La richiesta di dimissioni, presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita della figlia o del figlio (nel caso di adozione o affidamento: durante i primi tre anni dall’ingresso in famiglia, nel caso di adozione internazionale: durante i primi tre anni successivi alla data della proposta di incontro, deve essere convalidata dal Servizio ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro35 . Per le dimissioni non si è tenuti a dare alcun periodo di preavviso.
Le dimissioni presentate entro il compimento di un anno di età del figlio/a 36 sono equiparate al licenziamento e pertanto, danno diritto alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego che ha sostituito l’indennità di disoccupazione). La domanda della NASPI va presentata all’INPS entro 67 giorni dalle dimissioni.
35 D.Lgs. 151 del 26/3/01, art. 55.
36 Interpello Ministero del Lavoro n. 6/2013