
L’Agenzia delle Entrate non considera il possesso di un maggior reddito attraverso accertamento per evitare una confisca di beni per sproporzione, in quanto presume la distribuzione di dividenti a favore di Soci di Srl trattandosi di una presunzione tributaria priva di rilievo automatico nel processo penale.
Le somme autoriciclate, attraverso un finanziamento Soci e provenienti da precedenti frodi fiscali (reato presupposto) sono automaticamente confiscabili, anche se già precedentemente confiscato il profitto del reato tributario, in quanto trattasi di autonome condotte delittuose (Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1309).
Ricordiamo che l’art.240bis Codice penale prevede la confisca di somme che una Soggetto, condannato per determinati reati, risulti essere titolare quando non sia in grado di giustificarne la provenienza.
Anche in caso di regolarizzazione di somme attraverso il cosiddetto Scudo fiscale, la stessa non integra un’estinzione dell’obbligazione tributaria e, quindi, non sia idonea ad evitare la confisca per sproporzione.
Nel caso di autoriciclaggio con reato presupposto di tipo tributario, la Corte ha ritenuto:
- Irrilevante la commissione del reato tributario in anni antecedenti anche l’entrata in vigore della norma sull’antiriciclaggio.
- Legittima la confisca delle somme autoriciclate nonostante fossero già state confiscate le somme evase, quale profitto del reato tributario.
Questo avviene perché si tratta di due condotte illecite autonome nelle quali, per il reato tributario, viene confiscato il profitto (le somme evase) e nell’autoriciclaggio le somme successivamente ripulite (es. attraverso il finanziamento ai Soci).