Con una nostra rielaborazione di un articolo apparso sulla Rivista Ius Consulting, Direttore Dr. Avvocato Ranieri Razzante, presentiamo l’Accordo provvisorio raggiunto a livello europeo che delinea le novità, in materia di Antiriciclaggio, per tutto il 2024.
Il Consiglio ed il Parlamento Ue hanno recentemente raggiunto un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio proposto dalla Commissione nel 2021, con l’obbiettivo di proteggere i Cittadini ed il Sistema finanziario dell’Ue dal riciclaggio.
Il 20 luglio 2021, infatti, la Commissione aveva presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare le norme dell’Ue in materia di antiriciclaggio e che comprendono:
- un Regolamento che istituisce una nuova Autorità antiriciclaggio dell’Ue (Amla), che avrà il potere di imporre sanzioni;
- un Regolamento che riforma il precedente sui trasferimenti di fondi, inteso a rendere i trasferimenti di cripto-attività più trasparenti e pienamente tracciabili;
- un Regolamento sugli obblighi in materia di lotta al riciclaggio applicabili al settore privato;
- una Direttiva relativa ai meccanismi antiriciclaggio
L’Accordo provvisorio, in particolare, concerne le norme applicabili al settore privato, che saranno dunque trasferite in un nuovo Regolamento, nonché la Direttiva, che si occuperà, invece, dell’organizzazione dei Sistemi istituzionali antiriciclaggio a livello nazionale negli Stati membri.
Le novità, sinteticamente, oggetto dell’accordo provvisorio Aml e del Regolamento antiriciclaggio:
L’ESTENSIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI:
- A tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività, che saranno obbligati ad effettuare un’adeguata verifica della loro clientela, in caso di operazioni d’importo pari o superiore a 1.000 Euro;
- Ai soggetti che commerciano beni di lussoquali pietre e metalli preziosi, nonché i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi, i commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht, nonché di beni culturali;
- Alle società ed agli agenti nel settore del calcio professionistico: in tal caso, tuttavia, poiché tale settore e il relativo rischio sono soggetti ad ampie variazioni, gli Stati membri disporranno della flessibilità necessaria per eliminarli dall’elenco se presentano un rischio basso.
LA PREVISIONE DI MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA PER:
- i rapporti di corrispondenza transfrontalieriper i prestatori di servizi per le cripto-attività;
- gli enti creditizi e finanziari, qualora i rapporti d’affari con persone ad alto patrimonio netto comportino la gestione di un grande quantitativo di attività.
LIMITI AI PAGAMENTI IN CONTANTI:
- verrà fissato un limite massimo di 10.000 Euro per i pagamenti in contanti, anche se gli Stati membri potranno imporre un limite massimo inferiore;
- inoltre, i soggetti obbligati dovranno identificare e verificare l’identità di una persona che effettua un’operazione occasionale in contanti di importo compreso tra 3.000 Euro e 10.000 Euro.
CHIARIMENTI SUL CONCETTO DI TITOLARITÀ EFFETTIVA:
- viene chiarito che si basa su due componenti — proprietà e controllo — che dovranno essere entrambe analizzate per identificare tutti i titolari effettivi di tale soggetto giuridico o di diversi tipi di soggetti, compresi i soggetti non Ue quando fanno affari o acquistano beni immobili nell’Ue;
- l’accordo raggiunto sul Regolamento fissa la soglia della titolarità effettiva al 25%.
MISURE PER OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO:
- i soggetti obbligati saranno tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica alle operazioni occasionali ed ai rapporti d’affari che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le cui carenze nelle normative nazionali antiriciclaggio ed antiterrorismo li rendono una minaccia per l’integrità del mercato interno dell’Ue.
DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO:
- I registri dei titolari effettivi: gli organismi responsabili dei registri avranno il potere di effettuare ispezioni nei locali dei soggetti giuridici registrati, in caso di dubbi circa l’accuratezza delle informazioni in loro possesso. Potranno accedere ai registri coloro che recano un interesse legittimo, tra cui la stampa e la società civile.
- Le responsabilità delle unità di informazione finanziaria (Fiu):avranno accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative ed investigative, comprese le informazioni fiscali, le informazioni su fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate, le informazioni su trasferimenti di fondi e trasferimenti di cripto attività, i registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto, i dati doganali e i registri nazionali delle armi.
- I supervisori:ciascuno Stato membro garantirà che tutti i soggetti obbligati che hanno sede nel suo territorio saranno sottoposti ad una supervisione adeguata ed efficace da parte di uno o più supervisori, che applicheranno un approccio basato sul rischio, segnalando alle Fiu i casi sospetti.