al Collegio Statuario Nazionale;
- di verifica del controllo amministrativo, sulla base delle regole statutarie e delle leggi, attribuite al Collegio degli Ispettori e dei Sindaci revisori;
i) l’affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti, fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessari e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini – realizzando ovunque possibile la parità tra generi, a partire dagli organi esecutivi laddove composti in numero pari, e comunque stabilendo che nessuno dei sessi pu ̀ essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative anche attraverso lo scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi – e la rappresentazione compiuta della complessità della FISAC/CGIL , costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la FISAC/CGIL, affinché́ in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte la presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;
l) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, e degli incarichi di direzione di quanti operano nel Sistema delle tutele Individuali con le modalità previste dalle delibere regolamentari, per favorire il rinnovamento della platea dirigente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell’organizzazione, garantisca anche mediante l’utilizzo di intensi percorsi formativi un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di responsabilità e direzione;
m) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario per la struttura; tali regole devono consentire all’eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell’operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantire l’agibilità.
n) l’adozione del principio della trasparenza degli atti dell’organizzazione secondo le modalità ed i contenuti definiti nei regolamenti;
o) il rispetto della normativa vigente, anche interna, in materia di diritto alla protezione dei dati personali;
All’Assemblea Generale della FISAC/CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale ̀ e con la garanzia che almeno un 3% di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista.
Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.
Inoltre, il carattere democratico dell’organizzazione è garantito:
- dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione e le norme per l’indizione dei congressi straordinari; dall’elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organismi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
- dall’applicazione, nelle elezioni degli organismi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto.
Art. 7 - Incompatibilità
La FISAC/CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere – quando è necessario – alla pressione sindacale e allo sciopero, all’obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell’elaborazione e nell’azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla FISAC nel suo insieme. Il principio della solidarietà contrappone la FISAC a ogni logica di tipo aziendalistico.
La FISAC/CGIL considera incompatibile con l’appartenenza a questa Organizzazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FISAC/CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la CGIL e la FISAC/CGIL, azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l’unità della FISAC/CGIL come soggetto contrattuale.
L’adesione alla FISAC/CGIL è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il l’Assemblea Generale preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d’azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.
L’autonomia della FISAC/CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell’organizzazione ai vari livelli:
a) appartenenza a consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL e dalla FISAC/CGIL, la cui partecipazione è normata da apposita delibera regolamentare), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dall’Assemblea Generale Nazionale.
b) appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
c) componente delle assemblee elettive Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee o a primarie di coalizione o di partito, comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi;
d) assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l’incompatibilità scatta dall’accettazione dell’indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all’appuntamento elettorale.
Dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, dopo dodici mesi l’iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.
Nel caso di reiterazione in un arco temporale di dieci anni della condizione di incompatibilità di cui ai precedenti commi c) e d), l’iscritto sospeso può entrare negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo ventiquattro mesi.
Analogamente, si prevede che l’iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di dodici mesi.
I candidati alle elezioni di cui al punto c) che non siano risultati eletti, in occasione di congressi che si svolgano nei 12 mesi successivi alle elezioni:
- sono incompatibili con gli organi di garanzia congressuale;
- godono di elettorato attivo e passivo nell’ambito del Congresso;
- se risultano eletti negli organi direttivi, di garanzia e di controllo, sono automaticamente sospesi fino a concorrenza di 12 mesi dalla data delle elezioni.
Dà luogo a incompatibilità anche l’assunzione di incarico di difensore civico.
A livello di posto di lavoro, per carica di direzione si intende l’appartenenza agli esecutivi; l’incompatibilità con l’appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro.
L’appartenenza agli organi esecutivi della FISAC a qualsiasi livello è, inoltre, incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.
Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. È responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.
Spetta all’Assemblea Generale della CGIL, a maggioranza dei 3⁄4 dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendano necessarie.
TITOLO II° – Delle Strutture e delle forme organizzative
Art. 8 - Struttura Organizzativa
La struttura organizzativa della FISAC/CGIL, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più ̀ attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori, il più ̀ efficace impegno per la democrazia e verso l’unità sindacale e ad estendere la presenza nel territorio, inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenze istituzionali.
La FISAC/CGIL si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori:
- I comitati degli iscritti nel luogo di lavoro
- Il sindacato territoriale
- Il sindacato regionale
- La Federazione nazionale
Si compone altresì ̀ di strutture aziendali e, laddove costituiti, di strutture di gruppo, le cui modalità costitutive ed il cui funzionamento saranno definiti in apposito regolamento.
Art. 9 - Il Comitato degli iscritti
Il Comitato degli Iscritti viene eletto, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, nelle assemblee delle iscritte/i secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale Nazionale della FISAC/CGIL. La FISAC/CGIL è impegnata alla realizzazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie quali unici agenti contrattuali, in assenza delle quali il Comitato degli Iscritti svolge funzioni di delegazione trattante nelle vertenze aziendali. Compiti, funzioni e ruoli sono fissati dal dall’Assemblea Generale Nazionale della CGIL.
NORMA TRANSITORIA
In particolare, la struttura FISAC/CGIL della Banca Centrale (BI-UIC) è formata da un Comitato direttivo che viene eletto dall’Assemblea dei rappresentanti le lavoratrici degli/lle iscritti/e in attività di servizio ed in quiescenza e che elegge la Segreteria. Compito della struttura è quello di mantenere i rapporti con i lavoratori e in attesa della elezione delle RSU a predisporre i programmi rivendicativi aziendali e svolgere la contrattazione, svolgere le attività connesse in accordo con le strutture FISAC/CGIL, seguire la gestione degli accordi contrattuali che si riferiscono ai lavoratori e lavoratrici BI-UIC. La direzione complessiva dell’attività della federazione nel settore della vigilanza finanziaria è esercitata dalla Segreteria Generale della FISAC/CGIL.
Art. 10 - Il Sindacato Regionale e Territoriale
Il Sindacato Regionale e il Sindacato territoriale sono istanze congressuali e di norma sono costituiti da un organo deliberante (Assemblea Generale) e da un organo esecutivo (la Segreteria) – e da un organo di controllo dell’attività amministrativa (Collegio dei Sindaci).
Art. 11 - Il Sindacato Territoriale
Il Sindacato territoriale ha il compito di realizzare la costituzione dei Comitati degli/le iscritti/iscritte e di promuovere la partecipazione dei lavoratori e lavoratrici e delle strutture di base alla definizione degli obiettivi rivendicativi e di riforma che interessano il territorio.
Esso coordina e dirige l’azione del sindacato nel territorio e nei posti di lavoro, cura la conduzione delle vertenze per la contrattazione articolata e la gestione dei suoi risultati per le aziende di dimensione territoriale e per quelle appositamente delegate dall’Assemblea Generale territoriale per la particolare importanza che rivestono nel territorio. Esso cura il tesseramento e promuove il proselitismo; assicura un rapporto organico con la Camera del Lavoro territoriale e con le strutture di livello superiore. Nelle realtà territoriali l’organizzazione sarà rapportata d’intesa con la Camera del Lavoro territoriale, la struttura Regionale e il Cento Regolatore nazionale, alle specifiche condizioni, garantendo comunque la rappresentanza della categoria. Di fronte a terzi ed in giudizio, il/la Segretario/a Generale rappresenta legalmente la FISAC/CGIL territoriale (provinciale o comprensoriale); in caso di impedimento tale rappresentanza è delegata ad altro componente la Segreteria.
Art. 12 - Il Sindacato Regionale
Dirige la politica e l’organizzazione della FISAC/CGIL nell’ambito regionale, elaborandone le linee e indirizzi e coordina l’attività dei Sindacati territoriali, assicurando un rapporto organico con le CGIL Regionali e la FISAC/CGIL Nazionale. La rappresentanza verso terzi ed in giudizio del/la Segretario/a generale si esercita anche in caso di assenza di strutture in un territorio (provinciale o comprensoriale).
Il Sindacato regionale, ferma rimanendo la competenza delle RSU e in attesa della loro elezione, dei Comitati degli Iscritti in raccordo con le relative strutture aziendali, conduce le trattative su materie demandate dai CCNL, e/o stipula accordi di sua competenza o ad essa demandati dalla struttura nazionale, con modalità definite dall’Assemblea Generale Nazionale.
Art. 13 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto nei precedenti articoli e in quanto adattabili alla realtà territoriale e regionale, si fa riferimento alle norme per la struttura nazionale.
Il funzionamento dei livelli territoriali e Regionali dovrà – nel rispetto delle specifiche competenze essere improntato a economicità, coordinamento della direzione, uniformità dei comportamenti. Specifici modelli di funzionamento potranno essere definiti d’intesa con le strutture interessate.
Art. 14 - Flessibilità organizzative
All’interno del quadro comune di regole sopraddetto, in ciascuna realtà regionale, in rapporto con i livelli confederali relativi e d’intesa con il centro regolatore nazionale FISAC, potranno essere definite specifiche tipologie funzionali in relazione alle diverse realtà territoriali, all’insediamento, a progetti di riorganizzazione inserendo le scelte organizzative in un quadro di coordinamento della direzione, uniformità di comportamenti, economicità.
TITOLO III° – Organi della Federazione
Art. 15 - Organi della Federazione
a) Sono organi deliberanti:
-
- Il Congresso FISAC/CGIL
- L’Assemblea Generale
b) È organo esecutivo:
-
- La Segreteria
c) Sono organi di controllo amministrativo:
-
- Il collegio dei Sindaci Revisori
- Il collegio degli Ispettori
d) È organo di garanzia statutaria:
-
- Il Collegio di verifica
Art. 16 - Congresso Nazionale
Il Congresso è il massimo organo della FISAC/CGIL. Esso viene convocato ogni 4 anni in accordo con le indicazioni della Confederazione e ogni qualvolta la sua convocazione sia dall’Assemblea Generale o richiesta da almeno un decimo delle iscritte e degli iscritti.
L’Assemblea Generale della FISAC/CGIL decide, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito Regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dall’Assemblea Generale stessa, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.
Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori/lavoratrici, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata agli iscritti/e nelle modalità previste dal Regolamento Congressuale.
L’Assemblea Generale stabilisce il rapporto tra numero di iscritti/e numero dei delegati/e da eleggere.
Compiti del Congresso sono:
- definire gli orientamenti generali della FISAC/CGIL, che dovranno essere seguiti da tutte le sue strutture;
- eleggere l’Assemblea Generale;
- eleggere il Collegio dei Sindaci;
- eleggere il Collegio di Verifica.
L’Assemblea Generale sarà composta:
- nel rispetto dei criteri di rappresentanza, genere e pluralismo previsti dall’Art. 6 dello Statuto;
- secondo quanto previsto dalla delibera 7.
Al solo Congresso compete deliberare sulle modifiche dello Statuto, e sulle sue modifiche, fatto salvo quanto previsto dall’art.16 e compete sulle affiliazioni della FISAC/CGIL alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della FISAC/CGIL. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3⁄4 degli aventi diritto.
Tra un Congresso e l’altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni e sulla revoca delle stesse è affidato all’Assemblea Generale Nazionale, che delibererà con la maggioranza dei 3⁄4 dei componenti.
Il Congresso delibera sull’ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
Art. 17 - Estensione ai Congressi intermedi
Quanto previsto nel presente Statuto per il Congresso Nazionale e la sua convocazione si applica ai Congressi delle istanze intermedie territoriali e regionali con gli opportuni adattamenti deliberati dai corrispondenti organi della FISAC/CGIL in sintonia con le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti congressuali delle corrispondenti strutture della CGIL.
Art. 18 - L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberante della FISAC/CGIL tra un Congresso e l’altro. A essa è affidato il compito di direzione della Federazione nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di definire le politiche rivendicative di primo e secondo livello, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FISAC/CGIL si articola, di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo presentato dalla Segreteria ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso federale e di quanto previsto dal presente Statuto.
L’Assemblea Generale è eletta dal Congresso che fissa il numero dei componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo del 40% dei suoi componenti e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino a un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.
L’Assemblea Generale provvede alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica del Collegio dei sindaci, nelle forme previste dal presente Statuto.
Elegge gli ispettori nazionali. L’Assemblea Generale si doterà di un regolamento atto a garantire il corretto funzionamento ed eleggerà un/a Presidente o una presidenza.
L’Assemblea Generale è convocata dalla Presidenza, in accordo con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.
Ogni componente del dell’Assemblea Generale ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione della FISAC/CGIL e prendervi parola.
Le decisioni dell’Assemblea Generale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.
L’Assemblea Generale:
- costituisce eventualmente un organismo con funzioni di direzione operativa, indicandone le attribuzioni. Tale decisione dovrà essere assunta a maggioranza qualificata di 3/4 dei suoi componenti;
- provvede alla identificazione delle modalità costitutive, delle articolazioni organizzative, delle attribuzioni nella contrattazione ai vari livelli del Coordinamento alte professionalità;
- costituisce le Commissioni Contrattuali per tutti i settori. Quelle relative ad ABI e ANIA, verranno interamente composte dai rispettivi componenti dell’Assemblea Generale. Esse avranno relativamente alle politiche rivendicative compiti di discussione, approfondimento, gestione e proposte all’Assemblea Generale, al quale comunque competono le decisioni delle linee rivendicative e dell’approvazione di piattaforme e accordi.
- Elegge le delegazioni trattanti per tutti i settori contrattuali. Esse sono costituite per ABI ed ANIA dalla Segreteria Nazionale e possono comprendere componenti dell’Assemblea Generale e compagne del Coordinamento femminile nazionale facenti parte della stessa Assemblea.
- Per la Banca Centrale la delegazione sarà composta dalla Segreteria Generale della FISAC/CGIL e da componenti della struttura aziendale. Per gli altri settori l’attività negoziale può essere delegata dalla Segreteria a componenti del Direttivo Nazionale e le delegazioni trattanti potranno essere integrate da componenti delle Commissioni contrattuali, nonché per specifiche realtà aziendali da componenti delle strutture territoriali e delle strutture aziendali delle realtà interessate.
- promuove la formazione sindacale nazionale, deliberandone il programma di lavoro.
Il Comitato direttivo può convocare periodiche assemblee di quadri e delegati/e con funzioni di indirizzo politico fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l’associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.
Quanto previsto dal presente articolo, si applica, per tutte le parti che non sono di competenza nazionale anche alle strutture regionali e territoriali della Fisac Cgil, laddove previste, con gli adattamenti di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 del presente statuto.
Art. 19 - Segreteria Nazionale
La Segreteria è l’organo che attua le decisioni dell’Assemblea Generale e assicura la gestione continuativa della FISAC/CGIL.
Risponde della propria attività all’Assemblea Generale stessa.
La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario/a generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
Ogni componente della Segreteria – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario/a generale – risponde del suo operato all’organo esecutivo.
La Segreteria, su proposta del Segretario/a generale, può revocare, motivatamente, l’incarico operativo. Dell’incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva all’Assemblea Generale, in una apposita riunione. Su proposta del Segretario/a Generale la segreteria può nominare fino a due vicesegretari generali con funzioni vicarie con il vincolo della presenza di entrambi i generi considerando a tal fine la figura del Segretario generale e quella del /dei vice segretario/i.
La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
La Segreteria Nazionale assicura, altresì, la direzione unica complessiva degli aspetti attinenti i problemi di carattere contrattuale dell’intera categoria.
Tra i principali compiti:
- conduce le trattative per i contratti collettivi nazionali;
- coordina le linee rivendicative delle contrattazioni di secondo livello;
- può, affiancando le altre istanze della Federazione, partecipare e coordinare la gestione delle contrattazioni integrative di cui al punto precedente;
- provvede all’organizzazione ed al funzionamento della Federazione e dei suoi uffici, determina l’organico del personale con tutti gli aspetti amministrativi e coordina l’attività nei vari campi; nomina collaboratori tecnici; presenta al Comitato direttivo, per l’approvazione, il bilancio della Federazione.
La Segreteria assicura, altresì, la direzione quotidiana delle attività. Mantiene un contatto permanente con le strutture Regionali, Territoriali e Aziendali, con la Confederazione, con tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La rappresentanza legale della FISAC/CGIL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
a) al Segretario/a generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo. Tale norma si applica, ferme restando le competenze specifiche nazionali, alle strutture regionali e territoriali della Fisac Cgil, laddove previste in attuazione degli artt. 11 e 12 del presente statuto.
b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria nazionale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria nazionale può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso.
Tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato l’Assemblea Generale. In caso di impedimento o di assenza la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice segretario o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.
Art. 20 - Collegio dei Sindaci revisori
È organo di controllo dell’attività amministrativa della FISAC/CGIL.
In ciascuna delle istanze che costituiscono la struttura organizzativa della FISAC/CGIL (nazionale, regionale, territoriale) cui compete la gestione di un fondo devono essere osservate le seguenti norme:
a) elezione da parte del Congresso o dell’Assemblea elettiva di un Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Sindaci revisori è l’organo di controllo dell’attività amministrativa della FISAC/CGIL. Esso è composto da 3 effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse ad uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni; i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione.
Il Collegio dei sindaci ha il compito di controllare l’andamento amministrativo attraverso verifiche periodiche, la regolarità di tutte le spese, l’esistenza, la destinazione delle eccedenze attive e degli accantonamenti e la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.
b) la compilazione annuale da parte del Collegio di una relazione che accompagni il bilancio consuntivo di tutte le risorse, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
c) la presentazione al Congresso (o assemblea elettiva) di una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro;
d) il Collegio sindacale è tenuto a sottoporre tempestivamente al Direttivo competente qualsiasi atto che dovesse risultare amministrativamente irregolare dal punto di vista della sua documentazione o naturale destinazione dei fondi.
Il collegio dei sindaci nominerà al suo interno un/una Presidente che resterà in carica da un Congresso all’altro, Il/la Presidente partecipa alle riunioni dell’Assemblea Generale Nazionale.
Art. 21 - Collegio degli Ispettori
Il Collegio degli Ispettori Nazionale è eletto dall’Assemblea Generale Nazionale ed è composto da cinque componenti effettivi e tre supplenti.
Sono scelti fra gli iscritti e le iscritte alla FISAC/CGIL che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti.
Essi hanno compiti ispettivi riferiti:
a) alla regolare canalizzazione delle risorse;
b) alla corretta applicazione dei regolamenti del personale e del regolamento confederale sul trattamento dei dati personali;
c) sulla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti confederali, Società e Associazioni promosse dalle strutture di riferimento;
d) al mandato loro assegnato dall’ Assemblea Generale;
e) al controllo del rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato nella compilazione dei bilanci. Il controllo dei bilanci può riferirsi all’esercizio in corso o a quelli passati.
Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché́, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più ̀ strutture, riferiscono i risultati delle ispezioni ai Centri regolatori interessati.
L’attività degli Ispettori della FISAC/CGIL nazionale si sviluppa nei confronti delle istanze categoriali, ad esclusione del Centro regolatore nazionale FISAC/CGIL.
Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni dall’ Assemblea Generale Nazionale.
Art. 22 - Collegio di verifica
Il Collegio di verifica è costituito nella FISAC/CGIL Nazionale.
Esso comprende 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso della FISAC/CGIL a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento di votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, l’Assemblea Generale della FISAC/CGIL può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti.
Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della FISAC/CGIL, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Il Collegio di verifica ha giurisdizione sull’attività delle strutture categoriali di livello inferiore.
Contro le decisioni del Collegio di verifica della FISAC/CGIL Nazionale è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.
Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dallo stesso; il Collegio elegge nel proprio seno la Presidenza.
I componenti effettivi dei Collegi di verifica sono invitati all’Assemblea Generale Nazionale della FISAC/CGIL.
Art. 23 - Forme di organizzazione delle donne
La FISAC/CGIL in materia di organizzazione delle donne a tutti i livelli, adotta nazionalmente la forma del Coordinamento, restando ferma la possibilità a livello decentrato di adottare altre forme.
In entrambi i casi il loro funzionamento dovrà prevedere regole democratiche e trasparenti. Tali organismi hanno diritto di avanzare proposte in merito.
- ai contenuti contrattuali rivendicativi, di politica economica e sociale;
- ai criteri e alle scelte nominative che attuino il riequilibrio della rappresentanza;
- agli argomenti da mettere all’ordine del giorno degli organismi dirigenti.
I Coordinamenti sono la sede di relazione politica e di confronto sia tra donne, sia con le varie forme di aggregazione che le donne stesse si danno; sono luogo di costruzione dei progetti politici e di mediazione.
TITOLO IV° – Dell’Amministrazione
Art. 24 - Finanziamento
Ai finanziamenti della FISAC/CGIL si provvede attraverso le quote sindacali ed i proventi delle tessere degli aderenti. Al finanziamento si provvede altresì con contributi delle iscritte e degli iscritti che sottoscrivono volontariamente una delega o corrispettivo atto certificatorio.
Le quote di contribuzione di ogni aderente sono mensili e rapportate alla retribuzione di fatto nella percentuale fissata dagli organi deliberanti della Federazione.
La ripartizione dei mezzi finanziari avviene sulla base di decisioni assunte dagli organismi competenti ai diversi livelli seguendo i criteri stabiliti dall’Assemblea Generale della CGIL.
La ripartizione fra l’istanza nazionale e quelle territoriali è assunta dall’Assemblea Generale della FISAC/CGIL nel rispetto delle decisioni dell’Assemblea Generale CGIL.
La ripartizione fra l’istanza regionale ed i sindacati territoriali di competenza viene attuata con delibere dell’Assemblea Regionale d’intesa con gli organismi orizzontali della CGIL, i quali fissano i livelli, la ripartizione dei contributi fra istanze della FISAC/CGIL ed istanze confederali.
Art. 25 - Attività amministrativa
Allo scopo di realizzare una tenuta contabile tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di chiarezza e trasparenza, tutte le strutture della FISAC/CGIL devono osservare le seguenti norme:
- predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l’applicazione del modello “Piano unico dei conti”, del Bilancio consuntivo e preventivo composto da stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del bilancio;
- le Assemblee Generali ai vari livelli sono chiamate ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
- le strutture contabili devono essere tenute a disposizione del Collegio dei Sindaci, delle istanze direttive delle strutture interessate e delle strutture di livello superiore nonché degli Ispettori di cui all’art. 22.
- l’attività amministrativa dei comitati degli iscritti potrà essere ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l’ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori:
- i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.
- previsione ad ogni sostituzione di Segretario generale di un formale e documentato passaggio di consegne, Certificato dal Collegio degli Ispettori di riferimento, da presentare all’Assemblea Generale del quale va data copia al/ai Centro/i regolatore/i di riferimento; la violazione di tale regola, anche a seguito di successiva verifica di veridicità della documentazione, comporta l’attivazione delle procedure disciplinari da parte dei Comitati di garanzia preposti.
Art. 26 - Autonomia amministrativa
La Federazione Nazionale, i Sindacati Regionali e Territoriali hanno patrimonio e amministrazione autonoma e pertanto non rispondono giuridicamente e amministrativamente che delle obbligazioni assunte direttamente e di quelle contratte per conto di altre strutture nel rispetto del principio di solidarietà.
Art. 27
La FISAC/CGIL non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
Il patrimonio della FISAC/CGIL, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della Cgil designata dal Centro Regolatore competente, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662.
La quota associativa e i contributi sindacali intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
TITOLO V° Della giurisdizione interna
Art 28 - Sanzioni disciplinari
È passibile di sanzioni disciplinari, l’iscritta o l’iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
- biasimo scritto;
- in caso di iscritta/o componente dell’Assemblea generale o di funzionario/a dell’Organizzazione, sospensione della/e carica/he sindacale/i ricoperta/e fino a tre mesi;
- in caso di iscritta/o componente dell’Assemblea generale o di funzionario/a dell’Organizzazione, sospensione della carica/cariche sindacale/i ricoperta/e da tre a 12 mesi;
- sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà d’iscritta/o;
- espulsione dall’organizzazione, l’eventuale richiesta di reiscrizione da parte dell’espulso/a non potrà essere esaminata prima che trascorrano tre anni e sarà decisa dalla struttura cui perviene la richiesta, previo parere vincolante del Centro Regolatore nazionale.
Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di ragionevolezza, gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per comportamenti:
- incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto, delle relative Delibere e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché delle regole in esso precisate;
- contrari alle corrette norme di leale comportamento nell’Organizzazione; la violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
- molestie, ricatti sessuali, mobbing, stalking;
- condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
- atti affaristici e/ o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
L’Assemblea Generale relativa dovrà, nella sua prima sessione utile e comunque entro sessanta giorni, pena l’inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del personale.
La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
È facoltà dell’iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l’attivazione del Comitato di garanzia competente che deciderà in unico grado. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni stessa, qualora non venga confermato.
Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l’obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all’autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti, né sostituiscono il diritto ed eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall’organizzazione.
Art. 29 - Trattamento dei dati personali
La CGIL nazionale, le CGIL regionali, le Camere del Lavoro, territoriali o metropolitane, e le federazioni e sindacati di categoria e lo SPI ai livelli nazionali, regionali e territoriali, in considerazione del fatto che determinano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, sono tra loro contitolari del trattamento e, per l’effetto, l’accordo di contitolarità di cui all’art. 26 del Regolamento UE 679/2016 è approvato, per i Centri Regolatori nazionali, dalle rispettive Segreterie, e per i Centri Regolatori regionali, dalle rispettive Assemblee Generali. Le CGIL Regionali approvano l’accordo di contitolarità anche per conto delle Camere del Lavoro di riferimento nonché delle federazioni e sindacati e dello SPI dei livelli regionali e territoriali.
Il responsabile della protezione dei dati è individuato e designato dalla Segreteria dei Centri Regolatori. Il responsabile della protezione dei dati designato dalla Segreteria della CGIL Regionale svolge le funzioni previste dall’art. 39 del Regolamento UE 2016/679, e le altre eventualmente affidategli, oltre che a favore della CGIL Regionale stessa, anche a favore e nei confronti delle Camere del Lavoro, nonché delle federazioni e sindacati e dello SPI, dei livelli regionali e territoriali di riferimento.
L’Assemblea Generale del Centro confederale nazionale approva il Regolamento confederale sul trattamento dei dati finalizzato a disciplinare le politiche, le modalità e le misure tecniche ed organizzative da adottare ad ogni livello della Confederazione, disciplinando altresì, nel rispetto dell’Accordo di contitolarità di cui al comma 1, le competenze per l’adozione e/o la modifica di eventuali specifiche linee guida.
Norma transitoria
L’art. 29 come modificato si applica solo per i futuri accordi di contitolarità e/o per le modifiche dell’accordo di contitolarità del 30/06/2019 che, in quanto approvato ai sensi dell’art. 26, ultimo comma, dello Statuto precedentemente vigente, resta valido ed efficace.
Resta valido, sino a sua eventuale modifica e/o sostituzione, il Regolamento confederale sul trattamento dei dati approvato dal Comitato Direttivo del 21/07/2022.
Art. 30 - Raccordo con lo Statuto CGIL
Il presente Statuto riprende ed integra quello della CGIL e fa ad esso rinvio per quanto non espressamente previsto.
Le modifiche allo Statuto sono di competenza del Congresso.
Art. 31 - Azione sindacale
Le decisioni relative ad ogni forma di azione sindacale compreso lo sciopero sono di competenza delle strutture interessate.
Le azioni sindacali della categoria che sono previste dalla Legge 146 devono essere effettuate nel rispetto degli accordi sottoscritti per l’applicazione della stessa.