1 – NOZIONI GENERALI

La vigente normativa sulla genitorialità è stata introdotta con la L. 53/00 per poi confluire nel testo unico approvato con D.Lgs. n. 151/01. Le norme, ulteriormente aggiornate nel corso del tempo, hanno confermato e ampliato le tutele previste per lavoratrici madri e hanno previsto nuovi diritti per i padri al fine di indirizzare e sostenere una diversa distribuzione del lavoro di cura tra donne e uomini.

Il personale con Contratto di apprendistato e di inserimento ha le stesse tutele di legge sulla maternità, i periodi di assenza interrompono il contratto con relativo spostamento del termine di scadenza.

Gran parte delle normative riferite a maternità e paternità trovano applicazione (con le specifiche del caso) anche in caso di adozione, affidamento preadottivo.

L’adozione, definita in termini giuridici “filiazione legale”, si distingue in:

  • ADOZIONE ORDINARIA, che è poco È riservata all’adozione delle persone maggiorenni, o a particolari casi di morte o incapacità di parenti stretti con figli minori, o infine quando sono in atto gravissime malattie dell’adottato;
  • ADOZIONE SPECIALE, che è la più Il tribunale la dispone dopo aver dichiarato il minore in stato di abbandono, ogni legame con la famiglia di origine viene cancellato e il minore assume i dati anagrafici della nuova famiglia. Questo tipo di adozione è per legge preceduta da un affidamento definito “preadottivo”.

Sono sempre più numerosi i casi in cui il bambino o la bambina sono assegnati dal tribunale a una famiglia o a un single per un periodo di tempo, anche lungo, al termine del quale però non è immediatamente ipotizzabile un procedimento di adozione. Si parla perciò di affidamento 11non preadottivo” per distinguerlo dal preadottivo obbligatorio per legge in relazione all’adozione speciale.

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