Antiriciclaggio: la recidiva nell’autoriciclaggio

Con Sentenza n.188 la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art.69, quarto Comma, Codice Penale nella parte in cui si esclude la prevalenza dell’attenuante e, di conseguenza, nella recidiva prevale l’attenuante da auto-riciclaggio.

La Corte conferma la natura di attenuante e non di fattispecie penale autonoma, dell’art.648 ter.1, secondo comma Codice penale, sottolineando l’orientamento indirizzato a eliminare la sovraesposizione delle componenti soggettive del reato (come la recidiva) a scapito di quelle oggettive.

Ricordiamo che nell’auto-riciclaggio è prevista una pena dimezzata, sia nel minimo che nel massimo, quando il reato presupposto è di minor gravità cioè quando lo stesso è punito con pena inferiore ai cinque anni di reclusione. Dunque il Legislatore ha decisamente differenziato il dislavoro oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità, indirizzato da fenomeni illegali più gravi per la dimensione penetrante nel Sistema economico/imprenditoriale/finanziario, rispetto a condotte come quelle oggetto del procedimento principale.

            Se, però, il reato è aggravato da una recidiva reiterata (situazione statisticamente frequente in alcuni casi di reati presupposti) l’idea di prevedere un trattamento sanzionatorio sensibilmente meno severo per i reati di auto-riciclaggio conseguenti a reato oggettivamente meno gravi viene, praticamente, compromessa dalla norma oggetto della censura, che vincola il Giudice ad applicare una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di auto-riciclaggio.

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