GRUPPO UNIPOL: Domande e Risposte, di tutto ma non tutto #PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

 FONDO PENSIONE

 

D           Dove posso consultare la mia posizione del Fondo Pensione?
R
           Su FUTUR@ segui il percorso:
– Life
– assistenza e previdenza
– Dipendenti
– Fondo Pensione di appartenenza
( dipendenti Gruppo UNIPOL/ dipendenti gruppo FONDIARIASAI)
– Consulta la tua posizione

D      Sono un «nuovo iscritto» o un «vecchio iscritto»?
    
Sono “Vecchi iscritti” coloro che al 29 aprile 1993 erano già iscritti a una forma pensionistica istituita prima del 15 novembre 1992 e che non hanno mai riscattato la propria posizione. Tutti gli altri sono “Nuovi iscritti”.

D      Posso rimanere iscritto al Fondo anche dopo aver cessato il rapporto di lavoro (ad esempio, a seguito dell’adesione al Fondo di Solidarietà)?
R      Sì, l’aderente che perde i requisiti di partecipazione al Fondo può decidere di mantenere la propria posizione accantonata presso il Fondo stesso anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

D      Se rimango iscritto al Fondo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dove posso consultare la mia posizione individuale presso il Fondo?
R      Puoi consultare la tua posizione individuale accedendo alla tua area riservata del sito internet del Fondo con le nuove credenziali che dovrai richiedere via e-mail al Box del Fondo. Oltre a consultare la tua posizione individuale, potrai:
-aggiornare in autonomia i tuoi dati anagrafici e di contatto;
-consultare i dati relativi ai contributi versati e alle prestazioni erogate;
-richiedere le prestazioni del Fondo mediante una procedura interamente digitalizzata.

D      Durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà posso variare la % di contribuzione al Fondo Pensione?
R
       Si

D       Se rimango iscritto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, posso continuare a versare dei contributi al Fondo?
R      Sì, puoi continuare a contribuire volontariamente anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Sul sito del Fondo trovi il Modulo da compilare per effettuare i versamenti volontari nel quale è indicato anche l’IBAN da utilizzare.
Ricorda che i contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

D       Durante  la permanenza nel  Fondo di Solidarietà  posso  richiedere un anticipo  dal Fondo Pensione?
R
        Si
– fino a 75% per spese sanitarie e terapie mediche straordinarie relative all’iscritto, al coniuge e ai figli, con imposta sostituita max 15%- min 9%
– fino a 75% per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione ( per se o per i figli),  dopo 8 anni  di iscrizione al fondo, con imposta sostitutiva al 23%
– fino a 30% per ulteriori esigenze,  senza alcuna documentazione, dopo 8 anni di  iscrizione,  con  imposta  sostitutiva al 23%

D     Se interrompo il rapporto di lavoro con l’azienda (ad esempio a seguito di accesso al Fondo di Solidarietà) prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica pubblica, a quale tipo di prestazione potrei accedere?
R
      In assenza del requisito pensionistico, potresti richiedere al Fondo una delle seguenti prestazioni:
➢riscatto in capitale:
-Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (art. 14, comma 5, D. Lgs. n. 252/2005) esercitabile in qualsiasi momento. In questo caso è previsto il riscatto dell’intera posizione ovvero nella misura del 50% o del 30% da esercitarsi per non più di due volte;
-Riscatto 50% (art. 14, comma 2, lett. b, D. Lgs. 252/2005) esercitabile in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
-Riscatto 100% (art. 14, comma 2, lett. c, D. Lgs. 252/2005) esercitabile in caso di cessazione dell’attività lavorat​iva che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
➢RITA

D        Come vengono tassati i riscatti?
R        Le disposizioni tributarie applicabili sono differenziate in base al periodo di maturazione del montante, alla tipologia di prestazione richiesta e alla qualifica dell’aderente (vecchio o nuovo).

D        Cos’è la RITA?
R       La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) consiste nell’erogazione frazionata di un capitale (pari al totale o a parte della tua posizione) che decorre dal momento dell’accettazione della tua richiesta da parte del Fondo fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

      Quali sono i requisiti necessari per accedere all’istituto della RITA?
R      La RITA è condizionata al verificarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, delle seguenti condizioni:
– cessazione dell’attività lavorativa;
– raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio  di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
– almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
– almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Oppure, in alternativa:
– cessazione dell’attività lavorativa;
– inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
– raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
– almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il la voratore si sposta in altro Stato membro).

D          Qual è la periodicità dell’erogazione della RITA?
R      Puoi scegliere il frazionamento mensile o il frazionamento trimestrale. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta per tenere conto della rivalutazione calcolata in funzione del rendimento della gestione separata prevista dalla convenzione assicurativa. Il versamento delle singole rate verrà eseguito entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese o di ciascun trimestre, a seconda della scelta di frazionamento operata.

D         Come viene tassata la RITA?
R        La parte imponibile della RITA è soggetta alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1/1/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il regime fiscale applicabile è dunque quello previsto per le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007.

D        Cosa succede in caso di decesso dell’aderente in corso di percezione della RITA?
R       In caso di decesso dell’aderente in corso di percezione della RITA, il montante residuo corrispondente alle rate non erogate, verrà riscattato in forma di capitale dagli eredi ovvero dai beneficiari dell’aderente se designati.

D           A chi posso chiedere informazioni sul mio Fondo Pensione?
R
         
Per gli iscritti al fondo pensione Cassa di Previdenza dei Dipendenti di società del Gruppo Fondiaria Sai:
Email: fondopensione.dipendenti@unipolsai.it
Per gli iscritti al fondo pensione dei Dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol:
Email: FondoDip.GruppoUnipol@unipolsai.it 

 

Consulta su Futur@ la pagina completa delle FAQ del fondo pensione 

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