ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE
D Chi rientra nel piano di accompagnamento alla pensione?
R Il personale che ha già maturato o maturi il requisito al trattamento pensionistico ex “Riforma Fornero” entro il 31 ottobre 2025.
D Quando scade il bando aziendale?
R Dal 22 luglio verrà reso disponibile sulla Intranet Aziendale Futur@ il portale dove potrai presentare la tua domanda di adesione entro il:
➢30 novembre2024
per coloro che matureranno il requisito pensionistico (ex Fornero) entro il 31 ottobre 2025.
D Se non aderisco al bando, potrò accedere al prossimo?
R Al personale che avrà maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico, qualora non aderisca al presente Piano, non sarà più applicabile alcun trattamento integrativo di incentivazione all’esodo.
D Quando avverrà la risoluzione del rapporto di lavoro?
R La risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al 31 gennaio 2025 (ultimo giorno di lavoro) per coloro che abbiano già maturato il diritto a percepire il trattamento pensionistico ex “Riforma Fornero” oppure sarà fissata, tempo per tempo, nell’ultimo giorno che precede la decorrenza del predetto trattamento pensionistico, con reciproca rinuncia del dipendente e dell’Impresa al periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
D A quanto corrisponde l’incentivazione?
R L’incentivazione all’esodo equivalente all’indennità lorda di preavviso, a cui sarà aggiunta una mensilità lorda.
D A quanto corrisponde il preavviso?
R Come da CCNL il preavviso corrisponde:
➢Per tutti i lavoratori/trici, con esclusione dei Funzionari, nei casi di risoluzione del rap porto di lavoro i termini di preavviso sono così fissati:
– per i lavoratori/trici che hanno superato il periodo di prova e non hanno ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 6;
– per i lavoratori/trici che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 9.
➢Per i Funzionari :
– che hanno superato il periodo di prova e non hanno ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 7;
– per i Funzionari che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 10.
D Manterrò le coperture assicurative di assistenza sanitaria?
R L’Assistenza Sanitaria, stabilita per il personale in servizio e per il relativo nucleo dei beneficiari dal CCNL e dal CIA vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sarà applicata fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro (intesa come ultimo giorno di lavoro).
In seguito, saranno applicate le condizioni di ultrattività relative all’Assistenza Sanitaria stabilite dal CCNL e dal CIA vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
D Cosa copre ultrattività dell’Assistenza Sanitaria?
R Le condizioni di ultrattività per ex impiegati ed ex funzionari in quiescenza relative all’Assistenza Sanitaria stabilite dal CCNL e dal CIA vigenti prevedono:
EX IMPIEGATI
per il solo ex dipendente restano valide le garanzie relative a:
-“ricoveri per grandi interventi chirurgici”
-“malattie oncologiche e gravi malattie”
per un periodo pari a 4 anni senza contribuzione a tuo carico.
EXFUNZIONARI
per l’ex dipendente, per i familiari a carico e per il coniuge/convivente more uxorio restano valide le coperture previste dall’art.10 del CCNL per:
-ricoveri per c.d.“grandi interventi”
-terapie relative a malattie oncologiche
-prestazioni di diagnostica e rilevanti terapie
per un periodo pari a 8 anni senza contributo a tuo carico.
D Manterrò le coperture assicurative infortuni, spese assistenziali , kasko aziendale funzioni esterne ?
R Le coperture assicurative infortuni e quelle per le spese assistenziali cessano i loro effetti al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non restano attive durante il periodo di permanenza nel fondo.
La copertura Kasko aziendale funzioni esterne mantiene la sua validità fino alla scadenza dell’annualità assicurativa quindi fino al 31.12 dell’anno di cessazione rapporto di lavoro.
D Manterrò le Convenzioni assicurative e bancarie?
R Al suddetto personale si applicheranno le convenzioni assicurative e bancarie previste per il personale in quiescenza.
D Percepirò il PAV e il sistema incentivante nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà?
R Si. Verranno corrisposti il PAV relativo all’esercizio 2024 (erogazione 2025) ed anche il sistema incentivante, se raggiunti gli specifici obiettivi previsti per l’anno 2024 e per la quota eventualmente spettante; inoltre, ai dipendenti che usciranno a far data dal 30 giugno 2025 verranno corrisposti il PAV relativo al 2025 (erogazione 2026) ed anche il sistema incentivante se raggiunti gli specifici obiettivi previsti per l’anno 2025 e per la quota eventualmente spettante.
D Cosa succede se intervengono modifiche legislative che differiscano per il dipendente i requisiti di maturazione del diritto alla pensione successivamente alla sottoscrizione dell’accordo in sede di conciliazione?
R Qualora intervengano modifiche legislative che differiscano per il dipendente i requisiti di maturazione del diritto a pensione, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo in sede di conciliazione sindacale o presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il rapporto di lavoro proseguirà fino all’effettiva decorrenza dei termini ivi previsti per accedere al trattamento pensionistico, ferme restando le altre modalità definite nell’accordo stesso.
D Come avviene il passaggio alla quiescenza?
R Il passaggio alla quiescenza non avviene in automatico. Il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione all’INPS per tempo. La domanda può essere inviata tramite l’area “Domanda web di pensione” disponibile nei “servizi per il cittadino” del sito INPS; o ci si può rivolgere, alla sede dell’INPS competente sul vostro territorio, presentando personalmente il modello, o potete anche rivolgervi ad un patronato Inca Cgil.
⇒ Consulta su Futur@ la COM/UGH/CHRO/19-2024 “Piano di accompagnamento alla pensione ex Riforma Fornero”