
In relazione alle notizie apparse recentemente sui giornali di accessi abusivi alle banche dati delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e dell’utilizzo per fini non consentiti delle informazioni in esse contenute, ribadiamo l’importanza delle SOS per l’attività di prevenzione del riciclaggio e di contrasto delle attività criminali e richiamiamo l’attenzione sulle modalità operative che lavoratrici e i lavoratori del comparto finanziario devono osservare in merito.
Uno dei pilastri della normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007) è costituito dalla collaborazione attiva degli operatori economici con le istituzioni pubbliche preposte al contrasto della criminalità; quindi non solo una forma di collaborazione passiva, fondata su una compiuta conoscenza della clientela e sulla conservazione delle informazioni di operazioni e rapporti (comunque elementi essenziali e imprescindibili per l’eventuale invio di una SOS) e non solo il pur importante rispetto delle regole sulle limitazioni del contante e dei titoli al portatore, ma la necessità di essere tutti parti attive del complessivo sistema di prevenzione e lotta al riciclaggio, in una virtuosa integrazione tra attori pubblici e privati.
Se si guardano i dati della relazione della UIF per il 2022, si comprende l’enorme rilevanza di questa collaborazione tra Autorità pubbliche e operatori finanziari privati: le segnalazioni trasmesse nel 2022 dagli intermediari bancari e finanziari sono state quasi 136 mila, pari all’’87,5% del numero complessivo di SOS inviate dai soggetti obbligati.
L’enorme responsabilità connessa agli adempimenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio all’inizio è stata purtroppo scaricata soprattutto sui lavoratori e le lavoratrici del settore.
Solo successivamente, anche grazie all’intervento delle OO.SS., le Aziende del nostro settore hanno investito ingenti risorse sia per dotarsi di procedure e processi organizzativi adeguati alle indicazioni normative, sia per svolgere una adeguata formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, formazione che raccomandiamo di effettuare con la massima attenzione. La formazione, che la normativa in materia impone come obbligatoria, rappresenta infatti uno dei principali strumenti che hanno i lavoratori per evitare il rischio di incorrere in conseguenze, anche sanzionatorie, per non aver correttamente adempiuto ai compiti connessi. Per questo motivo le Aziende devono garantire che la fruizione dei corsi sulla materia dell’Antiriciclaggio avvenga con modalità protette, evitando di considerarla un mero adempimento legislativo.
Quindi è necessario porre in essere tutte le attenzioni nelle attività di:
- adeguata verifica della clientela rispetto al relativo profilo economico finanziario , attraverso il questionario “di adeguata verifica” (o equipollente strumento) che viene raccolto quando si aprono rapporti o quando si effettuano talune operazioni bancarie; come Sindacato dobbiamo ricordare ancora una volta che conoscere il cliente e la sua capacità economico finanziaria è il fulcro sul quale costruire un efficace modello di contrasto all’attività di riciclaggio; al riguardo è essenziale anche la corretta individuazione del titolare effettivo per capire a chi effettivamente si riferiscono le operazioni eseguite, così come è necessario che l’organizzazione del lavoro prevista nelle Aziende consenta effettivamente ai dipendenti di esercitare un controllo costante dell’operatività sulla base del profilo di rischio della clientela (risk based approach).
- eventuale segnalazione di operazione sospette se ne ricorrono i presupposti. Al riguardo vale la pena ricordare che la segnalazione di operazione sospetta non è una denuncia penale all’Autorità giudiziaria/investigativa ma una comunicazione alla UIF di una operatività che, sulla base delle informazioni in possesso e degli approfondimenti condotti, risulti sospetta (non serve neanche ipotizzare un possibile reato presupposto); saranno poi le Autorità a verificare la segnalazione e eventualmente ad attivare le indagini sui nominativi segnalati.
In sintesi, l’attività delle lavoratrici e dei lavoratori deve essere orientata ad una attenta conoscenza della clientela e ad una costante verifica dell’operatività messa in atto dalla stessa in relazione al suo profilo di rischio. È importante il confronto con le strutture aziendali preposte per eventuali approfondimenti. Va comunque ribadito che la normativa non richiede di svolgere attività investigative, che invece sono di competenza delle Autorità preposte, ma di effettuare le verifiche e gli approfondimenti sulla base della concreta operatività osservata e delle informazioni in possesso del soggetto obbligato.
Infine, riteniamo utile evidenziare che la garanzia di anonimato e privacy dell’operatore che attiva il processo di segnalazione è tutelata dalla modalità di invio della SOS. Quando il responsabile dell’antiriciclaggio nominata dall’Azienda o un suo Delegato SOS decide di inviare una Segnalazione di operazione sospetta alla UIF, la stessa non può e non deve contenere alcun riferimento dell’operatore che ha evidenziato l’operazione sospetta e nessun elemento che possa consentire la sua identificazione. La tutela della riservatezza sui dati della persona fisica che ha segnalato o che comunque è intervenuto nel processo di segnalazione è garantita in ogni fase del procedimento, dall’invio della SOS al suo utilizzo a fini investigativi/giudiziari, anche con sanzione penale (art. 38 Dl.gs 231/2007).
Ricordiamo che il Dipartimento Legalità e antiriciclaggio rimane a disposizione sia per eventuali chiarimenti, sia per iniziative formative sulla materia destinata ai dirigenti sindacali, ma anche alle lavoratrici e ai lavoratori.