Antiriciclaggio: la mancata segnalazione

Uno degli aspetti principali e delicati nel Sistema di prevenzione del riciclaggio è il rapporto tra Normativa antiriciclaggio ed Ordinamento penale, relativo alla omessa segnalazione di operazioni sospette.

Infatti il Dlgs.231/07 assegna ai Soggetti obbligati il compito di inviare senza ritardi all’Uif una Sos quando sanno, sospettano od hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute/tentate operazioni di riciclaggio o che, comunque, quei fondi (indipendentemente dalla loro entità) provengano da attività criminose. Questa violazione viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, a meno ché l’inadempienza non costituisca reato.

La Guardia di Finanza osserva che in tale norma è presente una clausola di salvaguardia penale avente  un duplice scopo:

  • Assicurare la piena tutela ai beni giuridici della prevenzione antiriciclaggio.
  • Salvaguardare il principio di proporzionalità della sanzione, evitando il rischio di duplicazione.

La violazione di tale obbligo può avere degli effetti immediati sul piano penale, come indice sintomatico dell’elemento soggettivo di riciclaggio, di conseguenza il reato può essere anche considerato di natura omissiva e, quindi, non è possibile escludere che chi omette la Sos possa essere accusato di riciclaggio.

La Giurisprudenza è decisamente indirizzata a considerare la configurabilità del riciclaggio anche con dolo eventuale (Sentenza Corte di Cassazione 29452/2013 – 9472/2016, Soggetto proposto alla vigilanza condannato per concorso, in quanto l’omessa segnalazione è stata intesa come indice dell’elemento soggettivo, cioè come accettazione del rischio).

Sempre la GdF, nelle sue osservazioni, osserva che relativamente ala possibilità di contestare i reati di riciclaggio/auto riciclaggio, in presenza di mancata segnalazione di operazioni sospette, è pacifico ritenere come la mera condotta omissiva non possa costituire automatica integrazione dell’elemento soggettivo della fattispecie delittuosa. Ciononostante, tale condotta potrà essere valorizzata unitamente ad atri elementi emersi nel corso dell’attività in indagine, per corroborare l’elemento soggettivo del reato.

Dunque, perche l’omessa segnalazione assuma rilevanza penale, è necessaria la presenza del dolo eventuale, per la cui la sussistenza secondo i dettami della Cassazione (Cassazione penale Sezioni unite 26.11.09 n.12433) non è sufficiente un semplice motivo di sospetto (atteggiamento di semplice noncuranza/disattenzione/disinteresse da parte dell’operatore) ma occorre una situazione fattuale di significato inequivoco, che imponga all’operatore una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere il reato ed il non agire.

Ricordiamo che, siccome il soggetto obbligato ha delle competenze specifiche in materia di antiriciclaggio, l’omessa segnalazione può essere assunta come specifica circostanza aggravante del reato di riciclaggio/auto riciclaggio.

 

 

 

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