I riposi giornalieri consistono nella assenza dal lavoro, durante il 1° anno di vita della figlia o del figlio, per 1 o 2 ore giornaliere, a seconda che l’orario di lavoro sia inferiore o pari a 6 ore17. Le due ore possono essere fruite separatamente (ad esempio, un’ora in entrata ed una in uscita) o cumulate.
Il riposo giornaliero può essere cumulato, nella stessa giornata, con il recupero banca delle ore (RBO), con il recupero ore lavorate (ROL), con il riposo compensativo (RCO), con il permesso contrattuale retribuito (PCR) e con il recupero per ore di formazione effettuate il sabato/domenica o giorno destinato al riposo (ROF). Il riposo è altresì cumulabile con i permessi sindacali orari e i permessi orari ex L. n. 104/92 purché riferiti, questi ultimi, al soggetto diverso per cui viene richiesto il riposo giornaliero, salvo il caso in cui il dirigente medico legale INPS attesti che le cure al minore disabile non possono essere garantite durante le due ore di riposo giornaliero.
Il riposo giornaliero non può essere cumulato, nella stessa giornata, con la mezza giornata di ferie o ex festività o qualsiasi altra tipologia di permesso che non sia tra quelli elencati nel paragrafo precedente.
Nelle giornate semifestive (ad esempio 24 dicembre, ecc.), la lavoratrice ha diritto ad un’ora di riposo giornaliero e, quindi, il suo orario di lavoro è di 4 ore.
I riposi giornalieri sono considerati a tutti gli effetti ore lavorative e, pertanto, le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione piena oltre alla copertura previdenziale figurativa. Questi periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione e hanno copertura previdenziale figurativa. Essendo considerate ore lavorate, è prevista l’erogazione del buono pasto. In caso di sciopero, purché parziale (se lo sciopero fosse indetto per l’intera giornata i riposi non spetterebbero comunque) e non coincidente con le ore destinate ai riposi, è possibile beneficiare delle due ore di riposo, anche se l’assenza, tra sciopero e riposi, durasse per l’intera giornata. Nel caso di uno sciopero parziale indetto in ore parzialmente coincidenti con quelle fissate per i riposi, si avrà diritto ad una sola ora di riposo. Così pure nel caso di assenza con permessi per banca delle ore e permesso frazionato, poiché vengono considerati dall’lnps come ore di lavoro effettivo svolto in altra giornata, spettano le due ore di riposo giornaliero, anche se l’assenza tra banca ore e riposi durasse l’intera giornata 18 .
I riposi giornalieri possono essere utilizzati dalla madre19, ma si prevede anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruirne con il relativo trattamento economico 20 nel caso in cui:
- i figli siano affidati in via esclusiva al padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga o nel caso di lavoratrice subordinata che non ne ha diritto (lavoratrice domestica o a domicilio);
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (es. lavoratrice autonoma )21;
- nel caso in cui la madre sia
Nel caso di utilizzo da parte del padre, la domanda deve essere presentata all’INPS.
Il padre non può goderne durante il congedo di maternità e/o parentale della madre.
Qualora la madre fosse lavoratrice non dipendente, il padre può fruire dei riposi orari anche durante il congedo parentale della madre, ciò anche nel caso di madre casalinga. Il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto22 (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge). Nel caso di parto plurimo e qualora la madre fosse lavoratrice non dipendente o casalinga, il padre può fruire dei riposi orari anche durante i tre mesi successivi al parto (i permessi non vengono però raddoppiati} 23.
I permessi giornalieri spettano anche in caso di adozione nazionale ed internazionale, ma in questo caso devono essere fruiti entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
17 D.Lgs. 151 del 26/3/01, art . 39 . Se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido aziendale,istituito nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, il riposo è di 30 minuti o un’ora giornaliera , a seconda che l’orario di lavoro sia inferiore o almeno pari a 6 ore
18 Circolare INPS n. 95 bis del 6/9/06 .
19 D.Lgs. 151 del 26/3/01, art. 39.
20 D.Lgs. 151 del 26/3/01, art. 40.
21 Circolare INPS n. 8 del 17/1/03 .
22 Circolare INPS n. 112 del 15/10/09.
23 Circolare INPS n. 95 bis del 6/9/06 .