Polizze assicurative ed autoriciclaggio

Con Sentenza n.9923 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione viene definito come auto riciclaggio il reimpiego con sottoscrizione di una Polizza assicurativa delle somme oggetto di appropriazione indebita, questo anche se può essere contestata l’attribuzione di attività economica/finanziaria, considerando che viene garantita la conservazione del capitale alla scadenza.

A quest’ultima considerazione, la Corte ricorda che con l’introduzione nell’Ordinamento giuridico penale del reato di auto riciclaggio, il Legislatore ha voluto congelare ogni attività economica proveniente da reato impedendo che possano venire reintrodotte nel circuito produttivo e possano provocare ulteriori vantaggi/profitti.

Nel caso in cui, però, il reato originario (presupposto) riguardi il trasferimento di beni statici, come il denaro, la condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentemente idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio.

Il Contratto di assicurazione sottoscritto, di conseguenza è stato qualificato correttamente come prodotto finanziario sulla base di quanto stabilito dall’art.1 lettera u del Testo unico della Finanza, visto, che, a fronte della polizza acquistata con il denaro oggetto dell’appropriazione indebita viene riconosciuto al responsabile dell’illecito un rendimento minimo garantito ed un rendimento annuo costante.

Anche la tracciabilità dell’operazione, considerando che trasferire somme di denaro ricavate da reato in polizze assicurative costituisce condotta idonea ad ostacolare l’individuazione del provento illegale, non influisce sulla definizione del reato di auto riciclaggio.

Dunque è corretto ritenere che l’affidare il denaro ad un Gestore per l’acquisto di strumenti finanziari è un operazione rilevante ai fini del reato di auto riciclaggio, visto che il compendio monetario ha avuto un diverso indirizzo, passando nella disponibilità esclusiva di altro Soggetto giuridico per effetto della condotta posta in essere dalla persona rea dell’illecito.

Esclusa, anche, l’applicazione della causa di non punibilità prevista dal comma 5 art.648 ter.1 rivolta al godimento personale delle condotte contestate se la polizza prevede , in caso di decesso del contraente, il coniuge come beneficiario.

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