Pisa – la sentenza: “un’organizzazione del lavoro idonea a generare lo stress”

Recentemente ha avuto molto risalto il caso di un lavoratore della grande distribuzione che, dopo reiterate vessazioni, pressioni e contestazioni perpetrate per più di un anno, ha manifestato pesanti disturbi psicologici con conseguenti assenze per malattia e a cui il Tribunale di PISA ha riconosciuto l’esclusiva origine occupazionale della patologia (sentenza 3 novembre 2022 numero 335).

Sentenza confermata a fine 2023 dalla Corte di Appello di Firenze con la seguente argomentazione: la continua pressione per quanto riguarda il rendimento del punto vendita e la gestione del personale, le sanzioni disciplinari, i trasferimenti anche a distanza rilevante sono certamente sintomi di un’organizzazione del lavoro idonea a generare lo stress”.

A questo proposito riteniamo utile condividere che le patologie legate allo stress sono inserite nell’elenco aggiornato dal DM15 novembre 23 nella II lista ovvero “malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”, gruppo 7 “malattie psichiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro”.

Questo significa che non si presume il collegamento causale e quindi è a carico del lavoratore l’onore della prova. Dovrà il lavoratore o lavoratrice dimostrare il nesso causa-effetto tra la condizione lavorativa e la patologia.

Qualora il lavoratore/lavoratrice abbia una diagnosi di patologia psichica (depressione, ansia..) a seguito di condotte lavorative (mobbing, super lavoro, …) potrà rivolgere domanda di indennizzo all’INAIL per danno biologico solo se prova che la patologia sia stata determinata dalla condizione di lavoro in modo esclusivo.

Non è necessario però, ai fini INAIL, provare una colpa o un intento persecutorio da parte del datore, l’indennizzo è dovuto per il danno subito.

Laddove poi emerga una responsabilità datoriale, il lavoratore/lavoratrice può chiedere il risarcimento per il riconoscimento del danno non coperto da tutela INAIL  e si parla in questo caso di danno differenziale.

Ricordiamo che la sentenza sopra riportata è frutto del lavoro del nostro sportello INCA Cgil di Pisa e quindi gli uffici INCA sono una valido e importante punto di riferimento per approfondire e affrontare questi percorsi.

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