Congedi e permessi per i genitori
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025):
Lo sapevi che?
A decorrere dal 1° gennaio 2026:
| Il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 14 anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite di 12 anni;
L’età del figlio per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni. NB: quindi, non viene aumentata la disponibilità totale dei permessi, ma esteso il periodo di utilizzo. |
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E dunque…quali sono oggi i permessi per i genitori? CONGEDI E PERMESSI PER I GENITORI DOPO la legge di Bilancio 2026: |
Congedo di maternità: (con la retribuzione al 100%[1]), per complessivi cinque mesi, articolati come segue:
– due mesi prima del parto, salvo flessibilità (la lavoratrice madre ha la facoltà di astenersi dal lavoro il mese precedente oppure dopo l’evento del parto, a condizione che il medico l’attesti assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro); – tre mesi dopo il parto, salvo flessibilità (vedi sopra). |
Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni lavorativi per il padre con retribuzione al 100% |
| Congedo parentale: la legge prevede che entrambi i genitori possano chiedere il congedo parentale per ogni figlio ed ha introdotto delle misure per incoraggiare anche i padri ad occuparsi dei figli.
– periodi di congedo: Il congedo è fruibile sia dalla madre che dal padre, entro il 14° anno di vita del bambino e per un limite complessivo (tra mamma e papà) di 10 mesi (elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di assenza), ed è così articolato: – 3 mesi intrasferibili per la mamma
La mamma può usufruire, al massimo, di 6 mesi di congedo. Se il papà utilizza almeno 3 mesi di congedo, questo viene elevato di un ulteriore mese; – coperture: fino ad un massimo di 3 mensilità di congedo parentale sono retribuite all’80 per cento[2]; i restanti 6 mesi sono coperti da un’indennità pari al 30% della retribuzione, se usufruiti entro il sesto anno di età del bambino[3]; il 10° e l’11° mese non sono coperti dall’indennità al 30 per cento della retribuzione, a meno che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (pari a 611,85 euro mensili per il 2026); – modalità di utilizzo (specifica per il Credito Cooperativo[4]): a decorrere dal 1^ gennaio 2026, il congedo parentale potrà essere usufruito anche in modo frazionato, con il minimo di un’ora e frazioni (esempio: 1 ora e 1 minuto, ecc); la somma dei congedi usufruiti nel mese deve comunque corrispondere a giornate intere. |
| Congedo per malattia bambino: senza limite temporale, fino al terzo anno di età del bambino e fino a 10 giorni all’anno per ciascun figlio, fino all’età di 14 anni, dietro presentazione di ricetta medica. Questa misura non dà diritto alla retribuzione, mentre maturano Anzianità di servizio, Ferie e Contributi figurativi. |
| Riposi giornalieri (cd. Allattamento): Fino al primo anno di età del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e – a determinate condizioni – il lavoratore hanno diritto a due ore al giorno di riposo, se l’orario di lavoro giornaliero è pari ad almeno a sei ora; un’ora al giorno se l’orario è inferiore a sei. L’indennità è pari al 100% della retribuzione. |
Per saperne di più, rivolgiti ai tuoi referenti sindacali aziendali, oppure scrivere una mail all’indirizzo: creditocooperativo@fisac.it .
Ti ricordiamo che le sedi del Patronato INCA della CGIL, presenti sul territorio, sono a tua disposizione per ogni chiarimento e/o per tutti gli adempimenti connessi alla richiesta dei permessi / congedi presso l’INPS.
Il Coordinamento Nazionale Fisac CGIL Credito Cooperativo
[1] Previsione di integrazione al 100% anche per maternità a rischio articolo 54 bis del CCNL
[2] La contrattazione di secondo livello, di Gruppo Bancario Cooperativo o di Federazione regionale/interregionale possono prevedere condizioni più favorevoli (prendi visione della nota allegata)
[3] La contrattazione di secondo livello, di Gruppo Bancario Cooperativo o di Federazione regionale/interregionale possono prevedere condizioni più favorevoli (prendi visione della nota allegata con questo link)
[4] La specifica interpretazione è contenuta nel verbale d’accordo relativo alla fruizione frazionata del congedo parentale, previsto dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001 e richiamato dall’art. 54 bis del CCNL Federcasse 9 luglio 2024.

Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni lavorativi per il padre con retribuzione al 100%
+ 3 mesi intrasferibili per il papà + 3 mesi in alternativa tra i genitori.