Fondo di sostegno al reddito per il settore del credito, la delibera di salvaguardia

Come la Fisac anticipava con le note pubblicate il 19 marzo e il 30 marzo u.s, a valle dell’incontro tenutosi il giorno 18 u.s. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su apposita richiesta della Cgil, volto a definire una soluzione per quelle lavoratrici e quei lavoratori con accesso al fondo di solidarietà, che a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita si sarebbero trovati nell’assurda situazione di non poter accedere alla pensione, anche nel settore ABI si è proceduto ieri 30 marzo a definire apposita delibera del Fondo di Solidarietà.

L’intesa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Richiamiamo quindi la nostra precedente comunicazione per ricordare che l’intesa raggiunta in sede ministeriale prevedeva un accompagnamento anche per un periodo superiore al massimo previsto dal Fondo di sostegno al reddito per il settore del credito e per il settore assicurativo, da definirsi con apposita delibera dei singoli fondi di solidarietà, al fine di superare la problematica causata dall’aumento dell’aspettativa di vita.

Delibere dei fondi di sostegno al reddito per il settore del credito e per il settore assicurativo

Con la delibera n. 1 del 26.03.2026 per le lavoratrici e i lavoratori del comparto assicurativo (vedi allegato), e con la delibera n. 14 del 30.03.2026 per il personale del Credito (vedi allegato), i Comitati dei Fondi di solidarietà hanno dato seguito a quanto era stato definito nell’incontro del 18 marzo u.s con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto riguarda il comparto assicurativo, vi rimandiamo alla nostra comunicazione in merito, presente sul sito della Fisac Nazionale; mentre per quanto riguarda il settore del credito evidenziamo che: 

A seguito dei citati provvedimenti di slittamento dei requisiti pensionistici connessi alle variazioni dell’aspettativa di vita, si prevede la permanenza nel fondo di solidarietà, laddove necessario, anche oltre il periodo massimo previsto per le lavoratrici e i lavoratori già titolari dell’assegno straordinario.

 In merito alle domande in lavorazione di coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 31 gennaio 2026, l’assegno straordinario potrà essere definito anche oltre il limite di permanenza massima nel fondo e fino alla prima decorrenza della pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia, sulla base delle nuove Tabelle previsionali di accesso a pensione pubblicate nella nota di aggiornamento del Rapporto n. 26 del 2025 sulle Tendenze Di Medio-Lungo Periodo del Sistema Pensionistico e Socio-Sanitario, richiamata nel messaggio INPS n. 558 del 17 febbraio 2026.

– Per quanto attiene alle domande di assegno straordinario già respinte dalle strutture territoriali INPS, sulla base delle istruzioni fornite con il messaggio n. 558/2026, le stesse saranno oggetto di riesame e saranno valutate secondo le indicazioni della presente delibera.

Siamo soddisfatti che in tempi brevi i Comitati dei Fondi di Sostegno al reddito del credito e degli assicurativi abbiano deliberato quanto definito d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Vigileremo affinché quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno avuto il rigetto della domanda di accesso al Fondo di riferimento abbiano risposte in tempi altrettanto brevi

I Dipartimenti Previdenza Pubblica e Previdenza Complementare della Fisac Cgil nazionale restano a disposizione di coloro abbiano necessità di informazioni e chiarimenti.

Per la Segreteria Nazionale
Bruna Belmonte
Giacomo Sturniolo


I documenti:


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