7 – PERMESSI

7.1 PERMESSI PER MALATTIA DEI FIGLI

In occasione della malattia del figlio26, ciascuno dei genitori  comunque, in via alternativa l’uno all’altra, possono astenersi dal lavoro:

  1.  fino al compimento del 3° anno di età del figlio, fruendo di permessi non retribuiti per tutta la durata della malattia certificata del figlio27,
  2.  dal 3° all’8° anno di età, fruendo di permessi non retribuiti fino a un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno, intendendosi per anno il tempo intercorrente tra i singoli anni di età del bambino28

I permessi per malattia del bambino previsti dalla legge non comportano perdita di anzianità, vengono invece ridotte proporzionalmente le ferie, la banca delle ore, i permessi frazionati, nonché la retribuzione compresa la tredicesima mensilità, il premio di produttività e il sistema incentivante.

Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte a richiesta del genitore. 29

Anche per i casi di adozione nazionale ed internazionale spetta il diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del bambino. L’articolo 50 del D.Lgs n. 151/2001 eleva, però, a 6 anni (rispetto ai 3 anni previsti negli altri casi) l’età del bambino dove  i genitori, alternativamente,  hanno il diritto di astenersi per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio (senza limiti di tempo). Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì il diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 6 e gli 8 anni.

Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno


26 Per figli si intendono anche i minori adottati o in affidamento secondo i limiti temporali definiti dalle norme di legge.
27 D. Lgs. 151 del 26/3/0l, art . 47,comma 1.
28 D. Lgs. 151 del 26/3/0l, art . 47,comma 2.
29 D. Lgs. 151 del 26/3/0l, art . 47,comma 4.

7.2 PERMESSI PER ASSISTENZA DI FIGLI CON HANDICAP

Per i Permessi per Assistenza di Figli con Handicap raccomandiamo di consultare la Guida su Legge 104 e disabilità.

7.3 PERMESSI ASSISTENZA FIGLI AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO {DSA)

Il personale può richiedere permessi retribuiti nel limite di 5 giornate annue per figli30 affetti da DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) per l’assistenza a casa alle attività scolastiche dei figli studenti del primo ciclo dell’istruzione 31 .

Se il figlio frequenta il primo ciclo di istruzione scolastica, questi permessi sono retribuiti se fruiti nel corso dell’anno scolastico (dal 1° settembre al 30 giugno), non sono retribuiti se fruiti nel periodo dal 1° luglio al 31  agosto.

Se il figlio frequenta un ciclo di istruzione scolastica successivo al primo, i permessi non sono retribuiti. La certificazione attestante la sussistenza del disturbo dell’apprendimento deve essere aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di 3 anni dalla precedente


30 Per figli si intendono anche i minori adottati o in affidamento secondo i limiti temporali definiti dalle norme di legge
31 Art.6 L.170/2010   CCNL 31/03/2015

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