Ecco tutte le informazione per il 2025 per settore:
Settore ABI
Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.
Nel caso del 2025 le ex festività sono:
- San Giuseppe mercoledì 19 marzo 2025
- Ascensione giovedì 29 maggio 2025
- Corpus domini giovedì 19 giugno 2025
- Forze Unità Nazionale martedì 4 novembre 2025
NOTA BENE: i permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative o congedi parentali non retribuiti, SVL o il turno di riposo nel caso del 4×9.
Vi ricordiamo inoltre che Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono a FOC con una giornata di ex festività, che verrà decurtata dalla loro dotazione.
Festività civili cadenti di domenica
Nel 2025 non ci sono festività cadenti di domenica.
Giornate semifestive
Sono considerati giorni semifestivi:
- la Vigilia di Ferragosto
- la Vigilia di Natale
- il 31 dicembre
- la festa patronale di ogni singola località
- per i colleghi con orario spalmato su 6 giorni la Vigilia di Pasqua.
In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.
Settore ADER
Come sopra, i lavoratori hanno diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.
Nel caso del 2025 le ex festività sono:
- San Giuseppe mercoledì 19 marzo 2025
- Ascensione giovedì 29 maggio 2025
- Corpus domini giovedì 19 giugno 2025
- Forze Unità Nazionale martedì 4 novembre 2025
NOTA BENE: i permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative o congedi parentali non retribuiti..
Festività civili cadenti di domenica
Nel 2025 non ci sono festività cadenti di domenica.
Giornate semifestive
Sono considerati giorni semifestivi:
- la Vigilia di Ferragosto
- la Vigilia di Natale
- il 31 dicembre
- la festa patronale di ogni singola località
- per i colleghi con orario spalmato su 6 giorni la Vigilia di Pasqua.
In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.
Settore ANIA
I permessi retribuiti per le festività̀ abolite (accordo sulle festività abolite – allegato n. 7 Ccnl), per l’anno 2025, ammontano a 4 giorni:
- mercoledì 19 marzo 2025(San Giuseppe)
- giovedì 29 maggio 2025 (Ascensione)
- giovedì 19 giugno 2025 (Corpus Domini)
- martedì 4 novembre 2025 (Festa dell’Unità nazionale)
Art. 2) le festività̀ sopraelencate danno diritto a giornate di permesso retribuito, salvo accordi aziendali migliorativi, a condizione che in tali giornate venga effettivamente prestata la propria attività̀ lavorativa o, anche se assente, abbia percepito la retribuzione spettante.
Sono considerati permessi retribuiti straordinari il venerdì̀ 18 aprile 2025 (Venerdì̀ Santo) e giovedì 14 agosto (vigilia Assunzione M.V.).
NOTA BENE:
Santo Patrono – la ricorrenza del Santo Patrono, è considerata giorno festivo in ciascuna piazza di lavoro.
Festività̀ civili cadenti di domenica – in aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività̀, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività̀ civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico.
Nel 2025 non ci sono festività cadenti di domenica.
Giornate semifestive – sono considerati giorni semifestivi mercoledì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre.
Part Time – nelle giornate semifestive i lavoratori part-time osserveranno l’orario di entrata previsto dal contratto individuale, mentre quello di uscita sarà̀ anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time.
Settore Appalto Assicurativo
Per il personale dipendente delle agenzie di assicurazione in gestione libera le festività soppresse, per l’anno 2025, saranno le seguenti:
• mercoledì 19 marzo 2025 – San Giuseppe
• giovedì 29 maggio 2025 – Ascensione
• giovedì 19 giugno 2025 – Corpus Domini
Si ricorda che il CCNL 18/12/2017 (art. 31 c. 4) prevede per le 3 giornate elencate (le festività soppresse religiose) la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono essere fruiti anche in modo frazionato in periodi non inferiori ad 1 ora e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria. Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell’agente delle richieste della lavoratrice o lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 31 c.6). Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni (art. 31 c.7) è il seguente: retribuzione lorda mensile x 14 /250
La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c.5) ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.
Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie (art. 31 c.8).
FESTIVITÀ – CONTRATTO ANAPA
Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni: Capodanno (1° gennaio); Epifania (6 gennaio); Giorno dell’angelo (lunedì dopo Pasqua); Anniversario della Liberazione (25 aprile); Festa del lavoro (1° maggio); Festa della Repubblica (2 giugno) Assunzione di M.V. (15 agosto) Giorno successivo all’Assunzione ( 16 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Giorno del Santo Patrono della città art. 31 c.1).
GIORNATE SEMIFESTIVE – CONTRATTO ANAPA
Sono considerate giornate semifestive (art. 31 c.2) per l’anno 2025 le seguenti:
- venerdì 18 aprile 2025 (Venerdì Santo)
- giovedì 14 agosto 2025 (Vigilia dell’Assunzione di M.V.)
- mercoledì 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale)
- mercoledì 31 dicembre 2025 (Ultimo giorno dell’anno)
Nei giorni semifestivi nei quali si svolga la prestazione lavorativa il turno di lavoro terminerà alle ore 12 (art.31 c.3).
I part time sono tenuti a prestare solo la metà delle ore di lavoro previste nella giornata in cui cade il semifestivo, con l’obbligo di effettuare gli eventuali recuperi orari nella settimana.
Esempio: dipendente con orario di solo 4 ore la mattina
- la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; dipendente con orario di solo 4 ore il pomeriggio
- la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel giorno in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare).
Si ricorda che le ferie fruite in giorno semifestivo verranno computate nella misura di mezza giornata.
Settore BCC
Il CCNL del Credito Cooperativo in tema di ex festività dispone che sono attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Nel dettaglio:
Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti:
- per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
- con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
- con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito.
Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).
Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.
Nel caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi se non fruiti, in tutto o parte, nel corso dell’anno solare verranno liquidati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anno di competenza.
Va inoltre ricordato che le disposizioni del CCNL prevedono che il trattamento sopra descritto in tema di ex festività assorbe i trattamenti per festività nazionale non goduta, normati dall’art. 98 ultimo comma e dall’art. 126 ultimo comma del CCNL stesso, in caso tale evento riguardi, rispettivamente, la festa nazionale della Repubblica e la festa dell’Unità Nazionale.
Per maturare il recupero è necessaria la presenza.