ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETA’
D Chi rientra nel Fondo di Solidarietà?
R Tutto il personale non dirigente di UnipolSai che maturerà il requisito per il trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nell’arco temporale fra il 1° novembre 2025 ed il 31 dicembre 2029
D Percepisco la pensione di invalidità e/o l’assegno per invalidità, posso aderire al fondo?
R I titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità non possono accedere al fondo di solidarietà se il primo requisito raggiungibile è quello relativo al conseguimento della pensione anticipata. Possono invece accedere coloro i quali raggiungono per primo il requisito della pensione di vecchiaia.
D Quando scade il bando aziendale?
R Dal 22 luglio verrà reso disponibile sulla Intranet Aziendale Futur@ il portale dove potrai presentare la tua domanda di adesione entro il :
➢30 settembre 2024
per coloro che matureranno il requisito pensionistico anticipato o di vecchiaia tra 1° novembre 25 e il 31 dicembre 27;
➢30 ottobre 2024
per coloro che matureranno il requisito pensionistico anticipato o di vecchiaia tra 1° gennaio 28 e il 31 dicembre 29.
D Quando avverrà la risoluzione del rapporto di lavoro?
R Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro avverranno – con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a far tempo da:
➢ 1 febbraio 2025 (cessazione/ultimo giorno di lavoro 31 gennaio 2025) per coloro che matureranno il requisito per il trattamento pensionistico tra 1° novembre 25 e il 31 dicembre 27;
➢ 1 luglio 2025 (cessazione/ultimo giorno di lavoro 30 giugno 2025) per coloro che matureranno il requisito per trattamento pensionistico tra 1° gennaio 28 e il 31 dicembre 29.
D A quanto corrisponde l’incentivazione?
R Sarà riconosciuto un incentivo all’esodo pari a 3 mensilità lorde. E’ previsto un ulteriore incentivo all’esodo, il cui importo lordo – per ogni mese di permanenza al Fondo di Solidarietà – sia pari:
– all’1,30% della Retribuzione Annua Lorda Fissa per i primi 6 mesi;
– all’1,25% della Retribuzione Annua Lorda Fissa dal 7° al 12° mese;
– all’1,20% della Retribuzione Annua Lorda Fissa dal 13° al 18° mese;
– all’1,15% della Retribuzione Annua Lorda dal 19° al 24° mese;
– all’1,10% della Retribuzione Annua Lorda dal 25° al 30° mese;
– all’1,05% della Retribuzione Annua Lorda dal 31° al 36° mese;
– all’1,00% della Retribuzione Annua Lorda dal 37° al 42° mese;
– all’0,95% della Retribuzione Annua Lorda dal 43° mese in avanti;
D Quante mensilità annuali percepisco nel fondo di solidarietà?
R Il pagamento avviene per tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l’erogazione della pensione INPS.
D Fino a quando mi verranno versati i contributi INPS?
R Durante la permanenza al Fondo di Solidarietà l’azienda versa all’Inps l’intera contribuzione a favore dell’interessato (la cd “Contribuzione correlata”) fino al raggiungimento del primo requisito pensionistico (requisito contributivo per chi matura prima la Anticipata, o requisito anagrafico per chi matura prima la Vecchiaia).
D Quale sarà la mia retribuzione nel fondo di solidarietà?
R Il valore dell’assegno straordinario è pari all’importo della pensione che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa.
D Chi fa la domanda di assegno straordinario?
R La domanda all’INPS tramite modulo AP89 per richiedere la prestazione di Assegno Straordinario verrà inoltrata dall’Azienda per conto del dipendente e successivamente perverrà la ricevuta di trasmissione dettagliata all’indirizzo mail personale del dipendente indicato sul modulo. La liquidazione dell’assegno effettuata direttamente dall’INPS con bonifico bancario alle coordinate indicate sul modello AP89, potrà avvenire anche a distanza di qualche mese.
D L’assegno straordinario è reversibile?
R Gli assegni sono prestazioni dirette e non sono reversibili, per cui in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo dell’assegno straordinario.
D Qual è il giorno esatto di uscita dal fondo di solidarietà?
R L’ultimo giorno di permanenza nel fondo di solidarietà è il giorno prima della maturazione del trattamento pensionistico.
D Come avviene il passaggio dal fondo di solidarietà alla quiescenza?
R Il passaggio alla quiescenza non avviene in automatico. Il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione all’INPS per tempo. La domanda può essere inviata tramite l’area “Domanda web di pensione” disponibile nei “servizi per il cittadino” del sito INPS; o ci si può rivolgere, alla sede dell’INPS competente sul vostro territorio, presentando personalmente il modello, o potete anche rivolgervi ad un patronato Inca Cgil.
D Viene garantito il versamento dei contributi al Fondo di Previdenza aziendale per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà?
R Si, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
In alternativa alla prosecuzione del versamento dei contributi al Fondo di Previdenza, potrà essere riconosciuto, a richiesta del dipendente interessato, un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell’Azienda per la forma pensionistica integrativa cui il dipendente aderisce, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà, calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla data di maturazione del trattamento pensionistico; tale importo sarà erogato a titolo di incentiva_ zione all’esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto.
D Manterrò le coperture assicurative di assistenza sanitaria nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà?
R Si. L’Assistenza Sanitaria stabilita dal CCNL e dal CIA attualmente vigenti per il personale in servizio e per il
relativo nucleo dei beneficiari saranno applicate per l’intero periodo di permanenza all’interno del Fondo di Solidarietà e fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di uscita dal Fondo di Solidarietà (intesa come ultimo giorno di permanenza nel Fondo).
In seguito, saranno applicate le condizioni di ultrattività relative all’Assistenza Sanitaria stabilite dal CCNL e dal CIA vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
La predetta Assistenza Sanitaria sarà sostituita integralmente da quella disciplinata nel CIA tempo per tempo vigente.
D Cosa copre ultrattività dell’Assistenza Sanitaria?
R Le condizioni di ultrattività per ex impiegati ed ex funzionari in quiescenza relative all’Assistenza Sanitaria stabilite dal CCNL e dal CIA vigenti prevedono:
EX IMPIEGATI
per il solo ex dipendente restano valide le garanzie relative a:
-“ricoveri per grandi interventi chirurgici”
-“malattie oncologiche e gravi malattie”
per un periodo pari a 4 anni senza contribuzione a tuo carico.
EXFUNZIONARI
per l’ex dipendente, per i familiari a carico e per il coniuge/convivente more uxorio restano valide le coperture previste dall’art.10 del CCNL per:
-ricoveri per c.d.“grandi interventi”
-terapie relative a malattie oncologiche
-prestazioni di diagnostica e rilevanti terapie
per un periodo pari a 8 anni senza contributo a tuo carico.
D Manterrò le coperture assicurative Infortuni, spese assistenziali e la kasko aziendale funzioni esterne?
R No. Le coperture assicurative infortuni e quelle per le spese assistenziali cessano i loro effetti al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non restano attive durante il periodo di permanenza nel fondo.
La copertura Kasko aziendale funzioni esterne mantiene la sua validità fino alla scadenza dell’annualità assicurativa quindi fino al 31.12 dell’anno di cessazione rapporto di lavoro
D Manterrò la Copertura Vita Caso Morte nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà?
R Si. La copertura Vita Caso Morte stabilita dal CIA attualmente vigente sarà applicata per l’intero periodo di permanenza all’interno del Fondo di Solidarietà.
La predetta copertura sarà sostituita integralmente da quella disciplinata nel CIA tempo per tempo vigente.
L’Impresa mantiene la disponibilità a valutare con ogni attenzione la possibilità di assunzione del coniuge o di un figlio di ex dipendente deceduto durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà.
D Percepirò i Premi di anzianità nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà?
R Si. Il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà viene considerato ai fini della maturazione degli importi economici riconosciuti a titolo di premio di anzianità, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 del vigente CCNL.
Tali importi verranno riconosciuti, a titolo di incentivazione all’esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto, al momento della risoluzione del rapporto.
D Percepirò il PAV e il sistema incentivante nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà?
R Si. Verranno corrisposti il PAV relativo all’esercizio 2024 (erogazione 2025) ed anche il sistema incentivante, se raggiunti gli specifici obiettivi previsti per l’anno 2024 e per la quota eventualmente spettante; inoltre, ai dipendenti che usciranno a far data dal 30 giugno 2025 verranno corrisposti il PAV relativo al 2025 (erogazione 2026) ed anche il sistema incentivante se raggiunti gli specifici obiettivi previsti per l’anno 2025 e per la quota eventualmente spettante.
D Manterrò le Convenzioni assicurative e bancarie nel periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà?
R Per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, sarà garantito il mantenimento delle condizioni tempo per tempo adottate per il Personale in servizio; anche con riferimento alle condizioni di mutuo e/o prestito personale accesi con BPER.
Dal momento del pensionamento, si applicheranno le condizioni tempo per tempo previste per il personale in quiescenza.
D Posso cumulare l’assegno con altri redditi?
R L’assegno è incompatibile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo prestato a favore di soggetti che operano in concorrenza con UNIPOLSAI; si ricorda inoltre che, se durante il periodo di permanenza al fondo si effettuano delle prestazioni lavorative non in concorrenza, le stesse vanno segnalate sia all’INPS e al ex datore di lavoro e in tal caso sono parzialmente cumulabili (riferimento art. 12 commi 7 e 8 Decreto Interministeriale n. 78459 del 17_01_2014).
D Cosa succede se intervengono modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico?
R Per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo di Solidarietà, verrà garantita la clausola di salvaguardia, ovvero l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata, nonché le condizioni segnalate nell’accordo c) e e), verranno prorogati oltre il suddetto limite e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
D Nel 2026 è necessario effettuare la dichiarazione dei redditi (MOD. 730) percepiti nel 2025?
R Sì, è obbligatorio in quanto nell’anno fiscale 2025 i redditi sono stati corrisposti da due diversi sostituti di imposta, a fronte del quale si potrà avere un conguaglio da sanare.
Dal punto di vista fiscale non cambia nulla, potrà effettuare la dichiarazione dei redditi e continuare a detrarre eventuale mutuo, spese di ristrutturazione e vari oneri detraibili.
D Dovendo fare la dichiarazione dei redditi (MOD. 730) relativa all’anno 2025 che sostituto di imposta devo indicare?
R Diventando titolare di assegno straordinario a sostegno del reddito, il sostituto di imposta diventa l’INPS.
⇒ Consulta su Futur@ la COM COM/UGH/CHRO/18-2024 “Piano di accesso al Fondo di Solidarietà”