Ex Festività – Festività soppresse 2024

Ecco tutte le informazione per il 2024 per settore:

Settore ABI e ADER

Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Nel caso del 2024 le ex festività sono:

  • San Giuseppe martedì 19 marzo 2024
  • Ascensione giovedì 9 maggio 2024
  • Corpus domini giovedì 30 maggio 2024
  • San Pietro e Paolo sabato 29 giugno (viene conteggiata SOLO per i colleghi impegnati nel turno di sabato)
  • Forze Armate lunedì 4 novembre.

NOTA BENE: i permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative o congedi parentali non retribuiti, SVL o il turno di riposo nel caso del 4×9.

Vi ricordiamo inoltre che Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono a FOC con una giornata di ex festività, che verrà decurtata dalla loro dotazione.

Festività civili cadenti di domenica

In aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, vi ricordiamo che nel 2024 il giorno 2 giugno, Festa della Repubblica, cadrà di domenica: quindi si può scegliere tra un giorno di riposo aggiuntivo e il pagamento di una giornata in più di stipendio.

Giornate semifestive

Sono considerati giorni semifestivi:

  • la Vigilia di Ferragosto
  • la Vigilia di Natale
  • il 31 dicembre
  • la festa patronale di ogni singola località
  • per i colleghi con orario spalmato su 6 giorni la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.


Settore ANIA

I permessi retribuiti per le festività̀ abolite (accordo sulle festività abolite – allegato n. 7 Ccnl), per l’anno 2024, ammontano a 4 giorni: 

  • martedì 19 marzo 2024 (San Giuseppe)
  • giovedì 9 maggio 2024 (Ascensione)
  • giovedì 30 maggio 2024 (Corpus Domini)
  • lunedì 4 novembre 2024 (Festa dell’Unità nazionale) 

Art. 2) le festività̀ sopraelencate danno diritto a giornate di permesso retribuito, salvo accordi aziendali migliorativi, a condizione che in tali giornate venga effettivamente prestata la propria attività̀ lavorativa o, anche se assente, abbia percepito la retribuzione spettante. 

Sono considerati permessi retribuiti straordinari il venerdì̀ 29 marzo 2024 (Venerdì̀ Santo) e mercoledì 14 agosto (vigilia Assunzione M.V.). 

Modalità̀ di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività̀ 

Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive, segnalandone la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l’utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive, facendone richiesta con congruo preavviso e senza l’obbligo di inserimento nel piano ferie. 

Salvo accordi aziendali migliorativi. 

NOTA BENE:
Santo Patrono
– la ricorrenza del Santo Patrono, è considerata giorno festivo in ciascuna piazza di lavoro. Per la piazza di  Roma sabato 29 giugno (ss Pietro e Paolo) si aggiunge alle festività̀ soppresse nazionali solo per chi fa il turno di sabato.

Festività̀ civili cadenti di domenica – in aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività̀, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività̀ civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico. Per il 2024 il 2 giugno cadrà di domenica. 

Giornate semifestive – sono considerati giorni semifestivi martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre.

Part Time – nelle giornate semifestive i lavoratori part-time osserveranno l’orario di entrata previsto dal contratto individuale, mentre quello di uscita sarà̀ anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time. 


Settore Appalto Assicurativo

Per il personale dipendente delle agenzie di assicurazione in gestione libera le festività soppresse, per l’anno 2024, saranno le seguenti:

• Martedì 19 marzo 2024 – San Giuseppe
Ascensione
Corpus Domini
• Sabato 29 giugno 2024 – SS. Pietro e Paolo – per la sola piazza di Roma

Si ricorda che il CCNL 18/12/2017 (art. 31 c. 4) prevede per le 4 giornate elencate (le festività soppresse religiose) la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono essere fruiti anche in modo frazionato in periodi non inferiori ad 1 ora e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria. Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell’agente delle richieste della lavoratrice o lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 31 c.6). Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni (art. 31 c.7) è il seguente: retribuzione lorda mensile x 14 /250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c.5) ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie (art. 31 c.8).

FESTIVITÀ – CONTRATTO ANAPA

Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni: Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); Giorno dell’angelo (lunedì dopo Pasqua); Anniversario della Liberazione (25 aprile); Festa del lavoro (1° maggio); Festa della Repubblica (2 giugno) Assunzione di M.V. (15 agosto) Giorno successivo all’Assunzione ( 16 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Giorno del Santo Patrono della città art. 31 c.1).

GIORNATE SEMIFESTIVE – CONTRATTO ANAPA

Sono considerate giornate semifestive (art. 31 c.2) per l’anno 2024 le seguenti:

  • Venerdì 29 marzo 2024 (Venerdì Santo)
  • Mercoledì 14 agosto 2024 (Vigilia dell’Assunzione di M.V.)
  • Martedì 24 dicembre 2024 (Vigilia di Natale)  
  • Martedì 31 dicembre 2024 (Ultimo giorno dell’anno)
  • La giornata semifestiva del 2 novembre 2024 (Commemorazione dei defunti) cade di sabato

Nei giorni semifestivi nei quali si svolga la prestazione lavorativa il turno di lavoro terminerà alle ore 12 (art.31 c.3).

I part time sono tenuti a prestare solo la metà delle ore di lavoro previste nella giornata in cui cade il semifestivo, con l’obbligo di effettuare gli eventuali recuperi orari nella settimana.

Esempio: dipendente con orario di solo 4 ore la mattina

  • la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; dipendente con orario di solo 4 ore il pomeriggio
  • la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel giorno in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare).

Si ricorda che le ferie fruite in giorno semifestivo verranno computate nella misura di mezza giornata.


Settore BCC

Il CCNL del Credito Cooperativo in tema di ex festività dispone che sono attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Nel dettaglio:

Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti:

  • per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
  • con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
  • con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito.

Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).

Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

Nel caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi se non fruiti, in tutto o parte, nel corso dell’anno solare verranno liquidati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anno di competenza.

Va inoltre ricordato che le disposizioni del CCNL prevedono che il trattamento sopra descritto in tema di ex festività assorbe i trattamenti per festività nazionale non goduta, normati dall’art. 98 ultimo comma e dall’art. 126 ultimo comma del CCNL stesso, in caso tale evento riguardi, rispettivamente, la festa nazionale della Repubblica e la festa dell’Unità Nazionale.

Per maturare il recupero è necessaria la presenza.

Pulsante per tornare all'inizio