Antiriciclaggio: le intercettazioni

Riportiamo una rielaborazione di un articolo della Dottoressa Paola Rossi, apparso sulla rivista giuridica Ius Consulting, Diretta dal Dottor Ranieri Razzante.

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Nel caso di una imputazione per riciclaggio è possibile utilizzare le intercettazioni disposte per altro procedimento anche se vi è assenza di connessione tra i due processi.

Questo è quanto contenuto nella Sentenza n. 37143/2023 della Corte di Cassazione che precisa che il divieto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni  disposte in altro procedimento penale viene meno se tali risultati sono rilevanti e indispensabili per il perseguimento di reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza, come appunto nel caso del riciclaggio.

In questa circostanza diventa quindi utilizzabile l’intercettazione disposta in una diversa vicenda processuale in base alla nuova formulazione dell’Art.270 del Codice di procedura penale come modificato dal Dl.61/2019.

Il ricorso, non accolto in sede di Cassazione penale contestava l’applicabilità delle nuove regole che permettono l’utilizzo di intercettazioni provenienti da altro procedimento facendo rilevare come ciò fosse applicabile solo in caso di procedimenti iscritti dopo il 31.8.20.

La Cassazione, al contrario, respinge la richiesta, rilevando che tale limite temporale si riferisce non al procedimento da cui provengono le intercettazioni che si vogliono utilizzare bensì  al procedimento “anche non connesso” nel quale si ritiene che le risultanze in oggetto siano necessarie per l’accertamento del reato che preveda l’arresto in flagranza. E, quindi, è a tale secondo procedimento che va applicato il perimetro temporale dell’iscrizione a ruolo successiva al 31.8.20.

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