Congedi e permessi per i genitori – gennaio 2026

Congedi e permessi per i genitori

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025):

Lo sapevi che?

 A decorrere dal 1° gennaio 2026:

 

Il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 14 anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite di 12 anni;

L’età del figlio per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

NB: quindi, non viene aumentata la disponibilità totale dei permessi, ma esteso il periodo di utilizzo.

E dunque…quali sono oggi i permessi per i genitori?

CONGEDI E PERMESSI PER I GENITORI DOPO la legge di Bilancio 2026:

Congedo di maternità: (con la retribuzione al 100%[1]), per complessivi cinque mesi, articolati come segue:

due mesi prima del parto, salvo flessibilità (la lavoratrice madre ha la facoltà di astenersi dal lavoro il mese precedente oppure dopo l’evento del parto, a condizione che il medico l’attesti assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro);

tre mesi dopo il parto, salvo flessibilità (vedi sopra).


Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni lavorativi per il padre con retribuzione al 100%
Congedo parentale: la legge prevede che entrambi i genitori possano chiedere il congedo parentale per ogni figlio ed ha introdotto delle misure per incoraggiare anche i padri ad occuparsi dei figli.

periodi di congedo: Il congedo è fruibile sia dalla madre che dal padre, entro il 14° anno di vita del bambino e per un limite complessivo (tra mamma e papà) di 10 mesi (elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di assenza), ed è così articolato:

– 3 mesi intrasferibili per la mamma

+ 3 mesi intrasferibili per il papà + 3 mesi in alternativa tra i genitori.

La mamma può usufruire, al

massimo, di 6 mesi di congedo. Se il papà utilizza almeno 3 mesi di congedo, questo viene elevato di un ulteriore mese;

coperture: fino ad un massimo di 3 mensilità di congedo parentale sono retribuite all’80 per cento[2];

i restanti 6 mesi sono coperti da un’indennità pari al 30% della retribuzione, se usufruiti entro il sesto anno di età del bambino[3];

il 10° e l’11° mese non sono coperti dall’indennità al 30 per cento della retribuzione, a meno che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (pari a 611,85 euro mensili per il 2026);

modalità di utilizzo (specifica per il Credito Cooperativo[4]): a decorrere dal 1^ gennaio 2026, il congedo parentale potrà essere usufruito anche in modo frazionato, con il minimo di un’ora e frazioni (esempio: 1 ora e 1 minuto, ecc); la somma dei congedi usufruiti nel mese deve comunque corrispondere a giornate intere.

Congedo per malattia bambino: senza limite temporale, fino al terzo anno di età del bambino e fino a 10 giorni all’anno per ciascun figlio, fino all’età di 14 anni, dietro presentazione di ricetta medica. Questa misura non dà diritto alla retribuzione, mentre maturano Anzianità di servizio, Ferie e Contributi figurativi.
Riposi giornalieri (cd. Allattamento): Fino al primo anno di età del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e – a determinate condizioni – il lavoratore hanno diritto a due ore al giorno di riposo, se l’orario di lavoro giornaliero è pari ad almeno a sei ora; un’ora al giorno se l’orario è inferiore a sei. L’indennità è pari al 100% della retribuzione.

Per saperne di più, rivolgiti ai tuoi referenti sindacali aziendali, oppure scrivere una mail all’indirizzo: creditocooperativo@fisac.it .

Ti ricordiamo che le sedi del Patronato INCA della CGIL, presenti sul territorio, sono a tua disposizione per ogni chiarimento e/o per tutti gli adempimenti connessi alla richiesta dei permessi / congedi presso l’INPS.

Il Coordinamento Nazionale Fisac CGIL Credito Cooperativo

[1] Previsione di integrazione al 100% anche per maternità a rischio articolo 54 bis del CCNL

[2] La contrattazione di secondo livello, di Gruppo Bancario Cooperativo o di Federazione regionale/interregionale possono prevedere condizioni più favorevoli (prendi visione della nota allegata)

[3] La contrattazione di secondo livello, di Gruppo Bancario Cooperativo o di Federazione regionale/interregionale possono prevedere condizioni più favorevoli (prendi visione della nota allegata con questo link)

[4] La specifica interpretazione è contenuta nel verbale d’accordo relativo alla fruizione frazionata del congedo parentale, previsto dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001 e richiamato dall’art. 54 bis del CCNL Federcasse 9 luglio 2024.

 

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