Quanto guadagnerò
All’atto dell’assunzione sarai inquadrato come 3 area 1 Livello (3.1) e la retribuzione lorda per il tuo profilo, stabilita dal CCNL, è pari a 2.599,29 euro mensili.
Tuttavia questa non è che una voce della busta paga.
Come si legge una busta paga?
In ogni busta paga che riceverai il giorno in cui ti viene accreditato lo stipendio, troverai il dettaglio delle singole voci che lo compongono. La voce principale sarà quella nella prima riga del dettaglio: “Retribuzione ordinaria”, il cui importo lordo, come detto poc’anzi, è stabilito dal CCNL, e nel tuo caso è quello che spetta alle persone impiegate nella III Area 1 livello (3.1), ovvero € 2.599,29 a maggio 2024, previsti ulteriori aumenti a settembre 2024 come da rinnovo CCNL ABI.
Oltre a questa voce, troverai il dettaglio di tutte le competenze o trattenute di varia natura, come ad esempio il numero di buoni pasto spettanti (in base ai giorni di effettiva presenza a lavoro), il contributo che deciderai di versare al Fondo Pensione Complementare, gli eventuali scatti di anzianità che matureranno nel tempo (gli scatti sono aumenti retributivi che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio), eventuali indennità come quella per chi svolge il servizio di Cassa in via continuativa o saltuaria, rimborso missioni, etc. Nella busta paga trovi anche il dettaglio delle ferie e permessi che ti spettano e il loro utilizzo progressivo nel corso dell’anno.
Il tuo stipendio, nel tempo, potrà aumentare con gli scatti di anzianità, con la contrattazione collettiva che potrà concordare aumenti salariali, in caso di inquadramento a livelli superiori (ad esempio se riceverai promozioni per merito o se verrai adibito a mansioni superiori che prevedono, da Contratto, specifici inquadramenti), oppure ogni volta che vengono stabiliti sgravi fiscali o contributivi per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a livello legislativo.
Se hai dubbi o domande relative alla tua busta paga, non esitare a contattare il tuo sindacalista di riferimento.
Consulta la Guida Fisac dedicata
Quale sarà il mio orario di lavoro?
Con il rinnovo del CCNL del 23 novembre 2023, grazie ad una tenace trattativa da parte della Fisac e delle altre organizzazioni sindacali, con decorrenza 1 luglio 2024 l’orario di lavoro è di 37 ore settimanali, a fronte delle 37 ore e 30 minuti precedentemente previste. La riduzione di 30 minuti è stata concordata a parità di retribuzione.
Eccetto che per determinati uffici, dediti principalmente all’Information Technology, all’assistenza ai clienti e alla sicurezza informatica, in Monte dei Paschi nelle filiali come negli uffici si lavora 5 giorni su 7 (dal lunedì al venerdì) di mattina e nel primo pomeriggio, con un intervallo per la pausa pranzo. A seconda delle sedi di lavoro si possono avere orari di ingresso e di uscita e anche durata della pausa pranzo lievemente differenti.
C’è flessibilità negli orari stabiliti?
Il CCNL sancisce anche il diritto alle cosiddette “flessibilità individuali”, ovvero la possibilità di chiedere, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, di spostare in maniera non occasionale il proprio orario di ingresso di 15 minuti, con conseguente spostamento anche dell’orario di uscita; oppure, sempre compatibilmente con le esigenze aziendali, di posticipare ingresso e uscita di 30 minuti, sempre in maniera non occasionale.
Quante ferie mi spettano?
Il numero di giorni di ferie spettanti aumenta con l’anzianità lavorativa, secondo lo schema seguente:
Scaglioni | Aree Professionali | Quadri direttivi |
Fino a 5 anni di anzianità | 20 gg lavorativi | 26 gg lavorativi |
Da 5 a 10 anni di anzianità | 22 gg lavorativi | 26 gg lavorativi |
Con oltre 10 anni di anzianità | 25 gg lavorativi | 26 gg lavorativi |
Come neoassunta/o, quindi, ti spettano 20 gg di ferie l’anno, ma per quest’anno saranno riparametrati alla data di assunzione.
Ci sono altri permessi fruibili?
Il contratto stabilisce che i lavoratori e le lavoratrici del settore abbiano diritto a fruire annualmente di un numero di giorni di permessi retribuiti pari al numero delle cosiddette “festività soppresse”, ovvero:
- 19 marzo: San Giuseppe
- giovedì dell’Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua)
- giovedì del Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua)
- 29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (festivo per la piazza di Roma)
- 4 Novembre: giorno dell’Unità Nazionale
Il permesso spetta a patto che queste ex festività ricadano in un giorno lavorativo (secondo quanto stabilito per ciascun dipendente) e che per quella giornata si abbia diritto all’intero trattamento economico (ad esempio non siano stati inseriti permessi non retribuiti, sciopero, congedo parentale etc.).
Inoltre, quando le giornate del 25 aprile, 1 maggio o 2 giugno ricadono di domenica, ai lavoratori e alle lavoratrici spettano altrettante giornate di permesso retribuito come “festività coincidenti con la domenica”.
Come funziona in caso di malattia o infortunio?
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (a patto che sia stato superato il periodo di prova).
In linea di massima l’azienda calcola tali periodi di assenza facendo riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza e il mantenimento del posto di lavoro spetta per periodi differenti a seconda dell’anzianità di servizio, secondo il seguente schema:
Anzianità | Mesi |
Fino a 5 anni | 8 |
Da oltre 5 e fino a 10 anni | 10 |
Da oltre 10 e fino a 15 anni | 14 |
Da oltre 15 e fino a 20 anni | 18 |
Da oltre 20 e fino a 25 | 22 |
Oltre 25 anni | 24 |
In caso di malattie di tipo oncologico, i periodi indicati sopra sono raddoppiati fino a un massimo di 36 mesi.
In caso di HIV, Tbc o riconoscimento disabilità grave in base alla legge 104, comma 3 art. 3, il periodo di cui sopra viene aumentato del 50%, fino ad un massimo di 30 mesi.
E se devo fare una visita medica o un esame clinico in orario di lavoro?
È possibile usufruire di brevi permessi retribuiti per sottoporsi a visite, esami di laboratorio o terapie mediche, qualora non sia possibile effettuarli al di fuori del normale orario di lavoro.
A fronte di tali assenze, gli interessati devono produrre idonei giustificativi attestanti l’orario durante il quale si è svolta la prestazione.
Il permesso viene concesso per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della prestazione; nel caso in cui ci si rivolga a strutture sanitarie poste in un luogo diverso da quello di lavoro, il permesso retribuito non può coprire i tempi di viaggio, a meno che lo spostamento non sia giustificato dalla mancanza, sul luogo di lavoro, della struttura sanitaria necessaria.