
L’obbligo di pagamento con Pos ha un impatto soft nulla normativa Anti-riciclaggio. L’art. 49 del dlgs 231/07, sugli adempimenti relativi all’uso del contante, stabilisce che è vietato il trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante (o strumenti al portatore) per importi uguali o superiori a 1.000,00 euro (la soglia è stata rivista più volte dall’entrata in vigore del decreto). Sono quindi consentiti liberamente ed in ogni sede, a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito – ad es. per pagamenti o per donazioni-), movimenti in contanti fino a 999,99 euro. Questo significa che presso gli esercizi commerciali e tutti i soggetti interessati al decreto, i pagamenti in contanti restano liberi fino alla predetta soglia.
Questi concetti, tuttavia, non sono apparsi cosi ovvi nei primi giorni di vigenza dell’obbligo del Pos. Si è pensato ad un divieto assoluto del contante, o quantomeno a partire da 30 euro, dato che la Legge prevede l’obbligo di dotarsi di Pos per garantire ai clienti pagamenti con carte bancomat e prepagate (non con carte di credito, poiché si parla di strumenti che funzionino “previo deposito di fondi in via anticipata da parte del cliente”) dai 30 euro in su.
Inoltre, per i liberi professionisti contabili e legali, obbligati dalle norme antiriciclaggio alla cosiddetta “adeguata verifica” ed alla registrazione di rapporti ed operazioni occasionali pari o superiori ai 15.000 euro su registro cartaceo dedicato, resta comunque l’obbligo della prima, mentre la registrazione dei pagamenti avverrebbe solo per somme pari o superiori ai 15.000 euro, ricordando che le parcelle sono esenti dall’annotazione.
Potrebbe però darsi il caso che con il Pos il cliente voglia far arrivare al professionista dei soldi che, dal conto corrente di quest’ultimo, il cliente debba consegnare ad una controparte a fonte di una transazione o qualsivoglia altro debito pecuniario il cui pagamento avvenga tramite un legale. Ricordiamo che questi casi comportano comunque una adeguata verifica (con richiesta dello “scopo e natura” dell’operazione e del “titolare effettivo” della medesima). Questo rientrerebbe nella fattispecie prevista dall’art. 12, comma 1, lettera C, numero 2 del Dlgs. 231/07, a fronte della quale si dovrebbe prescindere anche dalla soglia del 15.000 euro. Un problema più serio si potrebbe porre nel caso in cui il cliente voglia usare il Pos ma frazionare il pagamento in più tranche (acconto oggi, il saldo tra un mese, p.es.). Se l’acconto non supera i 999,99 euro, si potrà pagarlo in contanti ma il saldo dovrà avvenire con Pos, assegno o bonifico. Questo perché trattandosi della stessa operazione, versando altro contante (e superando la soglia) si incorre nel cumulo come da art. 49, comma 1 che usa l’avverbio “complessivamente” per il divieto di trasferimento in contanti.